Ineleggibilità, decadenza e revoca dei sindaci

In questo articolo ci occupiamo delle vicende che fanno cessare il sindaco dalla sua carica. La legge prevede dei casi di ineleggibilità e decadenza dalla carica. Talvolta vi è una vera e propria revoca da parte dell’assemblea dei soci, che deve però essere approvata dal Tribunale per evitare pressioni indebite sui sindaci.

Cause di ineleggibilità e decadenza del sindaco

In questo articolo ci occupiamo delle vicende che riguardano le persone dei sindaci. In particolare, ci concentriamo sulle situazioni che determinano il venir meno dalla carica. La tematica si divide in un paio di sottotemi: le cause d’ineleggibilità e decadenza, da un lato, nonché la revoca dei sindaci, dall’altro lato.

Con riguardo alle cause d’ineleggibilità e decadenza, e partendo dal dato normativo, il nostro Legislatore prevede che: «non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall’ufficio: a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 2382[1]; b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza» (art. 2399, comma 1, c.c.)[2].

Il meccanismo è duplice: ineleggibilità + decadenza. Ineleggibilità significa che la persona non potrebbe essere nominata sindaco dall’assemblea. Decadenza significa che, anche se nominato, l’interessato deve cessare dalla carica. Alcune volte non c’è originariamente una causa di ineleggibilità, ma si verifica una situazione sopravvenuta di decadenza: si pensi al caso in cui il sindaco subisca, dopo che è stato nominato, una condanna penale che importa l’interdizione.

I casi previsti dall’art. 2382, c.c., hanno a che fare con l’incapacità del sindaco di ricoprire la carica. Per il resto, l’art. 2399, c.c., prevede disposizioni accomunate dal fatto di voler assicurare la necessaria indipendenza del componente del Collegio sindacale dalla società. Rapporti di parentela o affinità come pure relazioni patrimoniali con la società minano l’indipendenza del sindaco.

Decadenza del sindaco che svolge attività di consulenza

La questione della incompatibilità con la funzione di sindaco si pone con forza quando l’interessato svolge anche attività di consulenza a favore della società. Si tratta di una situazione abbastanza frequente, in quanto il ruolo di sindaco viene spesso rivestito da commercialisti, i quali si occupano anche della contabilità della società nonché della redazione dei bilanci e della ottimizzazione fiscale.

Per comprendere se c’è questa incompatibilità tra i 2 ruoli (sindaco e consulente), bisogna soffermarsi sulla intensità dell’attività consulenziale svolta dal commercialista. L’art. 2399, comma 1, lett. c), c.c., prevede 2 casi:

  • rapporto continuativo di consulenza; ovvero
  • altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza.

Il primo caso dà peso alla continuità temporale del rapporto (ossia: quanto dura); il secondo caso dà peso alla rilevanza economica del rapporto (ossia: quanto il consulente guadagna).

Molto di recente è intervenuta la Corte di Cassazione sul punto[3]. L’interferenza tra i 2 ruoli è diretta quando il sindaco è l’unico titolare dello studio professionale, mentre è indiretta quando il sindaco è uno dei titolari dello studio; è ancora più debole quando il sindaco è un mero collaboratore esterno dello studio. La Suprema Corte ha affermato che l’ineleggibilità alla carica di sindaco prevista dalla lett. c), art. 2399, c.c., è configurabile non solo quando il controllore sia direttamente implicato nell’attività sulla quale dovrebbe esercitare il controllo, ma anche quando tale attività sia prestata da un socio o da un collaboratore dello studio di cui faccia parte il sindaco, ove quest’ultimo si trovi in una situazione che ne comprometta l’indipendenza, valutabile da parte del giudice alla luce del criterio della percentuale allo stesso spettante dei crediti derivanti dall’attività svolta dal suo socio o collaboratore in favore della società[4].

Nella giurisprudenza di merito, il tema della ineleggibilità del sindaco è stato affrontato dal Tribunale di Catania[5]. Un signore riveste la carica di Presidente del Collegio sindacale di una S.r.l. per 5 anni. Il sindaco chiede alla società di essere pagato e, non ottenendo soddisfazione, chiede e ottiene dal giudice catanese un decreto ingiuntivo di condanna. La S.r.l. fa opposizione al decreto ingiuntivo e, tra i vari motivi di opposizione, contesta che l’interessato non avrebbe potuto essere nominato sindaco, con la conseguenza che non ha nemmeno diritto al compenso. Emerge che Tizio, oltre che sindaco della società, era anche consulente contabile e fiscale della medesima S.r.l. Si tratta di uno dei casi previsti dalla legge per l’ineleggibilità alla carica di sindaco. I componenti del Collegio sindacale devono svolgere l’incarico con obiettività e nell’assenza di interessi che ne compromettano l’indipendenza. L’instaurazione con la società di cui il professionista è sindaco di un rapporto di consulenza (non saltuario e retribuito) compromette il connotato di indipendenza che deve necessariamente caratterizzare lo status di sindaco. Il Tribunale di Catania osserva che la decadenza opera automaticamente, anche in assenza di un procedimento accertativo, perché la condizione di ineleggibilità rende nulla la delibera di nomina per illiceità dell’oggetto. Nel caso di specie emerge che, già al momento dell’accettazione dell’incarico, il sindaco rendeva personalmente e per il tramite dello studio professionale di cui era socio al 70% la propria prestazione d’opera professionale retribuita in favore della S.r.l. Inoltre, risulta che il sindaco non ha mai cessato tale attività, anzi l’ha portata avanti per anni. L’ineleggibilità all’incarico di sindaco determina la nullità della nomina, con decadenza automatica dall’incarico e perdita del diritto al compenso. Per queste ragioni viene accolta l’opposizione al decreto ingiuntivo proposta dalla società. Il decreto ingiuntivo viene revocato e il sindaco perde il diritto al compenso, in quanto non poteva essere nominato a tale funzione.

Un caso simile è giunto all’attenzione del Tribunale di Genova[6]. Una persona esercita l’attività di sindaca (con funzioni di revisore) nei confronti di una S.p.A. per un triennio. La professionista chiede il pagamento dei compensi per l’attività svolta, ottenendo un decreto ingiuntivo da parte del Tribunale genovese. A fronte dell’opposizione della società, si entra nel merito della vicenda, per comprendere se la sindaca abbia o meno effettivamente diritto al compenso per avere svolto l’attività di sindaca. La S.p.A. sostiene che la sindaca non poteva essere eletta alla carica avendo dei rapporti di natura patrimoniale con la società che ne minavano l’indipendenza (caso previsto dalla lett. c), art. 2399, c.c.). Dall’istruttoria emerge che la professionista non aveva rapporti diretti con la S.p.A. (tranne che per la funzione di sindaca): la professionista svolgeva sì attività nello studio di commercialisti, ma lavorando per clienti diversi dalla S.p.A. Secondo il Tribunale di Genova, dunque, dato il carattere personale delle prestazioni effettuate da un commercialista, non vi è alcun collegamento tra la sua attività professionale e l’attività di sindaca. La professionista non era parte dell’associazione professionale. In altre parole, non c’è alcuna partecipazione della professionista all’attività consulenziale dello studio di commercialisti e pertanto non vi è alcun contrasto con la disposizione di legge che prevede la decadenza. Per questa ragione, in conclusione, il Tribunale di Genova rigetta la domanda: non sussiste alcuna incompatibilità per la sindaca, la quale non è dunque decaduta dalla sua carica. Ne consegue che ha diritto a essere pagata per l’attività svolta. L’opposizione a decreto ingiuntivo viene rigettata e viene confermata la condanna della S.p.A. a corrispondere il compenso spettante alla sindaca.

Decadenza del sindaco e nomina di sostituto da parte del giudice

Il caso del sindaco in conflitto di interessi con la società è stato trattato anche da una decisione del Tribunale di Torino[7]. La peculiarità di questa vicenda è che il giudice torinese provvede anche a nominare un nuovo sindaco in sostituzione di quello dichiarato decaduto.

La situazione di incompatibilità con la carica di sindaco deriva, nel caso di specie, dal fatto che il sindaco è anche consulente della società. Il Tribunale di Torino richiama le Norme di comportamento del sindaco di società non quotata[8]. Sulla base dei principi ricavabili da queste Norme di comportamento, il giudice torinese conclude nel senso che il sindaco non potesse assumere la relativa carica e viene dichiarato decaduto.

Una delle ragioni della ineleggibilità è che il sindaco presta attività di consulenza contabile e fiscale di natura continuativa nei confronti della società, percependo un compenso. Il sindaco si difende sostenendo che il rapporto di consulenza è regolato da un contratto, che intercorre tra il suo studio professionale e la S.r.l. Il Tribunale di Torino non reputa però questo argomento dirimente, in quanto l’associato dà il nome allo studio professionale. Inoltre, il contratto di consulenza risulta firmato proprio dall’interessato, che dimostra così di avere la rappresentanza legale dell’associazione professionale. Il contratto di consulenza indica la casella di posta elettronica del sindaco per le comunicazioni da effettuarsi sulla base del rapporto di consulenza.

Una seconda ragione per la quale – secondo il Tribunale di Torino – il sindaco non poteva essere eletto alla carica, e ora deve essere dichiarato decaduto, è che vi è un possibile conflitto tra i compiti di vigilanza del sindaco e l’attività prestata dalla medesima persona in qualità di consulente contabile e fiscale della società. Al sindaco unico era stata attribuita anche la competenza per la revisione legale. Oggetto dell’attività di revisione legale è anche la verifica della regolare tenuta della contabilità nonché la redazione di un apposito parere sul bilancio di esercizio. Ecco allora che il sindaco si trova a controllare la contabilità predisposta dal suo stesso studio professionale. Analoghe considerazioni valgono per quanto concerne il controllo di bilancio, che è sì imputabile all’organo amministrativo, ma di fatto predisposto in bozza dai collaboratori dello studio. Vi è insomma una confusione di ruoli (contemporaneamente controllante e controllato) che pregiudica l’indipendenza di giudizio del sindaco.

In conclusione, il Tribunale di Torino prende atto della decadenza ai sensi dell’art. 2399, lett. c), c.c., dalla carica di sindaco, e dell’inerzia dell’assemblea e nomina un nuovo sindaco della S.r.l.

La decadenza del sindaco per mancata partecipazione alle assemblee

La tematica della decadenza del sindaco non può però essere limitata alla previsione generale dell’art. 2399, c.c. Il sindaco difatti ha una serie di doveri nei confronti della società, la cui inosservanza può implicare la sua decadenza.

Uno dei doveri del sindaco è quello di partecipare alle assemblee. La legge prevede che «i sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo» (art. 2405, comma 1, c.c.). La legge prevede anche la sanzione per il sindaco che non partecipa alle assemblee: «i sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del Consiglio d’Amministrazione o del comitato esecutivo, decadono dall’ufficio» (art. 2405, comma 2, c.c.).

La logica della disposizione è che, se il sindaco è pigro o disinteressato alla gestione della società, non è idoneo nemmeno a controllarla, e deve essere sostituito[9].

La decadenza del sindaco per mancata partecipazione a un’assemblea è stata oggetto di una sentenza del Tribunale di Milano[10]. La società coinvolta è una S.p.A. Si tiene un’assemblea il 23 marzo 2020, cui il Presidente del Collegio sindacale non partecipa. Alla successiva assemblea del 30 aprile 2020, il sindaco viene dichiarato decaduto dalla carica. Il Presidente impugna la delibera assembleare davanti al giudice milanese. Il Tribunale di Milano rigetta la domanda proposta dal sindaco. Secondo il giudice milanese, la causa di decadenza dalla carica di sindaco prevista dall’art. 2405, c.c., opera di diritto e automaticamente al verificarsi dell’assenza ingiustificata del sindaco anche a una sola assemblea dei soci. Il sindaco che non partecipa all’assemblea è tenuto a giustificare preventivamente la propria assenza, in modo tale da porre il consesso nelle condizioni di regolarsi di conseguenza. Di regola, dunque, la mancanza della preventiva giustificazione dell’assenza da parte del sindaco determina di per sé la maturazione della decadenza sanzionatoria senza che possano rilevare giustificazioni successive. Nel caso in esame, il sindaco aveva ricevuto tempestivamente l’avviso di convocazione dell’assemblea (per il rinnovo dell’organo amministrativo) e non aveva preventivamente comunicato alcun impedimento a partecipare nelle date indicate per la tenuta dell’assemblea. Il sindaco produce al Tribunale di Milano la corrispondenza a giustificazione del suo comportamento, ma si tratta di corrispondenza successiva alla riunione assembleare. La mancanza di una qualsiasi giustificazione preventiva dell’assenza all’assemblea da parte del sindaco comporta di per sé la maturazione della decadenza dalla carica. In conclusione, il Tribunale di Milano rigetta la domanda dell’attore di annullamento della deliberazione dell’assemblea dei soci, con cui il Presidente del Collegio sindacale era stato dichiarato decaduto dalla carica.

La competenza ad accertare la decadenza del sindaco

Abbiamo esaminato alcuni casi tratti dalla giurisprudenza in cui è stata accertata la decadenza del sindaco. Il Codice civile contiene peraltro una lacuna, nel senso che non stabilisce quale organo societario debba accertare e dichiarare la decadenza.

Il Codice civile dice qualcosa di diverso: dice chi debba comunicare al Registro delle Imprese la decadenza (e più in generale la cessazione dei sindaci). Se si pone difatti attenzione al comma 3, art. 2400, c.c., viene statuito che «la nomina dei sindaci […] e la cessazione dall’ufficio devono essere iscritte, a cura degli amministratori, nel Registro delle Imprese nel termine di trenta giorni».

Alcuni precedenti giurisprudenziali hanno trattato la tematica di quale organo sia competente per l’accertamento e la declaratoria di decadenza del sindaco. Le possibilità astratte che si pongono sono le seguenti:

  • non serve alcuna delibera di alcun organo, basta che gli amministratori comunichino al Registro delle Imprese la decadenza ai sensi dell’art. 2400, comma 3, c.c.;
  • la delibera di accertamento della decadenza va assunta dall’organo amministrativo;
  • la delibera di accertamento della decadenza va assunta dall’assemblea dei soci.

La questione della decadenza del sindaco, e della competenza a dichiararla, è stata affrontata da una sentenza del Tribunale di Milano[11]. Il sindaco di una banca viene sottoposto a un procedimento penale. Il Consiglio di Amministrazione della banca delibera la sua decadenza. Il sindaco impugna la delibera davanti al giudice milanese. Il caso è però particolare in quanto la banca è una banca di credito cooperativo che ha firmato un contratto di coesione con la capogruppo. In base a detto contratto di coesione il potere sui sindaci spetta alla capogruppo. Ne consegue che manca il potere decisorio da parte della banca controllata. La banca controllata non può dunque decidere in merito alla decadenza del proprio sindaco. In conclusione, la delibera del Consiglio di Amministrazione della banca di credito cooperativo viene annullata dal Tribunale di Milano. In questa fattispecie è stato ritenuto competente il Consiglio di Amministrazione, seppure della capogruppo.

Un altro precedente che si è occupato di quale organo sia competente a dichiarare l’intervenuta decadenza del sindaco è il già menzionato provvedimento del Tribunale di Torino del novembre 2019[12]. Il giudice torinese osserva che, sul punto, vi è una lacuna normativa. Diversamente avviene peraltro per le società quotate. Difatti l’art. 148, comma 4-quater, Testo Unico della Finanza, prevede che «la decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione». Il Tribunale di Torino menziona alcune sentenze della Corte di Cassazione, in forza delle quali la decadenza è un effetto automatico. Di per sé non occorre alcuna deliberazione. Seppure la normativa non imponga alcuna deliberazione da parte di alcun organo societario, non è vietato che il Consiglio di Amministrazione oppure l’assemblea prenda atto che si è verificata una condizione che implica la decadenza del sindaco.

Passando alla giurisprudenza di legittimità, va detto che la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che non serve una delibera di qualche organo societario per accertare il fatto che sussiste una causa di decadenza.

Ad esempio, la Corte di Cassazione ha statuito che la decadenza dalla carica di sindaco di chi si trovi nella situazione di ineleggibilità prevista dall’art. 2399, c.c. (nella specie, quale dipendente della società) opera automaticamente, con la conseguenza che nei confronti della parte, che non abbia mai ricoperto la carica di sindaco, non può esercitarsi l’azione di responsabilità ai sensi dell’art. 146, l.f.[13]. Questo caso è oggettivamente curioso. Il sindaco non poteva diventare sindaco in quanto dipendente, ma questa circostanza gli porta conseguenze positive: non può essere ritenuto responsabile nei confronti della massa dei creditori, in quanto occupava abusivamente la sua posizione. L’azione di responsabilità è consentita contro chi è sindaco, non contro chi occupa illegittimamente la poltrona di sindaco.

L’automatismo della decadenza del sindaco (e dunque la non necessità di una delibera al riguardo di un organo societario) era stata affermata alcuni anni prima della medesima Corte di Cassazione[14]. Secondo questa decisione della Suprema Corte, in presenza di una delle situazioni ipotizzate dall’art. 2399, c.c., la decadenza del sindaco opera in modo automatico, non essendo previsto al riguardo un procedimento accertativo e deponendo l’art. 2401, c.c., a favore dell’immediato subentro del sindaco supplente[15].

La revoca dei sindaci

La nomina dei sindaci così come la loro eventuale revoca è di competenza dell’assemblea dei soci. Il punto è che il Collegio sindacale esercita anche un’attività di controllo sulla società. Si genera così una situazione di conflitto di interessi, in quanto i sindaci sono nominati e pagati dall’ente che devono controllare.

La società potrebbe decidere di disfarsi dei sindaci non benvoluti revocando loro l’incarico. Così facendo, però, la funzione di controllo sarebbe fortemente compromessa. Nel timore di essere revocato, il Collegio sindacale potrebbe evitare controlli stringenti ed essere accondiscendente con la maggioranza.

Per evitare questo risultato, la legge prevede che «i sindaci possono essere revocati solo per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l’interessato» (art. 2400, comma 2, c.c.). Ci sono dunque 2 presupposti per revocare legittimamente il Collegio sindacale: la giusta causa e il controllo da parte del Tribunale se detta giusta causa sussiste. Il meccanismo predisposto dal Legislatore dovrebbe evitare revoche strumentali da parte dell’assemblea.

Il tema della revoca dei sindaci è spesso (anche se non sempre) collegato al tema della responsabilità dei medesimi. Tipicamente l’assemblea delibera contestualmente l’azione di responsabilità contro i sindaci e la loro revoca dall’incarico.

Il Tribunale di Bologna si è occupato di legittimità della revoca del sindaco[16]. Una S.r.l., partecipata pubblica, delibera l’azione di responsabilità contro 2 sindaci e li revoca dall’incarico. Successivamente, la S.r.l. si rivolge al giudice bolognese per ottenere l’approvazione della revoca.

Il Tribunale di Bologna osserva in primo luogo che la posizione dei sindaci va tenuta distinta da quella degli amministratori. Per gli amministratori, la deliberazione di avviare l’azione di responsabilità implica anche la revoca dei medesimi amministratori. Il principio è statuito dal comma 5, art. 2393, c.c., secondo cui: «la deliberazione dell’azione di responsabilità importa la revoca dall’ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso, l’assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori».

Questa regola non vale per i sindaci. Non si trova difatti nel Codice civile una disposizione espressa come quella presente per gli amministratori. Trova dunque applicazione il principio per cui la revoca dei sindaci deve essere approvata dal giudice.

Secondo il Tribunale di Bologna, il verbale assembleare deve indicare compiutamente i motivi per i quali la revoca viene disposta, non potendo al contrario i motivi essere indicati per la prima volta nel ricorso ex art. 2400, c.c., rivolto al Tribunale per ottenere l’approvazione della revoca. Questa interpretazione è preferibile per assicurare il necessario contraddittorio tra la società e il Collegio sindacale fin dall’inizio, e per assicurare il diritto di difesa del sindaco.

Nel caso affrontato dal Tribunale di Bologna, la delibera assembleare di revoca dei 2 sindaci non indica in modo sufficientemente preciso le ragioni della revoca. Per questa ragione, il giudice bolognese rigetta il ricorso presentato dalla S.r.l. La delibera assembleare di revoca dei sindaci non viene approvata dall’Autorità giudiziaria. Ne consegue che essa è improduttiva di effetti.

La delibera che sostituisce il Collegio sindacale con un sindaco unico

Una forma indiretta di revoca del sindaco si ha quando l’assemblea delibera di sostituire il Collegio sindacale (composto di 3 membri) con un sindaco unico. Di fatto 2 dei 3 componenti dell’organo perdono il loro incarico. Può anche capitare che tutti e 3 i componenti del Collegio sindacale vengono sostituiti con un unico nuovo sindaco diverso dai primi 3.

Nella S.r.l. è consentito che vi sia un sindaco unico. Il comma 1, art. 2477, c.c., stabilisce che «l’atto costitutivo può prevedere […] la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo Statuto non dispone diversamente, l’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo». Questa disposizione è stata introdotta nell’anno 2012 ed è finalizzata a ridurre i costi di gestione della S.r.l.

La questione della sostituzione di un Collegio sindacale con un sindaco unico, e degli effetti che ne derivano in capo ai sindaci sostituiti, è stata affrontata da un’ordinanza del Tribunale di Milano[17]. La società coinvolta è una S.r.l., dotata di un Collegio sindacale di 3 membri. Il Collegio sindacale viene nominato nel settembre 2011, ma pochi mesi dopo (nell’aprile 2012), si tiene l’assemblea della società che delibera di nominare un unico sindaco in sostituzione dei 3 originari. I sindaci sostituiti impugnano la delibera assembleare. Il Tribunale di Milano accoglie il ricorso e sospende la delibera con cui i sindaci sono stati sostituiti. Il giudice milanese osserva che la delibera è legittima, nella parte in cui modifica lo Statuto prevedendo l’introduzione della figura del sindaco unico. Tuttavia, osserva il Tribunale di Milano, la possibilità (come si diceva sopra, introdotta nel 2012) di sindaco unico non implica il diritto della società di sostituire subito i sindaci in carica con un sindaco unico. Deve prevalere il principio della inamovibilità dei sindaci statuito dall’art. 2400, c.c.: il Collegio sindacale può essere revocato solo in presenza di giusta causa e con l’approvazione del Tribunale. Secondo il giudice milanese, la delibera assunta dalla S.r.l. è elusiva della disciplina legale, portando a una sostituzione in corsa dei componenti dell’organo di controllo.


[1] L’art. 2382, c.c., prevede che «non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi».

[2] Sulle cause di ineleggibilità e decadenza dei sindaci cfr. A. Mariani, “Il sindaco-socio dello studio di consulenza della società controllata: onere probatorio, presupposti applicativi e criteri di accertamento della causa di decadenza”, in Giurisprudenza commerciale, n. 4/2023, II, pag. 616; C. Meo, “L’ineleggibilità del sindaco membro dello studio professionale di un consulente della società”, in Giurisprudenza commerciale, n. 5/2016, II, pag. 1029; M.G. Musardo, “Indipendenza del sindaco di S.r.l., decadenza e potere di nomina del Tribunale”, in Giurisprudenza italiana, n. 11/2020, pag. 2496.

[3] Cass. n. 20059/2024.

[4] Questo tema della importanza economica dell’attività di consulenza era già stato trattato alcuni anni prima dalla medesima Corte di cassazione. Cass. n. 9392/2015, aveva affermato che è legittimo confrontare i ricavi derivanti al sindaco dal rapporto di collaborazione, in ragione della sua posizione nella compagine associativa, e il compenso conseguente alle sue funzioni di controllo e concludere che l’indipendenza del controllore è messa in pericolo tutte le volte in cui egli si possa attendere dal rapporto di consulenza un ritorno economico personale superiore a quello che gli deriva dalla retribuzione sindacale.

[5]Tribunale di Catania, 3 luglio 2024”, in giurisprudenzadelleimprese.it.

[6]Tribunale di Genova, 9 dicembre 2017”, in giurisprudenzadelleimprese.it.

[7]Tribunale di Torino, 14 novembre 2019”, in giurisprudenzadelleimprese.it.

[8] Consiglio nazionale dottori commercialisti ed esperti contabili, “Norme di comportamento del Collegio sindacale di società non quotate”, in commercialisti.it.

[9] Sulla decadenza del sindaco che non partecipa alle assemblee cfr. R. Caspani, “Decadenza del sindaco per mancata partecipazione alle riunioni assembleari”, in Società, n. 2/2023, pag. 161.

[10]Tribunale di Milano, 6 luglio 2023”, in giurisprudenzadelleimprese.it.

[11]Tribunale di Milano, 26 ottobre 2023”, in giurisprudenzadelleimprese.it.

[12]Tribunale di Torino, 14 novembre 2019”, in giurisprudenzadelleimprese.it.

[13] Cass. n. 22575/2014.

[14] Cass. n. 11554/2008.

[15] L’art. 2401, comma 1, c.c., in effetti afferma che «in caso di […] decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età».

[16]Tribunale di Bologna, 4 marzo 2021”, in dirittobancario.it.

[17]Tribunale di Milano, 3 giugno 2012”, in giurisprudenzadelleimprese.it.

Si segnala che l’articolo è tratto da “Bilancio, vigilanza e controlli”.

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