6 Marzo 2020

La parametrizzazione degli oneri detraibili dal reddito complessivo

di Stefano Rossetti
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La scheda di FISCOPRATICO

L’articolo 1, comma 629 della Legge di bilancio 2020 ha introdotto un meccanismo, a decorrere dal 1° gennaio 2020, volto a ridurre la fruizione degli oneri detraibili da parte dei contribuenti che esprimono un’elevata capacità contributiva.

A tal fine sono stati aggiunti tre nuovi commi all’articolo 15 Tuir:

  • il comma 3-bis detta le regole di modulazione della detrazione in base al reddito;
  • il comma 3-ter fornisce la definizione di reddito a cui parametrare le detrazioni;
  • il comma 4-quater esclude alcuni oneri (ritenuti socialmente rilevanti) dal meccanismo previsto dal comma 3-bis.

Il nuovo meccanismo di detrazione degli oneri prevede che la detrazione per oneri ex articolo 15 Tuir spetta:

  • per l’intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;
  • per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro.

In sostanza, il legislatore ha creato di fatto tre fasce di reddito a cui attribuire una differente fruizione degli oneri detraibili. Infatti:

  • i contribuenti che dichiarano un reddito complessivo fino a 120.000 euro possono detrarre gli oneri in misura piena. Di fatto questi soggetti non saranno interessati dagli effetti della Legge di bilancio 2020; in altre parole questa fascia di contribuenti continuerà a fruire della detrazione pari al 100% del 19% degli oneri previsti dall’articolo 15 Tuir;
  • i contribuenti che dichiarano un reddito complessivo compreso tra 120.001 euro e 240.000 euro possono detrarre gli oneri in maniera parziale e indirettamente proporzionale al reddito (al crescere del reddito diminuisce l’impatto della detrazione). Il coefficiente di detraibilità deve essere calcolato secondo la seguente formula: coefficiente di detraibilità = (240.000 – reddito complessivo) / 120.000;
  • superiore ad euro 240.000 non godono delle detrazioni ex articolo 15 Tuir.

Risulta evidente l’intento del legislatore che, con la misura oggetto di commento, senza far leva sulla modulazione delle aliquote d’imposta, ha inteso accentuare la curva delle progressività dell’Irpef agendo sull’impatto delle detrazioni sull’imposta.

Inoltre, occorre sottolineare che non tutti gli oneri detraibili ricadono nell’ambito applicativo della nuova disciplina. Il legislatore ha infatti voluto svincolare dal parametro reddituale la fruizione di una serie di oneri detraibili di rilevanza sociale che meritano un trattamento fiscale di favore rispetto alla generalità delle spese sostenute dal contribuente. In particolare si tratta:

  • degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati (articolo 15, comma 1, lett. A,Tuir);
  • gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro (articolo 15, comma 1, lett. b, Tuir);
  • le spese sanitarie per la parte che eccede 129,11 euro (articolo 15, comma 1, lett. c, Tuir);
  • interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati per la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale fino a 2.582,28 euro (articolo 15, comma 1-ter, Tuir).

Al fine di chiarire meglio l’impatto della nuova disposizione si considerino i seguenti esempi.

Un contribuente nel corso dell’anno 2020 ha sostenuto i seguenti oneri detraibili:

  • spese mediche, al netto della franchigia, per 100 euro;
  • spese funebri per 1.000 euro.

Il reddito complessivo del contribuente del periodo d’imposta di 2020 è di 140.000 euro.

In questa ipotesi il contribuente deve calcolare la spettanza della detrazione in maniera separata in quanto:

  • le spese mediche non soggiacciono a limitazioni;
  • le spese funebri devono essere parametrate al reddito.

La detrazione relativa alle spese mediche è pari a 19 euro, ovvero il 19% di 100 euro.

La detrazione relativa alle spese funebri, viceversa, deve essere modulata in base al reddito e pertanto occorre:

  • calcolare la detrazione teorica che è pari a 190 euro (19% di 1.000 euro);
  • calcolare il coefficiente di riduzione in base alla formula prevista dall’articolo 15, comma 3-bis, Tuir. In questo caso considerando che il reddito del contribuente è di 000 euro, il coefficiente di riduzione è pari a 83,33% come risultato della seguente formula: (240.000 – 140.000) / 120.000;
  • applicare il coefficiente di riduzione alla detrazione teorica. La detrazione reale è pari a 158,33 euro (83,33% di 190 euro).

Gli oneri detraibili totali del contribuente per il periodo d’imposta 2020 sono pari a 177,33 euro (19 + 158,33).

In questo ulteriore esempio si vuole mettere in luce, a parità di spese, la diversa quantificazione degli oneri detraibili al crescere del reddito complessivo.

Si considerino i dati dell’esempio precedente con la sola differenza che il reddito complessivo del contribuente in questo caso ammonta a 220.000 euro.

In questa ipotesi, come in precedenza, il contribuente deve calcolare la spettanza della detrazione in maniera separata in quanto:

  • le spese mediche non soggiacciono a limitazioni;
  • le spese funebri devono essere parametrate al reddito.

La detrazione relativa alle spese mediche è pari a 19 euro, ovvero il 19% di 100 euro.

La detrazione relativa alle spese funebri, viceversa, deve essere modulata in base al reddito e pertanto occorre:

  • calcolare la detrazione teorica che è pari a 190 euro (19% di 1.000 euro);
  • calcolare il coefficiente di riduzione in base alla formula prevista dall’articolo 15, comma 3-bis, Tuir. In questo caso considerando che il reddito contribuente è di 220.000 euro, il coefficiente di riduzione è pari a 16,67% come risultato della seguente formula: (240.000 – 220.000) / 120.000;
  • applicare il coefficiente di riduzione alla detrazione teorica. La detrazione reale è pari a 31,66 euro (16,67% di 190 euro).

Gli oneri detraibili totali del contribuente per il periodo d’imposta 2020 sono pari a 50,66 euro (19 + 31,66).