Le risposte n. 118 e n. 119/2026 chiariscono i presupposti per fruire della detrazione edilizia maggiorata al 50%, con particolare attenzione alla destinazione dell’immobile, al vincolo pertinenziale e alla corretta documentazione delle spese.
Con le risposte n. 118 e n. 119, pubblicate ieri, 8.6.2026 l’Agenzia delle Entrate chiarisce le condizioni per fruire della detrazione maggiorata al 50% di cui all’art. 16-bis, TUIR. I 2 documenti di prassi, pur riguardando fattispecie distinte, sono accomunati da un medesimo filo: la verifica puntuale dei presupposti formali e sostanziali di accesso al beneficio, con effetti preclusivi definitivi in caso di omissioni.
L’art. 16-bis, TUIR, come modificato dall’art. 16, comma 1, D.L. n. 63/2013 (da ultimo prorogato dalla Legge n. 199/2025, c.d. Legge di bilancio 2026), riconosce ai contribuenti persone fisiche una detrazione IRPEF sulle spese per interventi di recupero edilizio, ripartita in 10 quote annuali. L’aliquota ordinaria è del 36% per il 2025-2026, elevata al 50% quando le spese sono sostenute da titolari di un diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale (limite massimo: 96.000 euro per unità).
Il caso affrontato nella risposta n. 118/2026 riguarda un contribuente che, nel corso del 2025, ha costruito su un cortile in comproprietà con il padre una capanna in legno, utilizzata di fatto come posto auto a servizio della propria abitazione principale. La particolarità della fattispecie risiede in 2 circostanze: la concessione edilizia non reca alcun riferimento né alla destinazione dell’opera a posto auto, né al vincolo pertinenziale con l’abitazione e la costruzione risulta accatastata nella categoria C/2 (magazzini e locali di deposito), anziché nella categoria C/6 (rimesse e autorimesse). L’art. 16-bis, comma 1, lett. d), TUIR, individua nelle autorimesse e nei posti auto pertinenziali l’unica ipotesi in cui la detrazione è ammessa per nuove costruzioni, in deroga al principio generale secondo cui l’agevolazione presuppone interventi su edifici esistenti. La circolare n. 17/E/2023 ha precisato che occorrono 2 condizioni cumulative: l’opera sia qualificabile come autorimessa o posto auto ai fini catastali (categoria C/6) e il vincolo pertinenziale con l’unità abitativa risulti espressamente dalla concessione edilizia.
L’Agenzia rigetta la tesi del contribuente — secondo cui la destinazione effettiva e il trattamento ai fini IMI sarebbero sufficienti a dimostrare la pertinenzialità — affermando che nel caso in esame vengono disattesi entrambi i requisiti: la capanna non è un’autorimessa ai fini catastali (categoria C/2 e C/6) e la concessione edilizia tace sul vincolo pertinenziale. La mancanza di anche uno solo di questi elementi sarebbe già ostativa, ma la loro convergente assenza rende la soluzione negativa indiscutibile.
La risposta n. 119/2026 affronta una questione di maggiore complessità sistematica: un ufficiale delle Forze Armate acquista con la moglie, nel gennaio 2026, un’abitazione, beneficiando delle agevolazioni “prima casa” e trasferisce la residenza anagrafica nel nuovo immobile. Durante i lavori di ristrutturazione (in corso al momento dell’istanza, presentata nel marzo 2026), il militare viene trasferito d’autorità presso altra sede a partire da giugno 2026 per circa 2 anni. Per via della normativa di settore, il militare conserva la facoltà di mantenere la residenza nel Comune di provenienza; tuttavia, l’immobile sarà concesso in locazione per l’intera durata del trasferimento.
Le questioni sottoposte all’Agenzia sono essenzialmente 2: se la messa a reddito dell’immobile durante i successivi anni di fruizione della detrazione precluda la spettanza dell’aliquota maggiorata al 50% e se il venir meno della qualifica di abitazione principale già nel corso del 2026 — anno di sostenimento delle spese — produca effetti ostativi immediati.
L’Agenzia, facendo applicazione dei principi già chiariti con la circolare n. 8/E/2025 (par. 2.2) — che a sua volta richiamava l’orientamento maturato in sede di Superbonus con la circolare n. 13/E/2023 — afferma che il contribuente può fruire della detrazione al 50% per le spese sostenute nel 2026, purché l’immobile sia effettivamente adibito ad abitazione principale al termine dei lavori. Una volta acquisito tale requisito, nei successivi periodi d’imposta in cui la detrazione viene fruita (le 10 quote annuali), l’eventuale mutamento di destinazione — inclusa la locazione — non comporta la perdita del beneficio già maturato.
Va tuttavia segnalato un aspetto di non secondaria importanza: la verifica dell’effettiva destinazione ad abitazione principale non è valutabile in sede di interpello e dovrà essere dimostrata dal contribuente in caso di controllo. Ciò implica che il militare — nonostante la facoltà normativa di conservare la residenza — dovrà essere in grado di provare l’effettiva dimora abituale al termine dei lavori, non potendo fare affidamento esclusivo sul dato anagrafico.
Un ulteriore profilo merita attenzione: le fatture dei lavori sono intestate alla sola moglie, sebbene le spese siano sostenute anche dal marito. Sul punto, l’Agenzia ribadisce il consolidato principio (già illustrato nella circolare n. 17/E/2023) secondo cui la detrazione spetta anche a chi non risulti intestatario del bonifico o della fattura, purché i documenti di spesa siano integrati con il nominativo del soggetto che ha effettivamente sostenuto la spesa e con la relativa percentuale. Tale integrazione deve avvenire fin dal primo anno di fruizione del beneficio, non potendo essere modificata nei periodi d’imposta successivi.
