Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 595/2026, ha confermato l’obbligo contributivo al FPLS per le prestazioni pubblicitarie rese da influencer e content creator tramite agenzie di influencer marketing. Restano tuttavia aperti alcuni profili interpretativi, tra cui il rapporto con la Gestione separata INPS, l’inquadramento dell’influencer che opera in forma d’impresa e l’estensione della disciplina a figure come streamer, podcaster e creator audio.
Con la sentenza n. 595 del 24 aprile 2026 la sezione lavoro del Tribunale di Milano ha rigettato il ricorso proposto da una società di management di talent digitali avverso 2 verbali ispettivi dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, che avevano preteso contributi previdenziali al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (d’ora in avanti FPLS, già ENPALS) per le prestazioni rese da influencer e content creator nell’ambito di campagne pubblicitarie gestite attraverso l’agenzia ricorrente. Gli importi contestati erano rilevanti: complessivamente, tra i 2 verbali, si trattava di circa 1 milione di euro tra contributi omessi, sanzioni e interessi di mora.
Nella sua pronuncia, il giudice richiama espressamente e condivide la motivazione della Corte d’Appello di Milano n. 1128/2023 ampiamente riportata per stralci. La sentenza merita particolare attenzione poiché conferma un orientamento che impone il pagamento dei contributi previdenziali per le agenzie di influencer marketing.
Il quadro normativo di riferimento
Occorre innanzitutto premettere che, ai sensi del D.Lgs. C.P.S. n. 708/1947, i “lavoratori dello spettacolo”, elencati all’art. 3, sono obbligati all’iscrizione e al pagamento dell’obbligo contributivo al FPLS. L’elenco tassativo originario è stato nel tempo integrato da decreti delegati (tra i più rilevanti, il D.P.R. n. 203/1987, che ha inserito indossatori e fotomodelli, e il D.M. 15 marzo 2005) e dall’art. 43, comma 2, Legge n. 289/2002, che ha ampliato la delega ministeriale. L’elenco di cui al citato art. 3 è di tipo casistico e non definitorio con evidenti difficoltà di applicazione analogica.
La Cassazione ha progressivamente adottato una nozione dinamica e funzionale di spettacolo, inteso come qualsiasi manifestazione che si svolga davanti a un pubblico con finalità di intrattenimento in senso lato, compatibile con obiettivi informativi o commerciali. In questa prospettiva, lo scopo pubblicitario di un contenuto non ne esclude la natura di prodotto dello spettacolo.
L’art. 4 del medesimo decreto individua il soggetto tenuto alla contribuzione nell’«impresa presso la quale gli iscritti prestano la propria opera». Ciò pone particolari problemi interpretativi nell’ipotesi, quale quella oggetto della sentenza, in cui l’attività dell’influencer è mediata dalla presenza di agenzie.
La qualificazione dell’influencer come lavoratore dello spettacolo
Il Tribunale, aderendo come detto all’impostazione della Corte d’Appello del 2023, esclude tanto un approccio definitorio astratto quanto una parcellizzazione atomistica delle singole prestazioni. Adotta, invece, una diversa metodologia individuando i tratti essenziali della prestazione in concreto riconducendola, per approssimazione, a una delle figure presenti nell’elenco legislativo.
La sentenza individua, quale figura di riferimento, quella dell’indossatore/fotomodellocioè di un soggetto che mostra un prodotto al pubblico con un determinato look, sottoponendosi a scatti fotografici o a riprese video destinati alla diffusione mediatica a fini pubblicitari. Il Tribunale precisa che la notorietà dell’influencer, che è ciò che lo distingue da un modello anonimo, non muta l’essenza della prestazione, ma semmai ne amplifica l’efficacia commerciale. Analogamente, la circostanza che i contenuti siano prodotti dallo stesso influencer e non dal committente non vale a escludere la qualificazione, purché la pubblicazione avvenga nell’ambito di un accordo contrattuale che ne determini numero, durata e contenuto.
Inoltre, il giudice dichiara di condividere la precisazione ispettiva secondo cui l’obbligo contributivo riguarda soltanto le prestazioni a finalità pubblicitaria e promozionale, non i contenuti spontanei pubblicati dall’influencer per alimentare la propria visibilità. La distinzione tra le 2 modalità può essere ricavata sia dagli elementi negoziali (contratto con il brand, corrispettivo, indicazioni sul numero di post) sia da quelli documentali (hashtag “#ad”, “#adv”, indicazione di “partnership retribuita”, causali delle fatture).
Sul piano operativo, questo significa che la soglia contributiva si attiva nel momento in cui esiste un accordo commerciale tra agenzia e brand che determina una prestazione dell’influencer, indipendentemente dalla forma contrattuale adottata tra agenzia e creator.
L’individuazione del soggetto obbligato: il ruolo dell’agenzia
Il Tribunale individua poi il soggetto su cui grava l’obbligo contributivo. La sentenza ribadisce con chiarezza che tale obbligo incombe sull’agenzia, non sul creator. Il ragionamento si fonda sul disposto dell’art. 4, D.Lgs. n. 708/1947, e sulla pronuncia della Cassazione n. 1585/2004. E invero, quando un soggetto è legato all’agenzia da un contratto di esclusiva e le prestazioni sono rese in esecuzione di tale cessione, è l’agenzia, che ha incassato i compensi dai brand e poi li ha erogati al talent, a dover versare i contributi al FPLS.
Lo schema contrattuale tipico del settore – mandato senza rappresentanza con clausola di esclusiva, fatturazione del brand all’agenzia, sub-fatturazione del creator all’agenzia – è stato ricostruito sia dalla documentazione ispettiva sia dalle dichiarazioni rese in corso di accertamento dagli stessi dipendenti dell’agenzia e dai creator. Il Tribunale ha ritenuto che tale ricostruzione fosse sufficiente a radicare l’obbligo in capo all’agenzia, essendo irrilevante che i lavoratori avessero versato contributi alla Gestione separata INPS: si tratta di gestioni diverse e i versamenti effettuati dal creator non elidono le scoperture imputate alla società committente/mandataria. Pertanto, secondo il Giudice, il modello di mandato esclusivo con fatturazione accentrata espone direttamente la società al rischio che gli venga contestata il mancato versamento contributivo al FPLS, e questo a prescindere da come l’influencer abbia qualificato autonomamente la propria attività ai fini previdenziali.
Le tensioni irrisolte
La sentenza consolida un orientamento, ma lascia aperti alcuni nodi interpretativi che il professionista deve tenere presenti.
In primo luogo, il confine tra contribuzione FPLS e iscrizione alla Gestione separata non è ancora tracciato con sufficiente precisione. La circolare INPS n. 44/2025 ha chiarito che l’obbligo al FPLS scatta quando l’influencer svolge «attività remunerate volte alla realizzazione di prodotti audiovisivi con specifica destinazione pubblicitaria» riconducibili a categorie tabellate (attore audiovisivo, regista, indossatore, fotomodello), mentre la Gestione separata resta la soluzione per le attività di natura professionale e promozionale che non presentino tali connotati artistici. La distinzione è concettualmente chiara, ma applicarla caso per caso richiede un’analisi attenta dei contratti e delle modalità esecutive delle prestazioni, che solo la prassi giurisprudenziale potrà consolidare.
In secondo luogo, la sentenza non affronta il tema dell’influencer che agisce in forma d’impresa, ipotesi contemplata dalla circolare INPS con l’iscrizione alla Gestione commercianti, lasciando aperta la questione se e in quali condizioni tale inquadramento sia alternativo o cumulativo rispetto all’obbligo FPLS sul committente.
In terzo luogo, la riconducibilità di figure come gli streamer, i podcaster o i creator che operano esclusivamente su piattaforme audio rimane non esplicitamente risolta.
