L’iperammortamento 2026 entra nella fase operativa con l’apertura delle comunicazioni preventive sul portale GSE. L’incentivo consente di prenotare investimenti in beni strumentali 4.0 e impianti FER, ma presenta un impianto procedurale complesso, con obblighi documentali, tecnici e contabili particolarmente rilevanti.
Con la pubblicazione del decreto direttoriale Mimit del 10 giugno 2026 l’iperammortamento, introdotto dall’art. 1, commi 427–436, Legge n. 199/2025, entra finalmente nella sua fase operativa.
A partire dalle ore 12 del 12 giugno, è possibile prenotare, sul portale GSE, gli investimenti in beni strumentali 4.0 e impianti FER già effettuati dal 1° gennaio 2026 o da effettuarsi entro il 30 settembre 2028.
Le imprese possono, dunque, avviare la procedura di accesso all’iperammortamento, descritta all’art. 3 del Decreto attuativo, inviando una o più comunicazioni preventive per ciascuna struttura produttiva.
Le comunicazioni di conferma e completamento saranno sbloccate con successivo provvedimento.
La fruizione dell’incentivo con la maggiorazione del costo di acquisizione dei beni rileva, comunque, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi a decorrere dal periodo d’imposta di trasmissione al GSE della comunicazione di completamento degli investimenti, purché i beni siano entrati in funzione entro il medesimo periodo d’imposta, come precisa l’art. 4 del Decreto attuativo.
Anche il Decreto attuativo MIMIT-MEF del 7 maggio 2026, registrato alla Corte di Conti il 18 maggio, è stato pubblicato sul sito ministeriale l’11 giugno e disponibile al seguente link: clicca qui
L’interrogazione parlamentare n. 5-05448 del 4 giugno ha messo in luce alcuni aspetti critici del nuovo iperammortamento.
L’onerosità dell’impianto procedurale a carico delle imprese rischia di penalizzare gli investimenti di importi modesti: agli obblighi di trasmissione al GSE delle comunicazioni preventive, di conferma e completamento, si aggiungono 2 ulteriori comunicazioni di monitoraggio entro il 20 gennaio e il 30 giugno di ciascun anno di fruizione e le attestazioni di carattere tecnico e contabile.
Gli artt. 6 e 7 del Decreto attuativo iperammortamento prevedono, infatti, l’obbligo generalizzato di perizia tecnica asseverata, indipendentemente dall’ammontare e dalla tipologia di investimento agevolato, e di certificazione contabile, indipendentemente dalle dimensioni dell’impresa e dall’assoggettamento ex lege a revisione legale dei conti.
Nessun ristoro è previsto sui costi di acquisizione delle perizie tecniche asseverate e delle certificazioni contabili, che rappresentano un adempimento prodromico alla trasmissione della comunicazione di completamento al GSE.
La risposta all’interrogazione parlamentare evidenzia la finalità dell’impianto procedurale, di «garantire il corretto e tempestivo monitoraggio della misura, nonché il presidio sull’effettiva spettanza del beneficio…omissis».
Essa preannuncia, inoltre, che il MIMIT fornirà chiarimenti sull’applicazione della disciplina con la pubblicazione di FAQ e circolari operative, sulla falsa riga del credito d’imposta Transizione 5.0.
L’aspetto più critico dell’intero incentivo resta il tema dei software agevolabili.
L’esclusione dei software fruiti in cloud ed erogati in modalità SaaS, implicita nel requisito di investimento ammortizzabile, strumentale e durevole, vanifica il potenziamento dell’elencazione tassativa dell’Allegato V annesso alla Legge n. 199/2025 e limita le effettive funzionalità dell’incentivo alla trasformazione digitale delle imprese.
La risposta all’interrogazione parlamentare sul tema alimenta le speranze in una deroga alla regola generale, tale da includere i SaaS fra i beni agevolabili: «sono attualmente in corso di valutazione alcune possibili soluzioni di carattere normativo, rispetto alle quali si sta lavorando, assieme al Ministero dell’economia, per far fronte alle esigenze di copertura finanziaria».
