14 Gennaio 2015

La gestione degli acquisti di beni su Internet

di Marco Peirolo
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In caso di acquisto di beni su Internet da fornitori non residenti, con successiva consegna sotto forma di prodotti materiali (cd. “commercio elettronico indiretto”), il trattamento applicabile ai fini Iva dipende essenzialmente:

  • dallo status del cliente (privato consumatore o soggetto Iva), esplicitato in sede di ordine d’acquisto, e
  • dal luogo di partenza dei beni acquistati, indicato in fattura o desumibile dal documento di trasporto.

Se il fornitore è identificato ai fini Iva in altro Paese UE e i beni, all’atto dell’acquisto, partono anch’essi da un altro Paese UE, l’operazione si qualifica, per il cliente italiano, che agisca in veste di soggetto Iva, come un acquisto intracomunitario: di conseguenza, la fattura di acquisto deve essere integrata con l’Iva e va presentato il modello INTRA 2-bis. Se, invece, l’acquirente non si è qualificato come soggetto Iva, si applica l’imposta del Paese UE del fornitore, salvo che quest’ultimo si sia identificato ai fini Iva in Italia per opzione o perché le cessioni ivi effettuate nell’anno precedente e/o nell’anno in corso sono state superiori a 35.000,00 euro; in questa ipotesi, l’operazione è territorialmente rilevante in Italia per cui l’imposta è addebitata dalla posizione Iva italiana del fornitore comunitario.

Nel caso in cui il fornitore sia extracomunitario e i beni, all’atto dell’acquisto, partano da un Paese extra-UE, l’operazione dà luogo ad una importazione, soggetta in dogana a Iva e a eventuali dazi, a prescindere dalla qualifica del cliente (soggetto Iva o privato consumatore). Previa numerazione e annotazione della bolletta doganale di importazione nel registro degli acquisti, è possibile, per il cliente che agisca in veste di soggetto Iva, esercitare la detrazione dell’imposta pagata in dogana, mentre la fattura emessa dal fornitore estero deve essere registrata nella sola contabilità generale.

Nell’ipotesi considerata (fornitore extracomunitario), laddove i beni siano spediti da un altro Paese UE, la C.M. 23 febbraio 1994, n. 13-VII-15-464 (§ B.16.3) ha chiarito che, salvo diversa disposizione della normativa del Paese UE di provenienza dei beni, il fornitore extra-UE dovrebbe identificarsi ai fini Iva in uno dei due Paesi UE interessati dalla triangolazione. Nello specifico:

  • l’identificazione nel Paese UE di provenienza dei beni comporta la realizzazione di un’operazione intracomunitaria, per cui il cliente italiano, soggetto Iva, è tenuto ad integrare la fattura di acquisto con l’Iva e a presentare il modello INTRA 2-bis;
  • l’identificazione in Italia pone a carico della posizione Iva italiana del fornitore extra-UE l’adempimento degli obblighi connessi con gli acquisti intracomunitari; mentre per il cliente italiano si realizza un acquisto interno, soggetto ad imposta attraverso la procedura di integrazione e di registrazione prevista per gli acquisti intracomunitari, ma senza l’obbligo di presentazione del modello INTRA 2-bis (art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972);
  • l’identificazione in un diverso Paese UE implica che l’operazione si configuri come una triangolazione comunitaria, per cui il cliente italiano deve integrare la fattura di acquisto con l’Iva e presentare il modello INTRA 2-bis.

La citata C.M. n. 13-VII-15-464/1993 (§ B.16.3) precisa infine che, qualora il fornitore extra-UE non si identifichi in nessun Paese UE, gli obblighi relativi a tale cessione devono essere adempiuti dal cliente italiano attraverso l’emissione di un’autofattura (art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972).

Un’ulteriore ipotesi da considerare è quella del fornitore non residente (UE o extra-UE) con i beni già “fisicamente” presenti in Italia all’atto dell’acquisto.

Siccome i beni oggetto di acquisto sono già stati precedentemente trasportati/spediti in Italia dal fornitore stesso, per esempio con introduzione in un proprio magazzino di consegna, è dato ritenere che:

  • il fornitore UE, per i beni provenienti da altro Paese UE, trasferiti a “se stesso” in Italia, si sia ivi identificato al fine di procedere all’acquisto intracomunitario, imponibile Iva ex art. 38, comma 3, lett. b), del D.L. n. 331/1993;
  • il fornitore extra-UE, per i beni provenienti da un Paese terzo, trasferiti a “se stesso” in Italia, si sia ivi identificato al fine di versare l’Iva all’importazione in dogana.

In entrambi i casi, la successiva vendita dei beni al cliente italiano dà luogo ad un acquisto interno, in quanto territorialmente rilevante ai sensi dell’art. 7-bis, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972. Di conseguenza, l’acquirente, se agisce in veste:

  • di soggetto IVA, deve assoggettare ad imposta l’operazione attraverso:
    • la procedura di integrazione e di registrazione prevista per gli acquisti intracomunitari, ma senza l’obbligo di presentazione del modello INTRA 2-bis (art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972), se il fornitore è stabilito in altro Paese UE;
    • l’emissione di un’autofattura (art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972), se il fornitore è stabilito in un Paese extra-UE;
  • di privato consumatore, riceve una fattura con addebito dell’IVA da parte della posizione Iva italiana del fornitore (UE o extra-UE).

 


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