27 Maggio 2025

La deducibilità ordinaria dei contributi per previdenza complementare

di Laura Mazzola
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La scheda di FISCOPRATICO

I contributi e premi versati alle forme pensionistiche complementari, di cui al D.Lgs. 252/2005, sono deducibili dal reddito complessivo.

In particolare, l’articolo 8, comma 4, D.Lgs. 252/2005, prevede che i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, alle fome di previdenza complementare sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore a 5.164,57 euro.

Tale importo limite deve essere calcolato tenendo conto, oltre che dei contributi versati direttamente dal contribuente, delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza e dei contributi relativi ai familiari fiscalmente a carico.

Risultano, pertanto, deducibili dal reddito complessivo:

  • i contributi versati alle forme pensionistiche complementari su base contrattuale collettiva;
  • i contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali;
  • i contributi versati ai sottoconti italiani di prodotti pensionistici individuali paneuropei (Pepp), di cui al Regolamento UE/2019/1238;
  • i contributi versati a forme pensionistiche istituite presso gli Stati membri dell’Unione Europea;
  • i contributi versati a forme pensionistiche istituite presso gli Stati aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l’Italia ha stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni.

I contributi a deducibilità ordinaria devono essere indicati all’interno del rigo E27, nell’ipotesi di presentazione del modello 730/2025, ovvero del rigo RP27, nell’ipotesi di presentazione del modello Redditi PF 2025.

In particolare:

  • in colonna 1, deve essere indicato l’importo dei contributi che il sostituto d’imposta ha escluso dall’imponibile, come risultante da Certificazione unica al punto 412. Qualora siano stati versati contributi per familiari a carico occorre indicare in questa colonna l’ammontare del punto 412 della Certificazione Unica 2025 diminuito dell’importo indicato al punto 422 della Certificazione Unica 2025, quale contributo dedotto dal reddito e riferito alla previdenza complementare per familiari a carico;
  • in colonna 2, deve essere indicato l’importo degli oneri di previdenza complementare dei quali si chiede la deduzione in dichiarazione, quali le somme versate sia ai fondi negoziali sia alle forme pensionistiche individuali senza il tramite del sostituto d’imposta, nonché i contributi versati tramite il sostituto d’imposta, come risultanti da Certificazione unica al punto 413. Qualora siano stati versati contributi per familiari a carico occorre indicare in questa colonna la differenza tra quanto riportato nel punto 413 e quanto riportato nel punto 423 della Certificazione Unica 2025, quale contributo non dedotto dal reddito e riferito alla previdenza complementare per familiari a carico.

I documenti da verificare e conservare al fine della deducibilità sono:

  • la Certificazione Unica 2025;
  • la ricevuta di versamento di contributi;
  • la dichiarazione del fondo di previdenza o dell’assicurazione attestante il pagamento dei contributi.