Principi di comportamento dell’Esperto della CNC: la fase delle trattative e delle proposte ai creditori

Nella fase di negoziazione della Composizione Negoziata della Crisi, l’esperto svolge un ruolo centrale di facilitatore imparziale, promuovendo dialogo, buona fede e soluzioni equilibrate tra debitore e creditori. Le parti devono collaborare con trasparenza e correttezza per favorire la continuità aziendale e il riequilibrio della crisi. L’esperto guida il processo, supporta la definizione delle proposte e assicura che le trattative siano efficaci, strutturate e orientate a un accordo sostenibile.

Prosegue l’esame delle 3 fasi nelle quali si può idealmente articolare il ruolo dell’Esperto nominato nella Composizione Negoziata della Crisi (“CNC”), secondo le indicazioni fornite dalla bozza dei “Principi di comportamento dell’Esperto della composizione negoziata” (“Principi”) pubblicata in consultazione dal Consiglio Nazionale dei Commercialisti il 23 gennaio 2026 (cfr. “Principi di comportamento dell’esperto della CNC: la fase di analisi preliminare” del 23.03.2026). 

Dopo l’analisi preliminare e di confronto con l’imprenditore, attività volta a verificare la sussistenza di concrete prospettive di risanamento, a individuare le possibili soluzioni percorribili e a selezionare i creditori con cui condurre le trattative, l’esperto è coinvolto nella successiva fase di supporto alla negoziazione tra l’imprenditore, i creditori e gli eventuali terzi interessati. 

I Principi evidenziano che l’art. 4, comma 1, CCII, detta la regola generale secondo la quale nel corso delle trattative per la soluzione della crisi di impresa il debitore, i creditori e ogni altro soggetto interessato debbano comportarsi secondo buona fedecorrettezza e, soprattutto, adeguata riservatezza

In generale, tutte le parti devono

  • evitare comportamenti prevaricatoriingannevoli o che perseguano scopi esclusivamente individualistici a danno della collettività dei creditori; 
  • basare le decisioni su una valutazione oggettiva delle circostanze economiche, considerando non solo gli interessi immediati di ciascuna parte, ma anche la situazione complessiva perlomeno di medio termine; 
  • tenere presente che l’obiettivo proprio della CNC è preservare, nella misura possibile, la continuità aziendale e i posti di lavoro, anche a fini del sistema Paese. 

L’esperto, che è tenuto a valutare la buona fede e la correttezza delle parti, tiene in debita considerazione che il debitore: 

  • fornisca informazioni complete e veritiere sulla propria situazione economica e patrimoniale; 
  • sia disposto a discutere in modo collaborativo con i creditori e con l’esperto stesso in merito alle possibili soluzioni per il superamento della crisi; 
  • dia tempestivamente seguito alle richieste di delucidazione e approfondimento sul piano avanzate dall’esperto stesso o dai creditori fornendo risposte chiare, complete, esaustive e documentate; 
  • eviti di procrastinare o rallentare in modo ingiustificato le trattative ovvero il processo di risoluzione della crisi, poiché ciò potrebbe pregiudicare l’efficacia delle soluzioni adottate e danneggiare i creditori; 
  • si astenga dal compiere atti ingiustamente pregiudizievoli degli interessi dei creditori e gestisca il patrimonio e l’impresa nell’interesse anche di questi ultimi. 

Dal canto loro, i creditori interessati dalle trattative devono: 

  • prendere in considerazione in buona fede le proposte del debitore, condividendo soluzioni che possano favorire la continuazione dell’attività economica; 
  • favorire l’individuazione di soluzioni sostenibili per il superamento della crisi senza ostacolare ingiustificatamente il procedimento; 
  • trattare il debitore in modo corretto, evitando di sfruttare la propria eventuale posizione di forza per trarre ingiusti vantaggi; 
  • rispettare finché possibile i contratti in essere con il debitore, pur legittimamente tutelando i propri interessi; 
  • mantenere l’obbligo di riservatezza sulla situazione dell’imprenditore, sulle iniziative dello stesso e in generale sulle informazioni acquisite nel corso delle trattative. 

Una particolare diligenza nelle trattative è richiesta dal CCII alle banche e agli intermediari finanziari, che devono, in particolare: 

  • astenersi dal sospendere o revocare le linee di credito concesse all’imprenditore, ovvero dal classificare diversamente il credito per effetto del solo accesso alla composizione negoziata; 
  • valutare le proposte del debitore in modo obiettivo, considerando anche un piano che permetta al debitore di continuare a operare e recuperare la propria solvibilità; 
  • negoziare in modo costruttivo, partecipando attivamente e in modo informato ai tavoli di discussione con il debitore e gli altri creditori, evitando atteggiamenti pregiudiziali; 
  • anche quando rivestono un ruolo predominante a livello di passivoconsiderare equamente gli interessi degli altri creditori, collaborando a una soluzione complessiva che tenga conto della possibilità di una distribuzione equa delle risorse e dei sacrifici; 
  • classificare il credito nel corso della composizione negoziata avendo a riferimento da un lato il piano presentato ai creditori e dall’altro la disciplina di vigilanza prudenziale; 
  • comunicare agli organi di amministrazione e di controllo della società l’eventuale sospensione o revoca delle linee di fido in ottemperanza alla disciplina di vigilanza prudenziale, dandone specifica motivazione. 

In generale, l’art. 16, comma 5, CCII, prevede per le banche e intermediari finanziari, nonché per i mandatari e cessionari dei loro crediti, la partecipazione alle trattative in modo attivo e informato; ovvero devono coinvolgere nel negoziato esponenti informati sulla situazione del debitore e in grado di assumere decisioni rapide, perché un comportamento passivo, lento o non collaborativo può compromettere le possibilità di una soluzione soddisfacente per tutte le parti coinvolte. 

In tale contesto il ruolo dell’Esperto è di agevolare le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni che rendono probabile la crisi o l’insolvenza (art. 12, comma 2, CCII). 

Secondo i Principi (par. 4.1.5.), l’attività dell’esperto si concretizza in una serie di azioni che vanno dalla mediazione imparziale alla prospettazione delle possibili strategie di intervento per superare la crisi. L’esperto deve facilitare la comunicazioneanalizzare la situazione in modo approfondito, suggerire soluzioni concrete, favorire il dialogo tra le parti e facilitare il raggiungimento di accordi che possano portare a una ristrutturazione efficace del debito o a una soluzione alternativa. Il suo è un ruolo di impulso e proattivo, centrale nel garantire che le trattative non si interrompano e procedano in modo effettivo, equo e collaborativo, mettendo tutti i soggetti coinvolti nelle migliori condizioni per esprimersi e concorrere al raggiungimento di una soluzione. 

A livello operativo i Principi sottolineano l’opportunità, prima di dare avvio agli incontri, di concordare tra impresa ed esperto l’elenco delle parti da coinvolgere e le relative tempistiche, tenute presenti le esigenze di riservatezza e la necessità di coinvolgere o meno tutti i creditori (par. 4.1.7.), per poi pianificare, sempre di comune accordo con l’esperto, gli incontri con le parti, singole o in gruppi omogenei, valutando se gestire singolarmente i creditori che presentano criticità (par. 4.1.8.). 

I Principi sottolineano che la documentazione degli incontri da parte dell’esperto, mediante la redazione e sottoscrizione di un apposito verbale, è una prassi fondamentale per tenere traccia dei passaggi delle trattative e conservare evidenza delle decisioni assunte, delle posizioni manifestate e delle principali interlocuzioni intervenute; risultando utile sia per monitorare l’andamento delle trattative, sia per eventuali valutazioni future, anche sotto il profilo del rispetto dei principi di correttezza e buona fede

Ove la presenza dell’esperto non sia ritenuta necessaria o non sia richiesta da nessuna delle parti, queste possono anche incontrarsi direttamente, ma in tal caso l’esperto deve essere informato dall’imprenditore e dai suoi advisor sulle trattative dagli stessi condotte in autonomia. 

I Principi (par. 4.3.1.) precisano che, in merito al contenuto delle proposte formulate ai creditoril’esperto deve svolgere una valutazione preliminare verificando che le medesime siano strutturate al fine del perseguimento dell’equilibrio tra i sacrifici richiesti a ciascuna delle parti in modo quanto più possibile proporzionato al loro grado di esposizione al rischio e alle utilità loro derivanti dalla continuità dell’impresa. 

L’esperto è tenuto poi ad adoperarsi nel favorire la definizione delle proposte concrete formulate ai creditori, che possono assumere forme diverse, come, ad esempio:  

  • la rateazione del debito scaduto, 
  • lo stralcio parziale del credito; 
  • la conversione, totale o parziale, del debito in capitale sociale o in strumenti finanziari partecipativi di cui all’art. 2346, c.c.
  • la rinegoziazione dei contratti in essere, al fine di ottenere condizioni più favorevoli e funzionali a una gestione economicamente sostenibile dell’impresa. 

Ai creditori finanziari possono essere avanzate proposte di ridefinizione del piano di rimborso, così da allineare il fabbisogno finanziario alla capacità di generazione di cassa prevista dal piano. Tale ridefinizione può attuarsi mediante diverse soluzioni quali: 

  • l’allungamento dei periodi di ammortamento
  • la revisione delle modalità̀ di rimborso tramite la rimodulazione del piano di ammortamento in un piano a rate progressivamente crescenti e, se necessario, inserendo una maxi-rata finale, ovvero la previsione di un’unica rata a fine piano. 

Per i contratti di leasing è prospettabile il riscadenzamento, eventualmente accompagnato da un periodo di moratoria coerente con i flussi di cassa previsti nel piano.  

Alle Agenzie fiscali l’impresa può sottoporre una proposta di accordo transattivo nell’ambito della CNC ex art. 23, comma 2-bis, CCII (la cui domanda non deve essere sottoscritta dall’esperto), oppure presentare una proposta di transazione fiscale, ma solo se l’impresa in CNC ricorre a uno degli strumenti di risoluzione della crisi previsti dall’art. 23, comma 2, CCII, che consentono tale opzione (accordo di ristrutturazione dei debiti, concordato preventivo). 

In alternativa, si può sfruttare le “misure premiali” previste dall’art. 25-bis, CCII, e, in particolare, la possibilità di richiedere (ai sensi del comma 4), con istanza sottoscritta anche dall’esperto e subordinatamente alla pubblicazione nel Registro Imprese del contratto concluso ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. a), CCII, ovvero dell’accordo concluso ai sensi della lett. c) del medesimo comma, la dilazione delle dovute e non versate fino a un massimo di 72 rate mensili, estensibili a 120 rate in caso di comprovata e grave difficoltà dell’impresa (si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’art. 19, D.P.R. n. 602/1973). La sottoscrizione della domanda da parte dell’esperto costituisce prova dell’esistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà

Invece, agli Enti previdenziali può essere richiesto soltanto il pagamento dilazionato del debito contributivo e delle relative sanzioni secondo la disciplina ordinaria, salvo ricorrere alla transazione contributiva, ma anche in questo caso solo nell’ambito di uno dei predetti strumenti di risoluzione della crisi previsti dall’art. 23, comma 2, CCII, che consentono tale opzione (accordo di ristrutturazione dei debiti, concordato preventivo). 

I Principi concludono l’illustrazione della fase delle trattative approfondendo il ruolo dell’esperto negli accordi transattivi con gli istituti di credito e con MCC in presenza di garanzie pubbliche rilasciate dal Fondo di garanzia per le PMI (par. 4.4.).

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