Il CCII, ha ridisegnato l’intero panorama professionale chiamato a gestire la crisi d’impresa, introducendo nuove figure, rafforzando le responsabilità di quelle esistenti e imponendo standard di competenza senza precedenti. In questo scenario, i professionisti assumono un ruolo attivo nel garantire la correttezza dei processi, la trasparenza informativa e la sostenibilità economica delle soluzioni, divenendo filtri di affidabilità tra impresa, creditori e sistema giudiziario.
Il quadro sistematico del CCII
Con l’entrata in vigore definitiva del Codice (15 luglio 2022) si è compiuto il passaggio da un diritto dell’insolvenza “repressivo” a un diritto della crisi orientato alla continuità aziendale. Il principio cardine dell’intero impianto codicistico è racchiuso nel comma 1, art. 3, CCII, ove si legge che l’imprenditore è tenuto ad adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e ad assumere le iniziative necessarie per superarla o per accedere alle procedure previste dal Codice.
Tale obbligo, di natura organizzativa e gestoria, si riverbera direttamente sull’attività dei professionisti che assistono l’imprenditore. In quest’ottica, la crisi è qualificata non più come “deviazione patologica” della gestione, ma come evento fisiologico da governare. L’art. 2, comma 1, lett. a), CCII, definisce la crisi come lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi 12 mesi. Questa definizione prospettica, radicalmente diversa dall’approccio storico-contabile tradizionale, impone ai professionisti una capacità di analisi forward-looking che costituisce una delle sfide più significative della Riforma.
Ne deriva un modello articolato su 3 livelli:
- prevenzione interna, affidata alla governance societaria e ai controlli interni;
- allerta esterna e composizione negoziata, come strumenti di anticipazione;
- gestione giudiziale dell’insolvenza, come extrema ratio.
I professionisti si collocano lungo tutti e 3 i livelli: dall’interprete dell’allerta, al facilitatore della negoziazione, fino al gestore della procedura liquidatoria.
L’art. 356, Codice, ha istituito l’Elenco nazionale dei gestori della crisi d’impresa, tenuto presso il Ministero della Giustizia. In esso confluiscono Curatori, commissari, liquidatori, attestatori, in generale i professionisti che possono essere incaricati dall’impresa quali professionisti indipendenti.
Gli Esperti della composizione negoziata invece confluiscono in un apposito elenco tenuto presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di Regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
L’iscrizione all’albo dei gestori della crisi è subordinata al possesso di requisiti rigorosi, quali i requisiti soggettivi di onorabilità (assenza di condanne o sanzioni); il possesso di un titolo professionale o esperienza triennale documentata in materia concorsuale o societaria; la formazione iniziale e l’aggiornamento biennale.
Nell’elenco degli Esperti della composizione negoziata possono essere ammessi gli iscritti da almeno 5 anni all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, all’albo degli avvocati e all’albo dei consulenti del lavoro che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa. Possono inoltre essere inseriti nell’elenco coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.
Anche in questo caso l’iscrizione all’elenco è altresì subordinata al possesso della specifica formazione.
L’Esperto indipendente nella composizione negoziata della crisi
La composizione negoziata della crisi rappresenta la novità più rilevante del Codice. Essa si configura come uno strumento di natura stragiudiziale, fondato sulla volontarietà dell’accesso e sul ruolo centrale di un professionista terzo e imparziale: l’Esperto indipendente.
La scelta del Legislatore di affidarsi a una figura professionale dotata di competenze trasversali — giuridiche, aziendalistiche e finanziarie — riflette la consapevolezza che la gestione della crisi richiede un approccio multidisciplinare che le figure tradizionali del diritto concorsuale non sempre garantivano con pienezza. L’Esperto non è un organo della procedura in senso tecnico, non dispone di poteri coercitivi, non sostituisce né affianca il management: egli è un facilitatore qualificato il cui valore aggiunto risiede nella capacità di creare un ambiente di trattativa strutturata, riservata e professionalmente guidata.
Il processo di nomina è gestito da una commissione costituita presso la Camera di Commercio competente per territorio. La nomina avviene entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta dell’imprenditore istante. La celerità della nomina è elemento essenziale dello strumento, poiché la CNC è concepita come presidio operativo immediato e non come procedura di lungo corso.
La natura giuridica dell’incarico dell’Esperto, secondo l’orientamento prevalente della dottrina, qualifica il rapporto tra l’Esperto e le parti come un mandato professionale atipico, caratterizzato da una commistione di elementi propri del contratto d’opera intellettuale (art. 2230, c.c.) e di istituti di diritto processuale civile per la componente di ausilio al giudice nell’eventuale fase di richiesta di misure protettive. Nella prassi operativa, il contenuto dell’incarico dell’Esperto si articola in 3 fasi principali:
- la fase diagnostica iniziale, nella quale l’Esperto analizza la documentazione trasmessa dall’imprenditore, formula una prima valutazione sulla percorribilità del risanamento e convoca le parti per un incontro conoscitivo;
- la fase delle trattative, nel corso della quale l’Esperto facilita il dialogo tra debitore e creditori, formula proposte di soluzione, verifica la coerenza dei piani proposti con i dati aziendali e segnala le criticità alle parti;
- la fase conclusiva, nella quale l’Esperto redige la relazione finale descrivendo le trattative svolte, le soluzioni raggiunte o il motivo dell’insuccesso.
Relativamente agli aspetti delle responsabilità gravanti in capo all’Esperto preliminarmente si osserva che qualora venga violato l’obbligo d’indipendenza, egli potrà incorrere in una responsabilità disciplinare, che può comportare, quale conseguenza, la sua cancellazione dall’elenco degli Esperti presso la camera di commercio competente.
Il profilo della responsabilità civile dell’Esperto è inquadrabile nell’ambito della responsabilità professionale ex art. 1176, comma 2, c.c., con applicazione del parametro della diligenza qualificata propria del professionista esperto nel settore della ristrutturazione aziendale. In caso di esito negativo della negoziazione l’Esperto potrebbe essere chiamato a rispondere per non aver svolto il proprio incarico in ossequio ai canoni della diligenza professionale, egli dovrà dimostrare di aver correttamente ottemperato agli standard esigibili nella fattispecie.
Sotto l’aspetto della responsabilità penale, l’Esperto, ritenuto che è esclusa la qualifica di Pubblico ufficiale, non potrà mai essere considerato responsabile delle fattispecie criminose proprie del Pubblico ufficiale, commesse nei confronti della Pubblica amministrazione.
Ed ancora, ricordando che l’Esperto non redige relazioni e/o attestazioni, non potrà essere accusato neppure ai sensi dell’art. 342, CCII, per il reato di falso in attestazioni.
Escluse le fattispecie riconducibili ai reati contro la Pubblica amministrazione e in considerazione della natura privatistica dell’incarico dell’Esperto, la sua condotta avrà rilevanza penale qualora contribuisca, materialmente o moralmente, alla produzione di eventi delittuosi (normalmente in concorso con l’imprenditore in crisi, in quanto commessi principalmente dall’imprenditore stesso)[1].
Il professionista Attestatore
L’Attestatore è la figura professionale indipendente chiamata a certificare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano di risanamento o di concordato. La funzione dell’Attestazione è quella di ridurre le asimmetrie informative tra debitore e creditori, fornendo a questi ultimi una valutazione professionale indipendente sulla correttezza e affidabilità delle prospettive di risanamento. L’art. 2, comma 1, lett. o), CCII, definisce il professionista indipendente come colui che non è legato all’impresa da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l’indipendenza di giudizio. Relativamente alle cause di incompatibilità si osserva che l’art. 2, CCII, richiama espressamente l’art. 2399, c.c., in materia di cause di ineleggibilità dei sindaci, estendendone l’applicazione all’attestatore. Non può quindi assumere l’incarico chi abbia relazioni di parentela o affinità entro il quarto grado con gli amministratori, i sindaci o il direttore generale della società; abbia avuto, nei 3 anni precedenti, un incarico di revisione legale, di direzione o controllo nella stessa società; sia legato da un rapporto di lavoro continuativo con la stessa società; sia il coniuge o il convivente dell’imprenditore individuale. Oltre alle incompatibilità formali l’Attestatore deve essere in grado di svolgere il proprio incarico con autonomia intellettuale, senza subire pressioni indebite da parte del debitore o dei principali creditori.
Il contenuto tecnico dell’attestazione, come detto, si articola in 2 componenti distinte, entrambe essenziali per la validità dell’atto ossia, la verifica della veridicità dei dati aziendali e il giudizio di fattibilità del piano. Il CNDCEC, con il Documento denominato “Principi per la redazione dei piani di risanamento”, ha fornito delle indicazioni metodologiche di grande rilievo pratico, anche se non vincolanti sul piano normativo. Relativamente alla verifica della veridicità dei dati il documento appena citato chiarisce che l’espressione “veridicità” utilizzata nel CCII, non può essere intesa nel senso di “verità oggettiva”, quanto piuttosto nel senso che il processo di produzione dell’informazione economico-finanziaria si basi su un sistema amministrativo-contabile adeguato (cioè idoneo a contenere il rischio di errori rilevanti) e che i redattori dell’informazione operino le stime in modo corretto, pervenendo a un’informazione attendibile e imparziale.
La pianificazione e lo svolgimento dell’attività di verifica devono essere sempre finalizzati alla rilevazione del rischio di errori significativi che interessino i dati posti a base delle stime prognostiche. Ne deriva che l’attività di verifica della base dati contabile è diversamente articolata a seconda delle dimensioni dell’azienda, del suo assetto amministrativo contabile e dell’ambiente di controllo. In sostanza le procedure di revisione che l’Attestatore è chiamato a utilizzare in relazione alla situazione contabile sono finalizzate alla espressione del giudizio di veridicità e fattibilità del piano nel suo insieme. Non essendo, tuttavia, esse applicabili in toto, il richiamo ai principi di revisione nazionali e internazionali deve essere inteso come riferimento a “tecniche di revisione” che l’Attestatore può impiegare come strumenti metodologici e ispiratori del lavoro di attestazione.
Il giudizio di fattibilità è la componente prognostica dell’attestazione e rappresenta il profilo tecnico più delicato. L’Attestatore deve esprimere un giudizio, fondato su ipotesi ragionevoli e su metodologie riconosciute, circa la concreta percorribilità del piano nei suoi aspetti industriali, commerciali e finanziari. A tal fine il professionista deve analizzare la coerenza interna del piano; verificare la ragionevolezza delle ipotesi sottostanti alla proiezione dei flussi di cassa; confrontare le assunzioni del piano con i dati di mercato disponibili; sottoporre il piano a stress test e analisi di sensitività; verificare la sostenibilità del debito ristrutturato nel medio periodo.
Il giudizio di fattibilità dell’Attestatore si fonda sull’articolazione sufficiente delle informazioni sulle verifiche effettuate; sulla congruità logica ossia sulla razionalità dell’iter che ha portato dalle verifiche all’espressione del giudizio e sulla coerenza delle conclusioni con l’effettiva situazione dell’impresa del mercato in cui opera.
Sul versante delle responsabilità si osserva che in ambito penale la disposizione sanzionatoria di cui all’art. 342, CCII, costituisce uno dei presidi più significativi a tutela dell’affidamento dei creditori e del mercato sulla correttezza delle attestazioni professionali. La norma punisce con la reclusione da 2 a 5 anni il professionista che nelle relazioni o nelle attestazioni previste dalla legge espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti sulla situazione patrimoniale, economica o finanziaria del debitore. L’aggravante di cui al comma 3, art. 342, aumento della pena fino alla metà se il fatto cagiona un danno patrimoniale ai creditori di rilevante entità, introduce un elemento di danno concreto che determina un sensibile incremento del trattamento sanzionatorio.
Il delitto è configurato come reato proprio, in quanto presuppone la qualità soggettiva di professionista incaricato dell’attestazione. L’elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, ossia è sufficiente la consapevolezza da parte dell’agente della falsità delle informazioni esposte o dell’omissione rilevante, non essendo necessario un fine specifico di danno.
Sotto il profilo del concorso di reati, l’Attestatore che collabori con gli amministratori nella produzione di documenti falsi può rispondere in concorso dei reati societari o dei reati di bancarotta, qualora la falsità riguardi documenti contabili dell’impresa insolvente.
Sul piano della responsabilità civile, l’Attestatore, nell’adempimento della prestazione, non deve usare la diligenza del buon padre di famiglia bensì la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico che impone di agire con particolare perizia e attenzione in virtù del suo precipuo status professionale. La Suprema Corte (Cass. civ., Sez. I, n. 36401/2023) ha rappresentato che l’Attestatore deve affrontare gli incarichi con prudenza e adeguata perizia, fornendo ai creditori e eventualmente al giudice una visione chiara, esaustiva e affidabile della situazione in cui versa l’impresa, in modo da comprendere l’iter che ha condotto l’impresa stessa a tentare e a proporre una soluzione alternativa alla liquidazione giudiziale e andrà prestata attenzione anche agli accadimenti pre-concorsuali ritenuti determinanti, sia sotto il profilo causale che sotto il profilo logico-temporale, ai fini della ricostruzione del patrimonio dell’impresa al momento di accesso allo strumento di regolazione della crisi. Considerate le importanti funzioni che l’ordinamento attribuisce all’Attestatore e l’affidamento che sulle sue valutazioni possono riporre soggetti terzi (rispetto al debitore che conferisce l’incarico), la responsabilità verso i creditori è di tipo extra-contrattuale.
Il Commissario giudiziale
La figura del Commissario giudiziale, poiché nominato in diversi strumenti di regolazione della crisi, risulta essere, anch’essa, centrale nel Codice. Il Commissario giudiziale può essere nominato, con modalità e compiti differenti, negli accordi di ristrutturazione del debito, nel concordato preventivo, nel piano di ristrutturazione soggetto a omologazione. L’ipotesi di nomina più frequente è certamente quella legata alla procedura di concordato preventivo.
Il Commissario giudiziale è nominato dal Tribunale al momento dell’ammissione alla procedura di concordato preventivo (art. 92, CCII) e, per quanto attiene all’esercizio delle sue funzioni, è Pubblico ufficiale.
Il Commissario non sostituisce gli amministratori nella gestione dell’impresa in quanto il debitore, nella logica del concordato, conserva l’amministrazione dei propri beni e l’esercizio dell’impresa sotto la vigilanza del Commissario e con l’autorizzazione del giudice delegato per gli atti di straordinaria amministrazione. La funzione del Commissario giudiziale è essenzialmente informativa e di vigilanza. A tal fine l’art. 105, CCII, prevede che il Commissario predisponga la relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulla convenienza del concordato per i creditori rispetto alla alternativa liquidatoria. Questa relazione è l’atto fondamentale dell’incarico, dalla sua qualità dipende la capacità dei creditori di esprimere un voto consapevole. Il Commissario ha inoltre il compito di sorvegliare la conservazione e l’amministrazione del patrimonio del debitore durante la procedura, di curare la tenuta del registro delle adunanze e delle deliberazioni, di presiedere le operazioni di voto e di redigere il verbale dell’adunanza dei creditori. Nei concordati con continuità aziendale il suo ruolo di vigilanza si intensifica, poiché egli deve periodicamente riferire al giudice delegato sull’andamento dell’esercizio d’impresa e segnalare tempestivamente eventuali scostamenti rispetto al piano.
Sul piano delle responsabilità, in quanto Pubblico ufficiale, il Commissario giudiziale è soggetto a responsabilità sia civile che penale. Sul piano penale, egli deve osservare tutte le norme che disciplinano i reati commessi dai Pubblici ufficiali. Inoltre, il CCII, richiama specifiche disposizioni antimafia (artt. 35, comma 4-bis e 35.1, D.Lgs. n. 159/2011); il Commissario deve quindi essere in possesso della certificazione antimafia e segnalare qualsiasi sospetto di infiltrazione criminale nell’impresa. Sul piano civile, il Commissario risponde verso il debitore o i creditori per l’inosservanza dei propri doveri. La dottrina prevalente ritiene che la sua responsabilità abbia natura extra-contrattuale, poiché l’incarico gli è conferito dall’Autorità giudiziaria; altri la considerano contrattuale in ragione della natura professionale dell’attività. In entrambi i casi, resta fermo l’obbligo di diligenza: egli deve agire con la competenza media richiesta dalla propria professione. Se il Commissario omette di segnalare atti fraudolenti del debitore, favorisce corsie preferenziali a determinati creditori o compie negligenze significative, può essere chiamato a risarcire i danni patiti dagli interessati.
Il Curatore nella liquidazione giudiziale
La liquidazione giudiziale, procedura che il CCII ha introdotto in sostituzione del fallimento, pur mantenendone sostanzialmente invariato il nucleo normativo, è disciplinata dagli artt. 121–277, Codice. Al centro della procedura si colloca la figura del Curatore, che per quanto attiene all’esercizio delle sue funzioni è Pubblico ufficiale, ed è nominato dal Tribunale con la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale e rimane in carica fino alla chiusura della procedura, salvo revoca o sostituzione.
Il Curatore assume la gestione del patrimonio del debitore, esercitando i poteri di amministrazione e disposizione nel rispetto dei limiti fissati dalla legge e delle autorizzazioni del giudice delegato e del Comitato dei Creditori. L’art. 195, CCII, in continuità con la disciplina previgente, prevede l’obbligo di predisporre l’inventario dei beni, di curare la conservazione e la gestione del patrimonio e di procedere alla liquidazione dell’attivo con le modalità più idonee al soddisfacimento dei creditori.
In linea con la precedente normativa tra i doveri del Curatore vi è quello di redigere, entro 30 giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, un’informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell’insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società che va presentata al giudice delegato. Ed ancora il Curatore, entro 60 giorni dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, presenta al giudice delegato una relazione particolareggiata in ordine al tempo e alle cause dell’insorgere della crisi e del manifestarsi dell’insolvenza del debitore, sulla diligenza spiegata dal debitore nell’esercizio dell’impresa, sulla responsabilità del debitore o di altri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale.
Altro dovere che incombe al Curatore, entro 4 mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo e, successivamente, ogni 6 mesi, di presentare al giudice delegato un rapporto riepilogativo delle attività svolte e delle informazioni raccolte dopo le precedenti relazioni, accompagnato dal conto della sua gestione e dagli estratti del conto bancario o postale della procedura relativi agli stessi periodi.
Quindi, entro 60 giorni dalla redazione dell’inventario e in ogni caso non oltre centocinquanta giorni dalla sentenza dichiarativa dell’apertura della liquidazione giudiziale, il Curatore predispone un programma di liquidazione che va trasmesso al giudice delegato. Il programma è suddiviso in sezioni in cui sono indicati separatamente criteri e modalità della liquidazione dei beni immobili, della liquidazione degli altri beni e della riscossione dei crediti, con indicazione dei costi e dei presumibili tempi di realizzo. Nel programma devono essere, inoltre, indicate le azioni giudiziali di qualunque natura e il subentro nelle liti pendenti e gli esiti delle liquidazioni già compiute.
Relativamente alla responsabilità civile del Curatore si osserva che l’art. 136, Codice, dispone che il Curatore adempie ai doveri del proprio ufficio, imposti dalla legge o derivanti dal programma di liquidazione approvato, con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico. Durante la liquidazione giudiziale, l’azione di responsabilità contro il Curatore revocato o sostituito è proposta dal nuovo Curatore, previa autorizzazione del giudice delegato.
La Corte di Cassazione (Sez. I civ., sent. n. 13597/2020) ha chiarito e alcuni principi sulla natura della responsabilità del Curatore fallimentare. Il tema consiste nel corretto inquadramento giuridico del previgente art. 38, l.f. (l’azione di responsabilità contro il Curatore revocato). Nell’accoglimento delle motivazioni della curatela ricorrente, i giudici hanno affermato che il paradigma della responsabilità contrattuale prevista dall’art. 1218, c.c. (responsabilità da inadempimento di una obbligazione) viene applicato ogni qualvolta ci si trovi in presenza di una obbligazione preesistente distinta dal fatto illecito. La giurisprudenza ha, ad esempio, ricondotto da tempo all’art. 1218, c.c., la responsabilità dell’obbligazione derivante da “contatto sociale” o la responsabilità derivante dalla violazione degli obblighi di buona fede oggettiva nello svolgimento delle trattative. L’applicazione dell’art. 1218, c.c., comporta diverse conseguenze in tema di prescrizione (decennale anziché quinquennale), onere della prova (la dimostrazione dell’esatto adempimento grava sul debitore), valutazione della diligenza richiesta ex art. 1176, c.c. (la diligenza professionale opposta al criterio del buon padre di famiglia). La Cassazione sostiene che la prestazione richiesta al Curatore fallimentare è assimilabile a quella del mandato ex lege. Il Curatore è tenuto al compimento degli atti giuridici previsti dalla legge con la perizia e la diligenza richieste dalla natura professionale dell’incarico (art. 1176, comma 2).
In merito alla responsabilità del Curatore nei confronti del debitore, si segnala un indirizzo giurisprudenziale (Cass. n. 16589/2019), secondo il quale la stessa ha natura extra-contrattuale; pertanto, l’azione, da esercitare dopo la chiusura del fallimento, si prescrive in 5 anni e implica per il danneggiato l’onere di dimostrare la colpa del danneggiante, il nesso di causalità tra la condotta e l’evento di danno e l’ammontare dello stesso.
Relativamente ai profili penali, il Curatore essendo Pubblico ufficiale risponde di tutti i reati connessi alla funzione, ossia dei delitti dei Pubblici ufficiali verso la Pubblica amministrazione (artt. 314 ss., c.p.). Oltre ai citati reati il CCII, prevede agli artt. 334, 335 e 336, dei reati specifici legati alla funzione di Curatore, in particolare si tratta dei reati di interesse privato del Curatore negli atti della liquidazione giudiziale, accettazione di retribuzione non dovuta e omessa consegna o deposito di cose della liquidazione giudiziale.
I professionisti nelle procedure di sovraindebitamento
Le procedure da sovraindebitamento, disciplinate dagli artt. 65–83, CCII, sono destinate a soggetti non assoggettabili alla liquidazione giudiziale, quali i consumatori, i professionisti, gli imprenditori agricoli, gli imprenditori commerciali sotto-soglia. Tali procedure si articolano in 3 strumenti principali: il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore; il concordato minore; la liquidazione controllata. Al centro di tutte e 3 le procedure si colloca l’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento (OCC) e, al suo interno, il Gestore della crisi. Il Gestore della crisi nominato dall’OCC riveste un ruolo peculiare nell’economia delle procedure da sovraindebitamento: egli è al tempo stesso ausiliario del debitore in quanto lo assiste nella predisposizione del piano o della proposta, è ausiliario del giudice nel predispone la relazione particolareggiata che accompagna la domanda di concordato minore e, nelle procedure di liquidazione controllata, assume funzioni analoghe a quelle del Curatore nella liquidazione giudiziale.
[1] C. Ferriani – A. Viglione, “Quali rischi penali in capo all’esperto della composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa?”, in Giurisprudenza Penale, 2021.
Si segnala che l’articolo è tratto da “Crisi e risanamento”.
