La nomina degli amministratori delle S.p.a.

Le S.p.a. possono scegliere tra tre diverse forme di amministrazione: il sistema tradizionale, il sistema monistico e il sistema dualistico. Se lo statuto non dispone diversamente, trova applicazione il modello tradizionale, e la funzione amministrativa è esercitata dall’amministratore o dal Consiglio di Amministrazione.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Societario”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo analizza la disciplina che regola la nomina degli amministratori nel modello tradizionale.

I primi amministratori sono nominati nell’atto costitutivo; successivamente, invece, sono nominati dall’assemblea ordinaria. La competenza dell’assemblea ordinaria è inderogabile salvo alcuni casi espressamente previsti dalle disposizioni codicistiche.

Ai sensi dell’articolo 2386 cod. civ., se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall’assemblea.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. La ratifica da parte dell’assemblea comporta la permanenza in carica degli stessi fino alla scadenza di quelli in carica all’atto della loro nomina.

Ai fini dell’applicazione della richiamata disciplina, è però necessario far sempre riferimento alle disposizioni statutarie, le quali possono prevedere che, a seguito della cessazione di taluni amministratori cessi l’intero consiglio. In questo caso, gli amministratori non possono ricorrere alla facoltà di cooptazione e l’assemblea per la nomina del nuovo consiglio deve essere convocata d’urgenza dagli amministratori rimasti in carica.

Accettazione

La nomina del nuovo amministratore deve essere comunicata al soggetto prescelto a da questi accettata.

L’accettazione può essere anche tacita: si può infatti parlare di accettazione della carica anche in tutti i casi in cui vengono posti in essere atti incompatibili con la volontà di rifiutare, come, ad esempio, il compimento di un atto di amministrazione. Solo a seguito dell’accettazione (tacita o espressa), si costituisce il rapporto tra le parti. Se, invece, il designato amministratore oppone il suo rifiuto, l’assemblea ordinaria deve essere nuovamente convocata per la nomina di un nuovo amministratore.

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Gli amministratori devono provvedere all’iscrizione dei propri dati presso il registro delle imprese entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina.

Ai sensi dell’articolo 2383 cod. civ. è necessario comunicare al registro delle imprese le seguenti informazioni:

  • cognome e il nome di ciascuno degli amministratori,
  • luogo e data di nascita,
  • domicilio e cittadinanza,
  • dati del rappresentante che opera in nome e per conto della persona giuridica nominata amministratore della società.

La norma richiede inoltre di indicare nella comunicazione a quali amministratori è attribuita la rappresentanza della società, precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Le cause di nullità o di annullabilità della nomina degli amministratori che hanno la rappresentanza della società non sono opponibili ai terzi dopo l’iscrizione presso il registro delle imprese, salvo che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza.

Durata della carica

Ai sensi dell’articolo 2383 cod. civ., gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, mentre il loro incarico non può essere tacitamente rinnovato.

Il termine di tre anni fissato dall’articolo 2383 cod. civ. è inderogabile.

Pertanto, lo Statuto può fissare una durata inferiore al suddetto lasso di tempo, ma mai superiore.

Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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