Gli effetti della liquidazione giudiziale sul patrimonio del debitore

Gli articoli 142149 CCII rappresentano l’insieme delle norme che descrivono gli effetti immediati che la pronuncia del tribunale ha sul patrimonio debitore.

È bene precisare che le nuove disposizioni non modificano di molto l’impianto normato dagli articoli 4249 L.F., limitandosi a modifiche più formali che sostanziali, come ad esempio la sostituzione del termine “fallimento” o “fallito” con i termini di “liquidazione giudiziale” e di “debitore”.

Il vincolo di destinazione che impatta sul patrimonio del debitore è espressione dell’articolo 142 CCII, che parallelamente all’articolo 42 della L.F., stabilisce che la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale, abbia come effetto immediato lo spossessamento dei beni, privando quindi il debitore sia della amministrazione che della disponibilità di tutti i suoi beni, non solo quelli identificabili alla data di pronuncia della sentenza, ma anche quelli che vi sopraggiungono durante la procedura (articolo 142, comma 2).

Il comma 3, statuisce inoltre che “il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può rinunciare ad acquisire i beni del debitore, compresi quelli che pervengono durante la procedura qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo dei beni stessi”.

La lettura della norma sembra, da un lato, affidare la custodia di tutti i beni del debitore alla curatela, proprio come nella legge fallimentare, dall’altro dà la facoltà allo stesso curatore, sulla base di un’analisi costi e benefici, e ricevuta l’approvazione del comitato dei creditori, di valutare la rinuncia alla loro acquisizione.

Il debitore, oltre che del patrimonio, viene privato anche della legittimazione processuale (articolo 143 CCII) relativamente a tutte le controversie riguardanti i rapporti di natura patrimoniale compresi nella liquidazione giudiziale, spostando di fatto la legittimazione processuale sulla figura del curatore.

Le uniche azioni processuali in cui il debitore può essere legittimato, sono le azioni in cui è ravvisabile un’imputazione di carattere penale o quando l’intervento è previsto dalla legge.

L’articolo 143 CCII ultimo comma, stabilisce infine che la dichiarazione di liquidazione giudiziale costituisce causa di interruzione del processo, identificando come termine della riassunzione, quello in cui il giudice dichiara l’avvenuta interruzione.

Per effetto della pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, tutti i pagamenti fatti, ma anche quelli ricevuti, non sono opponibili ai creditori (articolo 144 CCII), proprio come stabilito dall’articolo 43 L.F., pertanto nel caso in cui il debitore riceva un pagamento, questo risulta inefficace perché non è più legittimato a ricevere la prestazione.

L’articolo 145 CCII, in modo analogo all’articolo 45 L.F., stabilisce che le formalità espletate dopo la dichiarazione di liquidazione giudiziale, seppur giuridicamente valide, non sono efficaci di diritto nei confronti dei creditori, che vengono quindi preferiti ai terzi. La norma fa applicazione dei principi generali di cui agli articoli 2914 e 2915 cod. civ..

Non di rilevo sono le innovazioni apportate agli articoli 146149 CCII rispetto alle speculari norme della legge fallimentare, dove si ribadisce ad esempio l’indisponibilità dei beni e dei diritti strettamente personali del debitore o la possibilità di concessione di un sussidio a titolo di alimenti per il debitore e la propria famiglia, qualora vengano a mancare i mezzi di sussistenza (articolo 147 CCII) oppure nel caso di concessione del diritto di abitazione anche in un immobile posseduto con altro diritto reale rispetto a quello di proprietà (articolo 147, ultimo comma, CCII).

Infine, seguendo il parallelismo tra liquidazione giudiziale e legge fallimentare, analoghi sono gli obblighi imposti al debitore persona fisica di consegnare tutta la corrispondenza di ogni genere riguardante i rapporti compresi nella liquidazione giudiziale (articolo 148 CCII), oppure gli obblighi, previsti dall’articolo 149 del CCII, rivolti ai debitori persone fisiche, amministratori e liquidatori delle società o dell’ente, di comunicare al curatore la propria residenza o il proprio domicilio e ogni eventuale cambiamento; di rendersi disponibili agli organi della procedura per eventuali chiarimenti presentandosi di persona al giudice delegato, al curatore e al comitato dei creditori; nel caso di legittimo impedimento,  quello di comparire per mezzo di un procuratore.

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