Concordato preventivo prima soluzione per la crisi d’impresa

Il concordato preventivo introdotto dagli articoli 160 a 186 bis L.F. è una procedura concorsuale di tipo giudiziale, che il legislatore ha messo a disposizione dell’imprenditore in crisi, per un verso, per perseguire il risanamento, per altro verso, per evitare che nei suoi confronti venga dichiarato il fallimento. Esso prevede la soddisfazione dei creditori anche parziale, sotto qualsiasi forma.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Crisi d’impresa”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo individua le peculiarità del concordato preventivo quale procedura concorsuale di tipo giudiziale, che consente all’imprenditore in crisi di evitare il fallimento.

Il concordato preventivo introdotto dagli articoli 160 a 186 bis L.F. è una procedura concorsuale di tipo giudiziale, che il legislatore ha messo a disposizione dell’imprenditore in crisi, per un verso, per perseguire il risanamento, per altro verso, per evitare che nei suoi confronti venga dichiarato il fallimento. Esso prevede la soddisfazione dei creditori anche parziale, sotto qualsiasi forma.

L’accordo con i creditori è soggetto ad omologazione da parte del Tribunale, con la quale si avvia l’esecuzione del piano stesso.

Con il D.L. 83/2015, convertito nella Legge 6 agosto 2015, n. 132, il legislatore ha apportato una serie di modifiche alla disciplina, al dichiarato scopo di perseguire maggiori livelli di efficienza, in particolare, all’articolo 6.

Viene ribadita la tendenza del Legislatore a preferire la conservazione dell’impresa piuttosto che la liquidazione delle sue componenti. In questo modo viene notevolmente disincentivato il concordato preventivo di natura liquidatoria prevedendo che possa essere proposto solo se ricorrano due requisiti: l’apporto di risorse esterne, da parte di terzi, che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori concorsuali e, contestualmente, l’assicurazione del pagamento di almeno il 20% dei debiti chirografari. Tali misure appaiono sicuramente molto limitative, considerato che il concordato preventivo è stata finora la forma più utilizzata per evitare il fallimento dell’impresa.

L’introduzione della soglia di del 20% di soddisfacimento dei creditori chirografari nei concordati liquidatori, oltre all’eliminazione del criterio del silenzio assenso per l’approvazione del concordato, comporterà un riequilibrio tra le posizioni di debitori e creditori ed allo stesso tempo, ridurrà in maniera sostanziale il numero di procedure di concordato. La necessità di un apporto esterno che consenta un apprezzabile miglioramento della soddisfazione dei chirografari tende, infatti, a penalizzare i concordati preventivi più “ricchi”, dove un apporto anche rilevante potrebbe risultare ininfluente mentre invece, in concordati con un modesto attivo disponibile, potrebbe rivelarsi determinante.

Il debitore può chiedere l’ammissione alla procedura di concordato preventivo se sussistono due requisiti:

  • presupposto oggettivo → rappresentato dallo stato di crisi dell’imprenditore (lo stato di crisi comprende anche lo stato di insolvenza);
  • presupposto soggettivo → per poter accedere a tale procedura, l’imprenditore deve essere fallibile e dunque possedere i requisiti di cui all’articolo 1 L.F. (“imprese soggette al fallimento e concordato preventivo”).

Sinteticamente, i soggetti coinvolti sono:

  • Il Tribunale competente è quello del luogo in cui l’impresa ha la sua sede principale;
  • Il giudice delegato;
  • Il commissario giudiziale;

(in caso di liquidazione)

  • Il liquidatore;
  • Il comitato dei creditori.
Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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