Le società con partecipazioni immobilizzate devono verificare, in sede di approvazione del bilancio, l’eventuale qualifica di holding ex art. 162-bis TUIR. Tale qualifica comporta l’IRAP maggiorata e l’obbligo di comunicare all’Anagrafe dei Rapporti partecipazioni, finanziamenti, cash pooling, garanzie e titolari effettivi, tramite PEC accreditata al REI e senza intermediari.
In un precedente intervento (“Holding industriali: è tempo di bilanci”) abbiamo avuto modo di evidenziare come in questo periodo dell’anno le holding debbano, al pari di qualsiasi altra società, preoccuparsi della redazione del bilancio di esercizio, con i conseguenti riflessi in tema anche di derivazione rafforzata.
Parimenti, i mesi di aprile e maggio risultano generalmente cruciali per le ulteriori verifiche cui sono chiamate le società che detengono partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, al fine di verificare se le stesse ricadano nella definizione di “holding” ex art. 162-bis, TUIR.
Ai sensi dell’art. 162-bis, comma 1, lett. c), TUIR, ai fini fiscali, rientrano nella categoria delle holding industriali i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari. La prevalenza dell’assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari si verifica quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio chiuso, l’ammontare complessivo delle partecipazioni in detti soggetti e altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi, unitariamente considerati, sia superiore al 50% del totale dell’attivo patrimoniale.
Pertanto, se un’ipotetica Alfa S.r.l. al 31.12.2025 presenta un attivo di Stato patrimoniale composto esclusivamente da Immobilizzazioni materiali per 10.000 euro e Immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni) per 20.000 euro, la stessa è holding ai sensi dell’art. 162-bis, TUIR, in quanto più del 50% dell’attivo (€ 20.000/€ 30.000=66,66%) è costituito da partecipazioni.
La qualifica di holding ai sensi dell’art. 162-bis comporta sostanzialmente 2 risvolti: la società sconterà l’IRAP con aliquota maggiorata e sarà soggetta all’obbligo di comunicazione all’Anagrafe dei Rapporti.
In relazione a questo secondo aspetto, come noto, i soggetti individuati dall’art. 7, comma 6, D.P.R. n. 605/1973, sono tenuti a comunicare all’Anagrafe tributaria le informazioni sui saldi e sulle movimentazioni in relazione a determinati rapporti continuativi intrattenuti con “il cliente”.
L’art. 10, comma 10, del D.Lgs. n. 141/2010, così come modificato dal D.Lgs. n. 142/2018 (Decreto ATAD), conferma come tale obbligo comunicativo risulti dovuto anche dalle holding industriali, ai sensi dell’art. 162-bis, comma 1, lett. c), TUIR.
In buona sostanza, se in questi giorni, in sede di approvazione dei bilanci 2025, si realizza che una società è holding ai sensi dell’art. 162-bis, TUIR, la stessa, entro l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo all’approvazione del bilancio deve comunicare all’Anagrafe tributaria i seguenti rapporti (circolare n. 18/E/2007):
- le partecipazioni, se iscritte all’attivo immobilizzato;
- i finanziamenti ricevuti dai soci della holding e quelli effettuati dalla holding alle società partecipate;
- i prestiti obbligazionari, sia quelli emessi dalla holding e sottoscritti da terzi, sia quelli emessi dalle partecipate o da terzi, e sottoscritti dalle holding medesime;
- il c.d. cash pooling;
- il rilascio di garanzie a terzi a favore di società partecipate e il rilascio di garanzie da parte di terzi nell’interesse della holding a favore dell’intermediario presso cui viene acceso il rapporto di finanziamento (fatta eccezione per le garanzie già comprese nel contratto stesso di finanziamento).
Per tutti i rapporti, inoltre, viene richiesta anche la comunicazione dei titolari effettivi, identificati secondo le regole previste dal D.Lgs n. 231/2007.
La comunicazione dei rapporti avviene mediante l’invio di una PEC, inviata da un indirizzo PEC della società holding precedentemente accreditato al REI, all’anagrafe tributaria all’indirizzo sid1@pcert.agenziaentrate.it.
I file da trasmettere non possono essere né predisposti né validati da soggetti diversi da quello obbligato (ovvero la holding).
Il soggetto titolare dei dati da comunicare deve, pertanto, effettuare “autonomamente” dette comunicazioni, senza la possibilità di avvalersi di intermediari (quali, ad esempio, i commercialisti) per le attività di assistenza fiscale e di trasmissione delle dichiarazioni.
Se la società dovesse assolvere all’obbligo comunicativo per la prima volta, perché solo a seguito dell’approvazione dell’ultimo bilancio (ad esempio maggio 2026 con riferimento al bilancio chiuso al 31 dicembre 2025) ha potuto verificare la prevalenza ai sensi dell’art. 162-bis, si ritiene che la prima scadenza da prendere a riferimento sia entro la fine del mese successivo all’approvazione del bilancio che ha qualificato tale società holding ex art. 162-bis. È tuttavia degna di pregio anche l’interpretazione per cui la comunicazione potrebbe avvenire entro il mese successivo all’invio della dichiarazione dei redditi.
Se, diversamente, una società è già holding ex art. 162-bis, eventuali nuovi rapporti che dovesse instaurare andranno comunicati entro il mese successivo all’apertura degli stessi a prescindere dalla data di approvazione del bilancio.
