La conversione del Milleproroghe 2026 (Legge n. 26/2026) rinvia al 15 settembre 2026 l’obbligo esclusivo del FIR digitale nell’ambito del RENTRI, consentendo nel frattempo l’uso alternativo del formulario cartaceo o digitale. Sono differite anche le relative sanzioni, mentre l’obbligo di geolocalizzazione dei veicoli per rifiuti speciali pericolosi è fissato al 30 giugno 2026. La proroga non sospende la digitalizzazione, ma offre agli operatori una fase transitoria per adeguare procedure e sistemi.
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La conversione del Milleproroghe 2026 (Legge n. 26/2026) interviene su uno dei passaggi più delicati dell’attuazione del RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti), ovvero la piena digitalizzazione della tracciabilità dei rifiuti lungo la filiera. La principale novità riguarda il rinvio al 15 settembre 2026 del termine entro cui i soggetti obbligati possono continuare a emettere il FIR (Formulario di Identificazione del Rifiuto) in formato cartaceo, con conseguente slittamento dell’obbligo esclusivo del formato digitale previsto dall’art. 7, D.M. n. 59/2023. Il rinvio al 15 settembre 2026 del passaggio definitivo al FIR digitale (denominato anche xFIR) non rappresenta un arretramento dell’impianto normativo, ma una rimodulazione dei tempi di attuazione in risposta anche alle criticità tecniche e organizzative emerse nella prima fase di applicazione del sistema. In questa prospettiva, il Legislatore ha scelto di salvaguardare la continuità operativa delle imprese e degli operatori della filiera, evitando che la transizione digitale si trasformi, almeno nel breve periodo, in un fattore di disallineamento documentale o di paralisi gestionale.

La proroga del FIR digitale
La principale novità introdotta dalla legge di conversione del Milleproroghe 2026 consiste nella possibilità, per i soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI, di continuare a emettere il FIR in modalità cartacea fino al 15 settembre 2026, rinviando così la piena obbligatorietà del formato digitale originariamente prevista dal quadro attuativo del D.M. n. 59/2023. Il differimento si inserisce in un contesto già segnato da difficoltà operative del sistema xFIR e dalla prolungata indisponibilità del portale registrata nella fase iniziale di avvio del nuovo assetto. Questa situazione ha messo in luce la necessità di una transizione più flessibile e facilmente gestibile. Dal 16 settembre 2026, invece, per i soggetti interessati, il FIR digitale (xFIR) è destinato a diventare il solo standard documentale di riferimento e il RENTRI il perno esclusivo della tracciabilità documentale del trasporto dei rifiuti. Sotto il profilo sistematico, la proroga non modifica l’architettura della Riforma, che resta orientata alla completa digitalizzazione dei flussi informativi e alla piena interoperabilità tra i soggetti della filiera. L’aspetto che muta, invece, è la scansione temporale dell’adempimento con l’obiettivo di riconoscere agli operatori un periodo aggiuntivo per adeguare le proprie procedure interne, i ruoli organizzativi, i sistemi informatici e le prassi di coordinamento con trasportatori e destinatari. Per i professionisti che assistono imprese e gestori, il rinvio impone, quindi, una lettura non meramente dilatoria della norma, ma una ricalibratura dei percorsi di compliance, che devono proseguire senza interrompere il processo di preparazione al regime definitivo.
Il periodo transitorio e il regime del doppio binario
L’effetto più rilevante della proroga è l’apertura di un periodo transitorio a doppio binario, collocato tra il 13 febbraio e il 15 settembre 2026, nel quale gli operatori possono scegliere se emettere il FIR in 2 modalità alternative:
- FIR cartaceo, ovvero la modalità cartacea tradizionale;
- FIR digitale tramite xFIR.
È importante sottolineare che la scelta iniziale della modalità del FIR da parte del produttore o del detentore condiziona l’intera gestione del formulario lungo tutta la filiera. In altri termini, il sistema non ammette un uso misto del singolo formulario. Infatti, se il documento nasce cartaceo deve rimanere tale fino alla conclusione del ciclo, mentre se viene generato in formato digitale deve essere gestito integralmente in tale modalità da tutti i soggetti coinvolti. Questo vincolo di coerenza documentale assume un rilievo centrale sul piano operativo in quanto impone un allineamento preventivo tra produttore, trasportatore e destinatario. Inoltre, nel caso di FIR digitale, l’eventuale stampa del documento non ha valore sostitutivo del documento informatico, ma svolge solo una funzione accompagnatoria durante il trasporto, senza incidere sulla natura digitale del formulario originario. Da questo si può evincere che il periodo transitorio non introduce una flessibilità illimitata, bensì una convivenza regolata di due modelli documentali, che richiede disciplina organizzativa, istruzioni interne precise e una chiara attribuzione delle responsabilità tra i diversi attori della filiera. A rendere ancora più delicata questa fase contribuisce la cessazione, dal 14 aprile 2026, delle “modalità operative di sicurezza” che erano state predisposte per fronteggiare eventuali indisponibilità del portale, problemi di connettività o criticità nei sistemi di autenticazione. Nella fase precedente erano infatti previste procedure emergenziali specifiche, comprensive di ricorso al cartaceo in presenza di blocchi tecnici e di obblighi formali di comunicazione, mentre con la cessazione di tali misure il sistema è entrato in una fase di utilizzo ordinario più esigente per gli operatori. Per le imprese, questo significa che il periodo aprile-settembre 2026 non va letto come una semplice proroga “di comodo”, ma come una finestra di transizione a responsabilità rafforzata, nella quale l’autonomia organizzativa diventa decisiva per assicurare la continuità delle operazioni.
Sanzioni e requisiti tecnici
Il Milleproroghe 2026 non si limita a rinviare l’obbligo del FIR digitale, ma differisce anche l’applicazione delle sanzioni collegate alla mancata o incompleta trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nei formulari, prevedendo che tale regime decorra solo dal 15 settembre 2026. La ratio dell’intervento è evidente ed è quella di evitare che la fase di prima applicazione del sistema, già segnata da difficoltà tecniche e da un necessario assestamento organizzativo, produca immediatamente effetti sanzionatori su errori formali o su adempimenti resi più complessi dalla transizione. Va sottolineato che il rinvio delle sanzioni non equivale a una sospensione generalizzata degli obblighi sostanziali di corretta tenuta documentale, né esclude la rilevanza di altre possibili irregolarità non espressamente coperte dal differimento richiamato dal nuovo comma 10-bis dell’art. 258, TUA. Dal punto di vista professionale, questa differenza assume un’importanza significativa, poiché permette di distinguere chiaramente tra l’aspetto sanzionatorio e l’esigenza di garantire una gestione dei documenti che sia coerente, completa e verificabile. In altri termini, il periodo transitorio attenua il rischio punitivo immediato sul versante della trasmissione dati connessi al FIR, ma non autorizza approcci attendisti né giustifica un abbassamento dei presidi interni di controllo. Per consulenti, responsabili ambientali e operatori logistici, la vera posta in gioco resta infatti la costruzione di processi solidi, capaci di reggere l’impatto del regime definitivo senza improvvisazioni nell’ultima fase utile.
La geolocalizzazione dei veicoli che trasportano rifiuti speciali pericolosi
Nel quadro della graduale attuazione del RENTRI, il termine rilevante ai fini dell’obbligo di geolocalizzazione degli autoveicoli adibiti al trasporto di rifiuti speciali pericolosi è stato differito al 30 giugno 2026, data entro la quale tale requisito assume rilievo ai fini dell’idoneità tecnica per l’iscrizione in categoria 5 dell’Albo nazionale gestori ambientali. La Deliberazione n. 1 del 24 marzo 2026 ha stabilito le procedure per attestare il requisito di idoneità tecnica degli autoveicoli iscritti nella categoria 5, utilizzati per il trasporto di rifiuti speciali pericolosi. Tale idoneità deve essere dichiarata dal legale rappresentante tramite una richiesta telematica, indicando i dati identificativi dell’impresa, del veicolo e la presenza effettiva del dispositivo richiesto. Per i soggetti già iscritti in categoria 5, nonché per coloro che avevano già presentato domanda di iscrizione o di inserimento di autoveicoli, l’istanza deve essere trasmessa entro il 30 giugno 2026. Dal 1° luglio 2026, invece, l’attestazione della presenza dei sistemi di geolocalizzazione dovrà accompagnare contestualmente ogni nuova istanza di iscrizione o di variazione del parco veicolare in categoria 5 riferita ad autoveicoli destinati al trasporto di rifiuti speciali pericolosi. A integrare il quadro interviene poi la circolare n. 2 del 27 marzo 2026, che fornisce chiarimenti applicativi di notevole utilità pratica. In particolare, viene precisato che le imprese con più autoveicoli possono assolvere all’obbligo anche mediante l’invio di più istanze distinte, una per ciascun mezzo o gruppo di mezzi interessati, purché sempre entro il termine del 30 giugno 2026. La circolare chiarisce, inoltre, che gli autoveicoli già cancellati perché privi del sistema di geolocalizzazione sulla base della disciplina previgente possono essere reiscritti con apposita istanza telematica, fermo restando che anche per essi il possesso del requisito dovrà essere attestato entro il medesimo termine. Sotto il profilo sostanziale, la geolocalizzazione si conferma, quindi, non come un adempimento meramente formale, ma come un elemento strutturale del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti speciali pericolosi. Ai sensi dell’art. 16, D.M. n. 59/2023, i soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI che trasportano rifiuti speciali pericolosi devono garantire la presenza sui mezzi di sistemi di geolocalizzazione; quanto alle caratteristiche tecniche di tali sistemi, la Deliberazione n. 1 del 24 marzo 2026 richiama il Decreto Direttoriale n. 253 del 12 dicembre 2024, riportato in allegato A, dal quale emerge che essi devono consentire il rilevamento del percorso, la registrazione della data del trasporto, l’associazione del dispositivo a targa e telaio del mezzo, l’esportazione dei dati in formato standard e la visualizzazione dei percorsi tramite strumenti informatici messi a disposizione dall’operatore. Resta però fermo che le modalità di gestione e trasmissione al RENTRI dei dati di percorso, nonché la loro associazione al FIR e la relativa archiviazione, dovranno essere definite con un successivo Decreto Direttoriale.
Conclusione
In conclusione, il Milleproroghe 2026 non sospende il percorso di digitalizzazione della tracciabilità dei rifiuti, ma ne ridisegna il cronoprogramma, rinviando al 15 settembre 2026 l’obbligo esclusivo del FIR digitale (xFIR), differendo il relativo apparato sanzionatorio e posticipando al 30 giugno 2026 il requisito della geolocalizzazione per i veicoli che trasportano rifiuti pericolosi. Il quadro che emerge è quello di una transizione ancora in attuazione nella quale il Legislatore ha privilegiato la gradualità e la continuità operativa, senza però mettere in discussione la direzione di fondo del RENTRI e della piena digitalizzazione dei flussi documentali e dei controlli. Per i professionisti e per gli operatori della filiera, la proroga va quindi interpretata non come una pausa, ma come l’ultima finestra utile per consolidare modelli organizzativi, strumenti tecnologici e presidi di compliance in vista del regime definitivo.
