Organizzazione dei servizi professionali: quando le società di consulenza possono inviare le dichiarazioni?

Quando si parla di attività professionali e di servizi erogati dalle società a supporto delle stesse, si pensa solo ed esclusivamente alle società tra professionisti (STP) o alle società di ‘servizi’, ovvero quelle società di mezzi, strumentali o ausiliarie all’esercizio della professione, che offrono determinate tipologie di servizi (tenuta della contabilità, invio telematico e archiviazione delle dichiarazioni, tenuta delle paghe, servizi di segreteria per lo studio professionale, attività connesse al software).

Se invece pensiamo alle società di consulenza, di fatto possono sorgere alcuni dubbi sulla possibilità di erogare determinati servizi, sempre che gli stessi non siano inerenti ad attività riservate per legge ai soggetti iscritti nei rispettivi albi.

Ad esempio, quando una società di consulenza può essere abilitata alla trasmissione telematica delle dichiarazioni?

La fattispecie è stata affrontata dall’Agenzia delle Entrate in una recente risposta a un interpello presentato da una società che svolge in via principale l’attività di consulenza (codice Ateco 70.22.09) e in via secondaria l’attività di elaborazione dati (codice Ateco 63.11.11).

 

IL CASO

La società istante vorrebbe trasmettere direttamente le dichiarazioni fiscali, con esclusione dei casi in cui sia necessario apporre il visto di conformità. Chiede pertanto se la stessa possa essere abilitata all’utilizzo dei servizi telematici Entratel o se in alternativa l’abilitazione possa essere richiesta dal suo amministratore unico (non in possesso di autonoma partita Iva).

 

IL PARERE DELL’AGENZIA (Risposta n. 79/2022)

 

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