I principi stabiliti dalla Corte di Cassazione
Con l’ordinanza n. 15396/2026 la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi di un tema che negli studi professionali associati genera frequentemente contenzioso: la sorte della partecipazione del professionista che recede dall’associazione professionale.
Nella fattispecie concreta la Suprema Corte conferma “in toto” le decisioni di merito, sia di primo che di secondo grado, che avevano negato al professionista uscente il diritto a ottenere la liquidazione della propria quota.
La controversia nasce dai rapporti economici intercorsi tra uno studio professionale associato e un professionista che ha cessato di farne parte. Tra le richieste formulate nel giudizio vi era anche quella diretta a ottenere la liquidazione della quota associativa al momento della cessazione del rapporto.
I Giudici di primo Grado rigettavano tale pretesa e la decisione veniva confermata anche dalla corte d’appello.
A seguito di tali decisioni il professionista proponeva ricorso per cassazione. Il socio richiama il contenuto dell’articolo 2289 c.c. il quale riconosce al socio uscente il diritto alla liquidazione della quota. L’articolo richiamato disciplina la liquidazione della quota del socio uscente nelle società di persone (es. S.n.c. e S.a.s.) e prevede che, in caso di recesso, esclusione o morte del socio, questi (o i suoi eredi) abbiano diritto unicamente a una somma di denaro, liquidata entro sei mesi dallo scioglimento del rapporto, calcolata sul patrimonio netto in quel preciso giorno.
Premesso tutto ciò il punto centrale della vicenda risiede nel contenuto dei patti associativi. Nello statuto interno dello studio era infatti presente una clausola di rinvio: “per tutto quanto non espressamente disciplinato dall’accordo tra i professionisti, si applicavano le norme del Codice civile dettate in materia di associazioni”.
Un particolare, non di secondo piano, è dovuto al fatto che, in data successiva al recesso, era intervenuto un accertamento fiscale operato dall’Agenzia delle Entrate afferente la non inerenza di alcuni costi alla gestione dello studio associato per anni in cui il professionista era ancora socio.
Tale rilievo, quindi, non aveva risvolti solo di natura civilistica ma anche di natura fiscale poiché di detti costi non si sarebbe dovuto tenere conto, proprio perché estranei, nel calcolo dell’utile dello Studio.
