Verifiche di fine anno sulle soglie della contabilità semplificata

Il superamento della soglia di ricavi rilevante ai fini della possibilità di aderire al regime di contabilità semplificata ha sempre effetto dall’anno successivo e mai dall’anno in corso. Ne consegue che, in caso di superamento del limite di ricavi, scatta l’obbligo di adozione della contabilità ordinaria dall’esercizio successivo, così come nell’ipotesi opposta, ossia in caso di non superamento della soglia di ricavi, la possibilità di transitare dal regime di contabilità ordinaria al regime di contabilità semplificata trova applicazione dall’anno successivo.

Al riguardo, si ricorda che, a norma dell’articolo 18, D.P.R. 600/1973, sono ammessi alla contabilità semplificata, a partire dall’anno successivo:

  • le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell’articolo 55 Tuir;
  • le imprese familiari e aziende coniugali;
  • le società di persone commerciali (società in nome collettivo e società in accomandita semplice);
  • le società di armamento e le società di fatto;
  • gli enti non commerciali, con riferimento all’eventuale attività commerciale esercitata;

qualora i ricavi indicati agli articoli 57 e 85 Tuir percepiti in un anno intero, ovvero conseguiti nell’ultimo anno di applicazione dei criteri della competenza fiscale previsti dall’articolo 109, comma 2, Tuir, quindi in pendenza del regime ordinario, non abbiano superato l’ammontare:

  • di 500.000 euro, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi oppure;
  • di 800.000 euro, per le imprese aventi per oggetto altre attività.

Le soglie sono state innalzate dalla L. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), prima della quale erano fissate in misura pari a 400.000 euro, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, e 700.000 euro, per le imprese aventi per oggetto altre attività.

In caso di contemporaneo svolgimento di attività di prestazione di servizi e altre attività, è necessario far riferimento all’ammontare dei ricavi relativi all’attività prevalente, se è tenuta una distinta annotazione dei ricavi per ciascuna attività.

In assenza della distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi e, di conseguenza, rileva il limite massimo, pari a 800.000 euro. In ogni caso, l’accesso al regime di contabilità semplificata è precluso quando l’ammontare complessivo dei ricavi, relativo a tutte le attività svolte, supera il limite massimo.

Da quanto sopra deriva che l’impresa in contabilità semplificata nel 2024 è obbligata ad adottare la contabilità ordinaria dall’1.1.2025, se al 31.12.2024 risulta aver realizzato ricavi in misura eccedente a 800.000 euro o a 500.000 euro, a seconda del tipo di attività.

Peraltro, in caso di inizio attività durante il 2024, le soglie di ricavi vanno ragguagliate. Ciò significa che laddove l’attività d’impresa, consistente nel commercio di beni, fosse stata avviata in data 1.7.2024, il limite di 800.000 euro deve essere riproporzionato rispetto ai giorni dell’anno di effettivo svolgimento dell’attività e, quindi, risulta essere pari a 800.000 euro × 184/365 = 403.287,67 euro.

In materia di concordato preventivo biennale, si evidenzia che il cambio di regime contabile non determina né la cessazione né la decadenza dalla proposta concordataria. Ciò in quanto il D.Lgs. 13/2024 non prevede tra le fattispecie di cessazione e decadenza dal CPB, il passaggio dal regime di competenza a quello di cassa e viceversa durante i periodi d’imposta per i quali il contribuente ha aderito alla proposta di CPB (circolare n. 18/E/2024).

Pertanto, l’impresa:

  • che nell’anno 2023 ha adottato la contabilità semplificata e dal 2024 adotta la contabilità ordinaria (o viceversa), può applicare il concordato preventivo per il biennio 2024-2025, laddove vi abbia aderito;
  • che fino all’anno 2024 adotta la contabilità semplificata e dal 2025 adotta la contabilità ordinaria (o viceversa), non fuoriesce dal concordato preventivo 2024-2025, laddove vi abbia aderito.

Perdipiù, il reddito concordato:

  • in caso di passaggio, nel 2024, dal regime di contabilità ordinaria a quello di contabilità semplificata, non può essere abbattuto della perdita fiscale derivante dalla deduzione integrale delle rimanenze iniziali 2024 (Faq n. 10 del 25.10.2024);
  • in caso di passaggio, nel 2024, dal regime di contabilità semplificata a quello di contabilità ordinaria, non deve essere aumentato dell’ammontare delle rimanenze finali 2024.

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