Il credito IVA 2025 può essere utilizzato in compensazione o richiesto a rimborso (anche parzialmente), se superiore a 2.582,28 euro e in presenza di specifici requisiti, oppure in casi particolari come cessazione attività o eccedenze nel triennio. I rimborsi fino a 30.000 euro sono erogati senza garanzie; oltre tale soglia, sono richiesti visto di conformità o garanzia, con regole diverse per soggetti a rischio. Sono previste semplificazioni per soggetti con elevati punteggi ISA e aderenti al CPB, con esoneri da visto o garanzia entro determinati limiti.
Il credito IVA 2025 emergente dal Modello IVA 2026 può essere utilizzato in compensazione verticale e/o orizzontale oppure, in presenza di determinati requisiti, essere chiesto a rimborso. Le 2 modalità di utilizzo possono anche coesistere, potendo il contribuente destinare parte dell’eccedenza IVA alla compensazione e parte al rimborso.
La richiesta di rimborso è effettuata con la compilazione del quadro VX del Modello IVA 2026 e, segnatamente, del rigo VX4. A tal fine, il credito IVA deve essere di importo superiore a 2.582,28 euro e deve sussistere almeno uno dei seguenti requisiti:
- aliquota media delle operazioni attive, aumentata del 10%, inferiore a quella degli acquisti;
- effettuazione di operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25% del totale delle operazioni effettuate;
- acquisto di beni ammortizzabili e spese per studi e ricerche;
- prevalenza di operazioni non soggette a IVA per assenza del presupposto territoriale;
- contribuente soggetto non residente identificato direttamente oppure che ha nominato in Italia un rappresentante fiscale.
Al fuori di tali circostanze, il rimborso del credito IVA annuale può essere chiesto a rimborso:
- in caso di cessazione dell’attività, attesa l’evidente impossibilità di chiederne la detrazione in successive dichiarazioni. Per l’appunto, si deve verificare la cessazione effettiva dell’attività economica;
- se dalle dichiarazioni dei 2 anni precedenti risultano eccedenze detraibili. Il rimborso può essere chiesto per un ammontare, comunque, non superiore al minor credito annuo del triennio. Pertanto, se i Modelli IVA 2024, 2025, 2026 presentano un credito, è possibile richiedere il rimborso per l’importo corrispondente al minore delle eccedenze relative al triennio considerato, al netto di quanto già chiesto a rimborso o utilizzato in compensazione.
Il rimborso richiesto fino all’importo di 30.000 euro è “libero”, nel senso che è erogato senza che sia necessaria la prestazione di alcuna garanzia oppure l’apposizione del visto di conformità. Nel calcolo della soglia va computata la somma delle richieste di rimborso effettuate nell’intera annualità (circolare n. 32/E/2014).
Il rimborso richiesto per un importo eccedente i 30.000 euro segue regole differenti a seconda che l’istante sia un soggetto “non a rischio” oppure un soggetto “a rischio”, ai sensi del comma 3 dell’art. 38-bis, D.P.R. n. 633/1972.
Il rimborso eccedente 30.000 euro richiesto da un soggetto “non a rischio” è erogato previa:
- prestazione di garanzia; oppure, in alternativa
- apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione e presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali nonché la regolarità contributiva.
Il rimborso eccedente 30.000 euro richiesto da un soggetto “a rischio”, invece, è erogato previa prestazione di garanzia.
La garanzia deve avere una durata di 3 anni dall’erogazione del rimborso oppure, se inferiore, una durata pari al periodo intercorrente tra la data di erogazione del rimborso e il termine per l’accertamento ex art. 57, D.P.R. n. 633/1972. Essa può essere prestata sottoforma di:
- cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa;
- fideiussione rilasciata da una banca o da un’impresa commerciale giudicata affidabile dall’Amministrazione finanziaria;
- polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione.
I soggetti ISA:
- con punteggio per l’anno 2024 almeno pari a 9 oppure con punteggio medio per il biennio 2023 -2024 almeno pari a 9; e
- con punteggio per l’anno 2024 almeno pari a 8 oppure con punteggio medio per il biennio 2023 -2024 almeno pari a 8,5,
possono beneficiare dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità per i rimborsi del credito IVA 2025 di importo annuo, rispettivamente, non superiore a 70.000 euro e 50.000 euro. In tali casi, infatti, opera il regime premiale.
Inoltre, i soggetti che aderiscono al CPB, per i periodi d’imposta oggetto di concordato, possono beneficiare dall’esonero dal visto di conformità per la compensazione del credito IVA e dal visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per il rimborso del credito IVA fino a 70.000 euro annui.
La fruizione dei benefici premiali deve essere evidenziata nel Modello IVA 2026 barrando la casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformità” presente nella sezione “FIRMA DELLA DICHIARAZIONE”.
Ai fini dell’apposizione del visto di conformità, se la dichiarazione originaria ne era sprovvista, è possibile presentare una dichiarazione integrativa (risposta a interpello n. 289/2021).
