Prorogato l’invio dei dati delle spese per interventi edilizi

Gli amministratori di condominio possono inviare i dati relativi alle spese di ristrutturazione edilizia e di risparmio energetico sulle parti comuni, che saranno utilizzati per l’elaborazione della dichiarazione precompilata 2017, fino al prossimo 7 marzo.

Lo ha annunciato ieri l’Agenzia delle Entrate con apposito comunicato stampa.

Si ricorda che, in relazione agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, a partire da quest’anno, gli amministratori di condominio in carica al 31 dicembre dell’anno di riferimento sono tenuti a trasmettere al Fisco, in via telematica, talune informazioni riguardanti la tipologia di ogni intervento, l’importo complessivo di ogni intervento, nonché le quote di spesa attribuite ai singoli condòmini nell’ambito di ciascuna unità immobiliare.

Trattasi, infatti, di spese per interventi che danno diritto a detrazioni dall’imposta e, per conseguenza, i relativi dati sono utilizzati per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.

Il termine ultimo per la trasmissione è fissato dal D.M. 1° dicembre 2016 al 28 febbraio di ciascun anno con riferimento ai dati relativi all’anno precedente.

Tuttavia, nei giorni scorsi gli amministratori hanno segnalato delle difficoltà nello svolgimento di tutte le attività necessarie per questo adempimento entro la scadenza ordinaria.

Preso atto di ciò, al fine di venir incontro alle esigenze rappresentate dagli amministratori, l’Agenzia ha deciso – solo per quest’anno – di spostare di una settimana l’ultimo giorno utile per la trasmissione. Pertanto, sono considerati validi gli invii dei dati delle spese sostenute nel 2016 effettuati entro il 7 marzo 2017. La mini proroga non ha comunque ripercussioni sulla tempistica necessaria alla predisposizione della precompilata 2017.

La parte finale del comunicato in commento mette in evidenzia il dubbio operativo che ha causato lo slittamento del termine.

Ebbene la questione riguardava la corretta indicazione – da parte dell’amministratore – del soggetto a cui è attribuita la spesa (campo 17 della comunicazione).

In particolare, non era chiaro se l’amministratore di condominio potesse far riferimento a quanto comunicatogli dal proprietario dell’appartamento oppure dovesse tener conto dei soggetti ai quali è intestato il conto bancario/postale utilizzato per il pagamento della quota condominiale.

Sul punto l’Agenzia chiarisce che l’amministratore di condominio deve comunicare il codice fiscale del proprietario o del titolare di un altro diritto reale (ad esempio l’usufruttuario), salvo che quest’ultimo gli abbia comunicato un soggetto diverso (ad esempio il conduttore); egli non deve, invece, tener conto dell’intestazione del conto bancario/postale utilizzato dal proprietario o da altri per il pagamento della quota condominiale.

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