L’omessa indicazione in dichiarazione di un reddito certificato da CU pone un problema sanzionatorio delicato, soprattutto quando il dato è già nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria. Secondo una lettura coerente con la circolare n. 42/E/2016, l’errore dovrebbe ritenersi rilevabile in sede di controllo automatizzato o formale, con applicazione della sanzione per omesso versamento.
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Tra gli errori più comuni che possono essere commessi in sede di redazione della dichiarazione dei redditi e calcolo delle corrispondenti imposte emergenti, vi è quello di omettere l’indicazione di un reddito imponibile.
Il più delle volte alla base della violazione non vi è alcun intento o volontà di evadere le imposte bensì una semplice dimenticanza. La buona fede del contribuente è palese quando il reddito omesso è attestato da apposita CU trasmessa all’Amministrazione finanziaria ed è quindi, per forza di cose, conosciuto a monte dall’ente verificatore.
Il caso potrebbe essere quello dell’omessa indicazione in dichiarazione della pensione nel primo periodo d’imposta in cui è maturato il diritto alla percezione. Può capitare che il contribuente neo-pensionato si dimentichi di consegnare la prima CU della pensione a chi si occupa della sua dichiarazione; d’altro canto, il commercialista o il CAF di turno non può immaginare che il cliente, nell’anno precedente, ha cominciato a percepire la pensione, soprattutto se trattasi di un soggetto che sta comunque continuando a lavorare. È pur vero che oggi – a differenza del passato – questa assimmetria informativa può essere arginata con la consultazione dei dati precompilati.
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Ciò, però, che interessa in questa sede è indagare e mettere in evidenza come l’Agenzia delle Entrate considera ai fini sanzionatori la violazione consistente nell’omessa indicazione in dichiarazione di un reddito oggetto di CU.
Al riguardo, si ricorda che in materia di violazioni dichiarative la circolare n. 42/E/2016 ha fornito i seguenti chiarimenti:
- applicazione della sanzione ex art. 8, D.Lgs. n. 471/1997, in caso di dichiarazione integrativa presentata nei primi 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario, per correggere errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale. Di talché, il contribuente che presenta una dichiarazione integrativa entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria per correggere l’omessa indicazione, nella dichiarazione originaria, di un reddito, è punito con la sanzione amministrativa in misura fissa da 250 a 2.000 euro;
- applicazione della sanzione per l’omesso versamento di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 471/1997, pari oggi al 25% di ogni importo non versato, in caso di dichiarazione integrativa presentata nei primi 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario, per correggere errori rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale;
- applicazione della violazione di infedele dichiarazione, per la quale oggi è prevista una sanzione del 70% dell’importo non versato, in caso di dichiarazione integrativa presentata decorsi i primi 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario, per correggere errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale;
- applicazione della sanzione per l’omesso versamento di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 471/1997, pari oggi al 25% di ogni importo non versato, in caso di dichiarazione integrativa presentata decorsi i primi 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario, per correggere errori rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale.
Quindi, ai fini dell’individuazione della fattispecie sanzionatoria applicabile alla violazione dichiarativa, assume rilevanza;
- la tempestività della regolarizzazione (entro od oltre i 90 giorni), laddove il contribuente intervenga con ravvedimento per sanare la propria posizione;
- se la violazione sia o meno rilevabile in sede di controllo automatizzato o formale.
Sono errori rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale quelli individuabili tramite l’incrocio dei dati inseriti nella dichiarazione dei redditi con i dati di altri documenti in possesso dell’Amministrazione finanziaria.
Pertanto, a rigor di logica, la violazione consistente nell’omessa indicazione in dichiarazione di un reddito oggetto di CU trasmessa all’Amministrazione finanziaria,dovrebbe essere qualificabile come “errore rilevabile in sede di controllo automatizzato o formale”, con la conseguente applicazione della sanzione del 25% prevista per l’omesso versamento.
Purtroppo, si deve rilevare come questa non sia la posizione assunta da diversi uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate, per cui pure la violazione consistente nella mancata indicazione in dichiarazione di un reddito oggetto di CU va ricondotta – inspiegabilmente – a un errore non rilevabile in sede di controllo automatizzato o formale.
Ne consegue che l’Agenzia delle Entrate tende a disconoscere il ravvedimento promosso dal contribuente, decorsi i primi 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario di invio della dichiarazione, sulla base della sanzione del 25% prevista per l’omesso versamento, pretendendo con l’emissione di apposito atto di contestazione l’applicazione della più aspra sanzione del 70% da infedele dichiarazione.
Si tratta di un indirizzo che non può essere condiviso ma che, allo stesso tempo, deve essere considerato in sede di calcolo del ravvedimento operoso.
