Obbligo PEC non per gli amministratori di società di persone

Con l’ultimo documento pubblicato, Unioncamere dovrebbe aver messo il punto sulla questione relativa al nuovo obbligo di iscrizione nel Registro Imprese del domicilio digitale (PEC) degli amministratori di imprese costituite in forma societaria.

Si ricorda che sulla materia è intervenuto il Decreto Sicurezza Lavoro (D.L. n. 159/2025) che ha previsto:

  • l’obbligo di comunicazione della PEC al Registro Imprese per l’amministratore unico o per l’amministratore delegato oppure, in mancanza, per il Presidente del Consiglio di amministrazione;
  • che il domicilio digitale dell’amministratore non può coincidere con il domicilio digitale della società;
  • che le società già iscritte nel Registro Imprese «comunicano il domicilio digitale dei predetti amministratori entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, all’atto del conferimento o del rinnovo dell’incarico».

Su questi 3 aspetti di assoluta rilevanza Unioncamere ha fornito i chiarimenti seguenti.

In primo luogo, sotto il profilo soggettivo, viene precisato che l’obbligo riguarda tutti coloro che nelle società di capitali, nelle società consortili e nelle cooperative, assumono le cariche di amministratore unico, amministratore delegato, Presidente del Consiglio di Amministrazione. L’adempimento è in capo all’impresa e si applica soltanto a uno dei 3 soggetti individuati dalla norma.

Sono, pertanto, esclusi dall’obbligo:

  • gli amministratori di società di persone;
  • i soggetti che nelle società di capitali e assimilate assumono cariche diverse (ad esempio, i consiglieri).

Unioncamere, poi, conferma che la PEC deve essere univoca; pertanto, il domicilio digitale dell’amministratore unico o delegato o del Presidente del CdA non può coincidere con il domicilio digitale della società. In altri termini, società e amministratori devono comunicare diversi indirizzi PEC.

Sui termini dell’obbligo, il documento precisa che:

  • per i soggetti che al 31.10.2025 – data di entrata in vigore del Decreto Sicurezza Lavoro – ricoprono le cariche interessate, la comunicazione dell’indirizzo PEC deve essere effettuata entro il 31.12.2025;
  • per i soggetti nominati o confermati, la comunicazione della PEC deve essere effettuata contestualmente alla richiesta di iscrizione della nomina sia come prima nomina, sia come conferma.

Laddove venga presentata una domanda di iscrizione di conferma o nomina di una carica oppure di iscrizione di una nuova società senza la contestuale domanda di iscrizione della PEC per l’amministratore unico o delegato oppure per il Presidente, la pratica viene sospesa in attesa che sia integrata con il domicilio digitale.

L’inosservanza del nuovo obbligo di comunicazione della PEC comporta l’applicazione della sanzione di cui all’art. 2630, c.c., in misura raddoppiata, ossia da 206 a 2.064 euro, con riduzione a 1/3 se la comunicazione dovesse avvenire entro 30 giorni dalla scadenza del termine prescritto.

Da ultimo, Unioncamere precisa che la presentazione della pratica relativa alla sola comunicazione della PEC è esente dal diritto di segreteria e dall’imposta di bollo. Tuttavia, se la comunicazione della PEC avviene contestualmente alla richiesta di iscrizione di nuove nomine oppure di conferme o rinnovi di cariche, il diritto di segreteria e l’imposta di bollo sono dovuti nella misura ordinaria.

Da notare che la comunicazione facoltativa della PEC (ad esempio del consigliere di S.r.l.) sconta sia i diritti di segreteria, sia l’imposta di bollo.

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