Lo spesometro “uccide” il documento riepilogativo

Nella circolare 1/E del 7 febbraio 2017 l’Agenzia delle Entrate recita il de profundis del documento riepilogativo. Viene infatti chiarito che, indipendentemente dalle modalità di registrazione adottate, l’invio all’Agenzia delle fatture deve essere analitico relativamente al singolo documento.

Il documento riepilogativo

L’articolo 6 del D.P.R. 695/1996, permette di annotare, nei registri Iva, un documento riepilogativo di tutte le fatture emesse e/o ricevute il cui importo totale non superi una determinata soglia. Detta soglia, precedentemente fissata in € 154,94, nel corso del 2011 è stata innalzata ad opera del D.L. 70/2011 sino all’importo di € 300,00.

È noto che i soggetti passivi Iva hanno la possibilità di registrare le fatture attive e/o passive attraverso un unico documento nel quale devono essere indicati:

  • i numeri delle fatture cui si riferisce;
  • l’ammontare complessivo imponibile delle operazioni;
  • l’ammontare dell’imposta distinto per aliquota applicata.

Le fatture di acquisto devono comunque essere numerate progressivamente così come quelle di importo superiore alla predetta soglia.

Come precisato dalla risoluzione AdE 80/E/2012, le singole fatture, emesse e/o ricevute, dovranno essere conservate, unitamente al documento riepilogativo, anche al fine di consentire all’Amministrazione finanziaria di espletare la propria attività di controllo.

Con lo spesometro vigente sino al periodo d’imposta 2016 (le cui scadenze sono previste per il prossimo mese di aprile), da rendere tramite il celebre modello polivalente, il documento riepilogativo poteva ancora essere gestito. Occorreva infatti apporre uno specifico flag che evitava di compilare i campi “partita Iva” e “codice fiscale”. In questo modo le fatture ricomprese nel documento riepilogativo potevano essere inserite in maniera raggruppata indicando l’importo e l’imposta complessivamente conteggiati.

La circolare AdE 1/E/2017 precisa che, per gli invii previsti dal D.Lgs. 127/2015 (ma le medesime considerazioni riguardano anche il D.L. 193/2016), le informazioni da trasmettere riguardano le singole fatture emesse e ricevute. Tale regola riguarda anche le fatture attive e/o passive di importo inferiore ad € 300,00 per le quali è data facoltà di registrazione attraverso un documento riepilogativo.

Di conseguenza, è obbligatorio comunicare i dati relativi ad ogni singola fattura, indipendentemente dalla modalità di registrazione, anche per tali tipologie di fatture.

Questo comporta l’uscita di scena del documento riepilogativo: se la posizione dell’Agenzia è quella di consentire l’annotazione raggruppata, ma poi l’invio deve essere analitico per le singole fatture, è di tutta evidenza che utilizzare il documento riepilogativo comporta un lavoro successivo di inserimento dei dati.

Non rileva la scheda carburante

Da notare invece una diversa scelta per la scheda carburante utilizzata dai contribuenti per portare in detrazione l’Iva assolta sugli acquisti di carburante da autotrazione.

Nel precedente spesometro, le istruzioni alla compilazione del modello polivalente prevedeva la possibilità del soggetto obbligato alla comunicazione di riportarne i dati con le stesse modalità del documento riepilogativo.

Nel nuovo spesometro, invece, tali documenti non dovranno più essere inseriti. La circolare AdE 1/E/2017 chiarisce infatti che i soggetti che esercitano l’opzione per l’invio dei dati delle fatture non devono comunicare i dati contenuti in altri documenti. Tra questi, viene appunto richiamata la scheda carburante di cui al D.P.R. 444/1997.

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