Il nuovo servizio Civis per le comunicazioni collegate all’imposta di bollo

Al fine di favorire il corretto adempimento degli obblighi tributari e di promuovere la compliance, dallo scorso 25.11.2024 è disponibile il nuovo servizio digitale “Civis – Comunicazioni bollo fatture elettroniche”, come previsto con provvedimento del 21.11.2024, prot. n. 422344/2024.

Tale provvedimento, emanato in attuazione dell’articolo 22, D.Lgs. 1/2024, ha stabilito le regole per l’accesso e l’utilizzo del servizio web, messo a disposizione nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, per la richiesta di assistenza riguardante le comunicazioni relative al ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche, previste dall’articolo 12-novies, D.L. 34/2019.

Il servizio web, che si affianca alla possibilità di fissare un appuntamento presso un qualsiasi ufficio territoriale, è disponibile, previo inserimento degli elementi identificativi della comunicazione, all’interno dell’area riservata dell’utente, tramite il canale Civis, funzionalità “Civis – Comunicazioni bollo fatture elettroniche”.

L’utente, quindi, può accedere alla funzionalità, individuare la comunicazione per la quale intende chiedere assistenza, inserire le informazioni richieste e i chiarimenti utili, al fine di eventualmente rideterminare le somme dovute.

Al termine della lavorazione effettuata da parte dell’Ufficio, l’utente riceve, all’interno della medesima sezione Civis, l’esito della trattazione.

La richiesta di assistenza può essere presentata anche da parte di un intermediario; in tale ipotesi, spetta all’intermediario stesso informare tempestivamente il soggetto interessato, fornendo le ricevute e comunicando gli esiti dell’assistenza fornita da parte dell’Agenzia delle entrate.

Si evidenzia che il soggetto destinatario della comunicazione, anche per il tramite di un intermediario, ha 30 giorni di tempo, dal ricevimento della comunicazione, per richiedere assistenza all’Amministrazione finanziaria.

Tutto ciò premesso, si riepilogano i passi per l’utilizzo della nuova funzionalità:

  • nel caso di versamento omesso, carente o tardivo dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, l’Agenzia delle entrate trasmette al contribuente una comunicazione, nella quale indica l’importo dovuto, specificano nel dettaglio l’imposta di bollo, la sanzione prevista e gli interessi;
  • entro i successivi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, il contribuente o l’intermediario delegato possono chiedere il supporto dell’Amministrazione, fornendo eventuali chiarimenti in merito ai versamenti richiesti, accedendo alla funzionalità “Civis – Comunicazioni bollo fatture elettroniche”;
  • conclusa l’attività dell’ufficio incaricato, l’utente riceverà, all’interno della stessa sezione Civis, l’esito della lavorazione.

Si ricorda, infine, che l’Agenzia delle entrate, sulla base dei dati in suo possesso e facendo riferimento a ogni trimestre, provvede, attraverso procedure automatizzate, all’integrazione delle fatture per le quali non risulti effettuato il corretto assolvimento dell’imposta di bollo dovuta.

Tali integrazioni sono portate a conoscenza del contribuente all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Amministrazione finanziaria.

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