Il venir meno della pluralità dei soci nelle società di persone non determina immediatamente lo scioglimento, che si verifica solo se la pluralità non viene ricostituita entro sei mesi. Durante tale periodo, secondo l’orientamento prevalente e la Cassazione n. 13590/2024, la società conserva piena operatività, senza limitarsi ai soli affari urgenti. Sul piano fiscale, la trasformazione impropria in impresa individuale può assumere carattere neutrale solo quando consegue allo spirare del semestre, mentre l’assegnazione anticipata dell’azienda al socio superstite rischia di essere qualificata come operazione realizzativa al valore normale.
Tra le situazioni che generano causa di scioglimento nelle società di persone, una che si manifesta frequentemente nella prassi operativa è quella indicata nell’art. 2272, punto 4, c.c., cioè il venir meno della pluralità dei soci, pluralità non ricostituita entro 6 mesi da quando si è verificata.
Tale situazione porta spesso a un’evoluzione della società di persone in impresa individuale (c.d. trasformazione impropria), passaggio che è caratterizzato da molteplici aspetti delicati, sia dal punto vista societario che da quello fiscale.
Le criticità dal punto di vista del diritto societario
Quale è la situazione che si manifesta il giorno successivo a quello nel quale, per effetto di recesso, cessione di quote o decesso del socio, viene meno la pluralità della compagine societaria? Questo quesito è talvolta oggetto di interpretazione distorte che sovrappongono il momento in cui viene meno la pluralità dei soci con quello in cui si verifica la causa di scioglimento. È chiaro che, se i 2 eventi vengono sovrapposti (erroneamente a parere di chi scrive), già dal momento in cui viene meno la pluralità dei soci, il socio superstite dovrebbe limitarsi a svolgere gli affari urgenti, cessando l’attività operativa ordinaria (art. 2274, c.c.). Ma la corretta interpretazione del disposto dell’art. 2272, punto 4, c.c., consiste nell’affermare che la causa di scioglimento si realizza solo allo spirare del semestre, laddove non sia ricostituita la pluralità dei soci. A questa conclusione, peraltro, perviene la maggioranza della dottrina (così come segnalato dalla Studio del Notariato n. 156/2009, par. 2) affermando che durante il semestre di unilateralità della compagine societaria, la società agisce nel pieno della propria operatività senza dover necessariamente limitarsi al compimento degli affari urgenti. In questo senso si è pronunciata anche la Corte di Cassazione, con sentenza n. 13590/2024, che recita: «La società in nome collettivo che veda venir meno la pluralità di soci, per conseguenza di tale evento non subisce nell’immediatezza alcuna conseguenza sulla sua operatività: l’unica conseguenza è che il socio superstite, entro i sei mesi dall’evento, deve ricostituire la pluralità della compagine sociale».
Anzi, vi è un orientamento giurisprudenziale (Trib. Venezia n. 4119/2024) che sostiene la possibilità che la società svolga la sua ordinaria attività anche superato il termine del semestre successivo alla perdita della pluralità dei soci, con l’unico effetto che, versando comunque la stessa in situazione di scioglimento ex lege, il creditore particolare del socio avrà diritto a chiedere la liquidazione della quota del debitore ex art. 2272, c.c..
La procedura di trasformazione impropria
Il processo di “trasformazione impropria” da ente collettivo a impresa individuale del socio superstite necessita dell’intervento notarile o meno? Pur in presenza di comportamenti non sempre uniformi dei Registri Imprese territoriali, si può dire che è comune conclusione che, laddove la società non abbia beni di particolare rilevanza, la cancellazione possa essere richiesta anche dall’amministratore o da un suo intermediario (es. Commercialista) che venga delegato a inoltrare la pratica Comunica (mod. S3). Tale assunto è ricavabile anche da uno spunto giurisprudenziale (RG 1873/2023, Giudice del Registro) in cui si afferma esplicitamente «Tale operazione si realizza molto semplicemente, allegando al modello S3 una dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio che attesti la cessazione dell’attività d’impresa propria della società e l’inesistenza di beni da liquidare, di crediti da esigere o di debiti da pagare».
In realtà, in questa stessa pronuncia si legittima anche l’assunzione di tale decisione prima dello spirare del semestre; ma proprio quest’ultimo tema pone delle necessarie riflessioni di carattere fiscale che appaiono molto delicate.
La trasformazione impropria eseguita prima della scadenza del semestre
È noto che la trasformazione impropria eseguita per passare dalla società unipersonale all’impresa individuale è considerata operazione neutrale se il socio superstite assume nella costituenda impresa individuale gli stessi valori fiscalmente riconosciuti in capo alla società estinta. Questo è il contenuto della circolare n. 54 del 2002, par. 5, circolare che, peraltro, non chiarisce se la neutralità fiscale dipenda o meno dal momento in cui la stessa operazione “trasformativa” viene posta in essere. Questa problematica è più diffusa di quanto si pensi e non sono rari i casi in cui ben prima dello spirare del semestre viene eseguito il passaggio da società a impresa individuale. Il tema meriterebbe un chiarimento ufficiale, ma è innegabile che se fosse avallata la tesi secondo cui anche prima del semestre sia possibile trasformare in neutralità la società in impresa individuale (operazione che in realtà va configurata come assegnazione dell’azienda al socio superstite), non vi sarebbe alcuna differenza a eseguirla durante il semestre in questione oppure in qualunque momento di piena operatività della compagine societaria. Ma è noto che l’assegnazione al socio della azienda (non in dipendenza dello spirare del semestre di cui all’art. 2272, c.c.) non è affatto una operazione neutrale, ma, al contrario, è operazione realizzativa al valore normale ex art. 86, lett. c), TUIR.
La differenza tra le 2 assegnazioni (neutrale/realizzativa) sta proprio nel fatto che allo spirare del semestre senza aver ricostituito la pluralità dei soci non è il socio superstite a decidere di cessare l’attività ma è una conseguenza necessaria imposta dall’art. 2272, punto 4, c.c., mentre l’assegnazione prima del semestre è una decisione volontaria del socio: la prima merita tutela fiscale in quanto scelta obbligata, la seconda è una conseguenza della mera volontà dei soci. Sul punto, non constano, a chi scrive, dirimenti precedenti giurisprudenziali, fatta eccezione per la sentenza n 277/17/2016 della CTP di Vicenza, in cui una trasformazione impropria, eseguita prima dello spirare del semestre, è stata considerata a tutti gli effetti un atto di assegnazione ordinario e, anche se l’oggetto del contendere, in quel caso, erano imposte ipotecarie e catastali, la definizione di atto di assegnazione porta con sé un gravame fiscale anche sul piano delle imposte sul reddito.
