Il limite all’uso del contante dal 2016

Come noto la Legge di Stabilità 2016 ha modificato l’art. 49, c. 1 D.Lgs. n. 231/2007, aumentando da euro 1.000,00 a euro 3.000,00 la soglia per il trasferimento di denaro contante con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2016, non modificando, tuttavia, le regole applicabili all’utilizzo degli assegni.

Pertanto dal 1 gennaio 2016 il limite di valore consentito per l’uso del contante è pari a euro 3.000,00, mentre gli assegni bancari, postali e/o circolari, fino a euro 999,99 possono essere emessi in forma libera, mentre da euro 1.000,00 in su possono essere emessi soltanto con apposizione della clausola di non trasferibilità.

Non è consentito il trasferimento di denaro contante anche se d’importo inferiore alla citata soglia, quando è artificiosamente frazionato allo scopo di eludere la legge. Sfuggono al divieto quelli relativi:

  • a distinte e autonome operazioni;
  • alla medesima operazione, quando il frazionamento è connaturato all’operazione stessa (ad es. nel contratto di somministrazione);
  • alla medesima operazione, quando il frazionamento è la conseguenza di un preventivo accordo tra le parti, come nel caso dei pagamenti rateali (in tal senso la risposta M.E.F. del 12.06.2008).

Il rilascio di assegni bancari, circolari, vaglia cambiari o postali in forma libera, d’importo inferiore a euro 1.000,00, è consentito soltanto previa richiesta in forma scritta e pagamento dell’imposta di bollo di euro 1,50 per singolo modulo di assegno o vaglia. Gli assegni emessi all’ordine del traente (i cd. assegni “a me medesimo”) non possono circolare, qualunque sia l’importo. L’unico utilizzo possibile è la girata per l’incasso allo stesso nome del traente/beneficiario.

Per il servizio di rimessa di denaro (c.d. “money transfer”) il limite rimane pari a euro 1.000,00, dicasi lo stesso per il trasferimento di titoli al portatore in euro o in valuta estera e per il saldo dei libretti al portatore. Invece, è stata abrogata la disposizione che imponeva che i pagamenti riguardanti i canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, fossero corrisposti obbligatoriamente, quale ne fosse l’importo, in forme e modalità che escludessero l’uso del contante e ne assicurassero la tracciabilità. Analoga abrogazione ha interessato i soggetti della filiera dei trasporti per i quali era previsto che i pagamenti relativi alle prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto di merci su strada dovessero essere effettuati utilizzando strumenti elettronici di pagamento, ovvero il canale bancario attraverso assegni, bonifici bancari o postali e, comunque, ogni altro strumento idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, indipendentemente dall’ammontare dell’importo dovuto.

In materia di antiriciclaggio non mutano i provvedimenti in materia di segnalazione delle operazioni sospette. I destinatari della normativa antiriciclaggio che, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività, hanno notizia di infrazioni alle limitazioni sulla circolazione del contante, ne riferiscono entro 30 giorni al Ministero dell’economia. È un elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti previsti (art. 49 D.Lgs. 231/2007) e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a euro 15.000,00. Si ricorda, infatti, che le operazioni bancarie di prelievo e/o di versamento di denaro contante oltre la soglia di euro 3.000,00 richieste da un cliente, non concretizzano automaticamente una violazione normativa e, pertanto, non comportano in capo all’intermediario l’obbligo di effettuare la comunicazione al MEF e all’Agenzia delle Entrate.

 

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