I requisiti cardine dell’impresa familiare

L’impresa familiare si caratterizza per la collaborazione continuativa, con l’imprenditore individuale, dei familiari dello stesso. In particolare, l’impresa familiare deve possedere i seguenti requisiti:

  • la natura continuativa dell’apporto lavorativo prestato dai soggetti coinvolti, purché non in forma di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, di partecipazione in società, di associazione in partecipazione, di impresa coniugale;
  • l’esistenza di un rapporto di coniugio, parentela o di affinità del singolo collaboratore con il titolare dell’impresa.

In merito al primo requisito, l’articolo 230-bis, comma 1 prima parte, cod. civ., afferma: “Salvo che sia  configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella  famiglia o nell’impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia  e partecipa agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato”.

Ne deriva che l’apporto lavorativo deve essere continuativo e, da tale rapporto, scaturiscono dei diritti in capo ai familiari, ossia:

  • il diritto al mantenimento, secondo la condizione patrimoniale della famiglia;
  • il diritto alla partecipazione agli utili dell’impresa familiare;
  • il diritto alla partecipazione ai beni acquistati con gli utili;
  • il diritto alla partecipazione agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento;
  • il diritto di prelazione nell’ipotesi di cessione dell’azienda.

In merito al secondo requisito, l’articolo 230-bis, comma 3, cod. civ., afferma che “Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo”.

Ne deriva che possono considerarsi familiari dell’imprenditore:

  • il coniuge;
  • i parenti entro il terzo grado diretto o indiretto;
  • gli affini entro il secondo grado.

Si evidenzia che, con l’entrata in vigore della L. 76/2016 (Legge Cirinnà), le disposizioni in materia di impresa familiare sono state estese anche alle unioni civili tra persone dello stesso sesso.

Inoltre, la medesima Legge, con l’introduzione dell’articolo 230-ter, cod. civ., rubricato “Diritti del convivente”, ha regolamentato le prestazioni di lavoro rese in favore del convivente “more uxorio.

In particolare, tale disposizione afferma: “Al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato”.

L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 134/E/2017, ha chiarito che “la scelta del Legislatore di introdurre una disciplina specifica per il convivente, diversa da quella dell’impresa familiare regolata dal precedente articolo 230-bis, cod. civ., riflette l’intenzione di mantenere su posizioni differenti la collaborazione del convivente rispetto a quella del familiare (o della parte civile, alla quale la disciplina dell’impresa familiare è applicabile), come si evince da alcune diversità di rilievo dei regimi previsti dagli articoli 230-bis e 230-ter, cod. civ. Tra queste, l’esclusione del convivente dal diritto al mantenimento nonché dal diritto alla partecipazione alle decisioni dell’impresa, diritti spettanti invece al familiare e alla parte civile (articolo 230-bis, comma 1, cod. civ.)”.

Nel caso, quindi, di convivente di fatto, la disposizione in vigore dal 5.6.2016, non riconosce allo stesso il diritto al mantenimento e il diritto di partecipare alle decisioni dell’impresa.

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