Trasformazione societaria e holding period

La trasformazione della società non comporta alcuna interruzione del periodo di possesso della partecipazione ai fini della valutazione dei requisiti “pex” per l’applicazione del regime di esenzione di cui all’articolo 87 Tuir.

È quanto emerge dalla risposta n. 70 pubblicata ieri sul sito dell’Agenzia delle entrate in cui è stato affrontato il caso di una società di capitali (Alfa) che detiene una partecipazione in altra società di capitali (Beta) che in origine è stata iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie nel proprio bilancio.

Successivamente, la società Alfa è stata oggetto di una duplice operazione di trasformazione: dapprima in società di persone (regressiva) e successivamente nuovamente in società di capitali (progressiva) al fine di evitare lo scioglimento della società di persone in quanto detenuta da un unico socio.

Dopo l’ultima trasformazione l’unico socio della società trasformata Alfa ha ceduto la propria partecipazione ad una società la quale ha poi a sua volta ceduto la partecipazione detenuta in Beta realizzando una plusvalenza, per la quale si chiede di poter applicare il regime di esenzione di cui all’articolo 87 Tuir.

Si ricorda che tale ultima disposizione prevede l’esenzione del 95% della plusvalenza derivante dalla cessione di partecipazioni con i seguenti requisiti:

  • ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello in cui è avvenuta la cessione (lett. a);
  • iscrizione nelle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso (lett. b);
  • residenza della società partecipata in un Paese diverso da quelli a fiscalità privilegiata (lett. c);
  • esercizio di un’impresa commerciale da parte della società partecipata (lett. d).

L’interpello presentato all’Agenzia è volto a conoscere se le operazioni di trasformazione societaria che si sono susseguite possano determinare un motivo di interruzione del periodo di possesso della partecipazione di cui alla lett. a) dell’articolo 87 Tuir, fermo restando il possesso degli altri requisiti (compreso quello dell’iscrizione della partecipazione nelle immobilizzazioni finanziare nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso, che, nel caso di specie, deve riferirsi ad Alfa Srl prima delle trasformazioni).

Nell’istanza, dopo aver ricordato che ai fini fiscali la trasformazione è un’operazione neutra come stabilito dall’articolo 170 Tuir, è stata richiamata anche la risoluzione AdE 60/E/2005, secondo la quale la trasformazione non comporta alcuna novazione soggettiva nemmeno nell’ipotesi di passaggio da una società con personalità giuridica in società priva di tale personalità giuridica, trattandosi di una vicenda che lascia immutata l’identità sociale.

Inoltre, la società istante ritiene che si debbano applicare, anche al caso di specie, i chiarimenti a suo tempo forniti dall’Agenzia delle entrate con la circolare 36/E/2004 in relazione alle operazioni di fusione, scissione e conferimento.

In tale documento, infatti, l’Agenzia ebbe modo di precisare che il soggetto avente causa di un’operazione straordinaria (l’incorporante o la società risultante da una fusione, la beneficiaria di una scissione o la conferitaria) deve valutare il periodo di possesso tenendo conto anche del periodo di iscrizione della partecipazione nel bilancio del soggetto dante causa.

A maggior ragione, si legge nella risposta n. 70, e coerentemente con quanto precisato a suo tempo per le predette operazioni straordinarie, l’Agenzia ritiene che, tenendo conto del carattere neutrale delle operazioni di trasformazione societaria, il periodo di possesso della partecipazione in capo alla società trasformata debba tener conto anche del periodo di possesso maturato in capo alla società trasformanda.

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