Il regime Irpef/Ires e Irap degli omaggi

In occasione di festività e ricorrenze, essendo prassi consolidata tra gli operatori economici la concessione di omaggi a clienti e dipendenti, è utile ricordarne il relativo trattamento fiscale.

Per le imprese, ai fini delle imposte sui redditi Irpef ed Ires, i costi sostenuti per l’acquisto di beni destinati ad omaggio ai clienti sono ricompresi tra le spese di rappresentanza definite dall’articolo 108, comma 2, del Tuir. Sono pertanto deducibili:

  • integralmente, se i beni presentano un valore unitario non superiore a 50 euro;
  • se di valore unitario superiore a 50 euro, nel periodo di imposta di sostenimento per un valore massimo derivante dall’applicazione delle seguenti percentuali all’ammontare dei ricavi e dei proventi della gestione caratteristica:
  • 1,5% dei ricavi e proventi fino a 10 milioni di euro;
  • 0,6% dei ricavi e proventi superiori a 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro;
  • 0,4% dei ricavi e proventi eccedenti 50 milioni di euro.

È bene ricordare che, per la determinazione del valore unitario dell’omaggio, bisogna considerare il regalo nel suo complesso e non i singoli beni che lo compongono. Il caso tipico è quello del cesto natalizio: per verificare la soglia dei 50 euro si deve considerare il suo valore di mercato globale e non quello dei singoli beni che costituiscono la confezione.

Nell’ipotesi in cui i beni omaggiati siano beni oggetto dell’attività esercitata dall’operatore, per valutare il limite dei 50 euro è necessario far riferimento al valore di mercato dei beni autoprodotti e non al costo sostenuto per produrli.

Se ad esempio una società che produce penne decide di omaggiarle ai propri clienti, sarà necessario verificare sia il loro valore unitario di mercato che l’onere di produzione: se ad esempio il primo è pari a 49 euro ed il secondo 25 euro, il costo di produzione è integralmente deducibile. Se invece il valore di mercato fosse pari a 51 euro, l’omaggio va sottoposto quale spesa di rappresentanza ai limiti percentuali di deducibilità, ma, ai fini del calcolo del plafond, rileva il costo di produzione effettivo.

Se la cessione gratuita è rivolta non ai clienti ma a favore dei propri dipendenti, la deducibilità è garantita dall’articolo 95 Tuir trattandosi di spese per prestazioni di lavoro.

Ai fini Irap, per le società di capitali le spese per omaggi ai clienti sono deducibili per l’importo imputato a conto economico.

Con riferimento alle società di persone e agli imprenditori individuali, la deducibilità dei costi sostenuti dipende dal metodo adottato per la determinazione dell’imposta.

Nel caso in cu il metodo prescelto sia quello “da bilancioex articolo 5 D.Lgs. 446/1997: tali spese, rientrando nella voce B14 del conto economico tra gli oneri diversi di gestione, sono interamente deducibili.

Nel caso del metodo “fiscaleex articolo 5-bis D.Lgs. 446/1997: non essendo espressamente previsti quali costi rilevanti, sono indeducibili Irap.

Nel caso in cui il soggetto che omaggi non sia un esercente attività di impresa (nella forma di persona fisica o società), ma sia un lavoratore autonomo, ai fini Irpef e Irap i costi per omaggi ai clienti sono deducibili nei limiti dell’1% dei compensi percepiti nel periodo di imposta a prescindere dal valore unitario.

Se la cessione gratuita è invece rivolta a favore dei propri dipendenti, non essendoci una disciplina specifica, e non potendo la spesa essere qualificata come spesa di rappresentanza secondo la definizione di cui al D.M. 19.11.2008, il costo dovrebbe essere interamente deducibile al pari di ogni altra spesa per prestazioni di lavoro dipendente.

Per quanto riguarda invece il trattamento degli omaggi ai fini dell’Iva, si rimanda a un precedente contributo.

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