Participation exemption: le partecipazioni a cui si applica l’esenzione

L’articolo 87 Tuir disciplina l’istituto delle plusvalenze esenti (la c.d. “participation exemption” o più semplicemente “pex”) in base al quale viene prevista la parziale irrilevanza fiscale delle plusvalenze relative alle cessioni di partecipazioni che presentano determinati requisiti.

Il legislatore, mutuando tale istituto da altri Paesi europei, ha inteso agevolare la circolazione di compendi aziendali detassando (parzialmente) le plusvalenze maturate sui beni di secondo grado.

Ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell’articolo 87 Tuir, l’emersione di una plusvalenza avente i requisiti per l’esenzione può avvenire dalla cessione dei seguenti strumenti finanziari:

  • partecipazioni in società di capitali (S.p.a., S.r.l., S.a.p.a.);
  • partecipazioni in società di persone (S.n.c., S.a.s.) o in società di fatto commerciali;
  • partecipazioni in società di mutua assicurazione e cooperative;
  • partecipazioni in società di armamento;
  • partecipazioni in enti commerciali;
  • strumenti partecipativi emessi a favore dei soci o di terzi, a seguito dell’apporto di opere e servizi;
  • strumenti che prevedono il rimborso in base all’andamento economico della società;
  • contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza agli utili con apporto di solo capitale o misto.

Restano escluse, in base all’esplicito riferimento operato dall’articolo 87, comma 1, Tuir, le plusvalenze realizzate sulle quote di partecipazione:

  • in società semplici ed enti ad esse equiparati, come le società di fatto che non abbiano per oggetto l’esercizio di attività commerciali;
  • in associazioni professionali senza personalità giuridica.

La circolare AdE 6/E/2006 ha escluso che il regime dell’articolo 87 Tuir possa operare nel caso in cui le partecipazioni siano cedute nell’ambito di una cessione d’azienda. Infatti ad avviso dell’Amministrazione finanziaria:

  • il corrispettivo percepito per la cessione costituisce un valore riferito all’azienda intesa come unitario complesso di beni da cui origina una plusvalenza che non si può identificare con quella relativa alla cessione delle partecipazioni che ne fanno parte”;
  • (conseguentemente a quanto sopra, dunque) “l’eventuale plusvalenza relativa alle partecipazioni che si qualificano per l’esenzione ai sensi dell’articolo 87 del Tuir non può essere estrapolata, ma concorrerà a determinare la componente straordinaria di reddito riferibile all’intero complesso aziendale e sarà assoggettata a tassazione secondo le ordinarie regole previste dall’articolo 86 del Tuir”.

In relazione all’ambito oggettivo di applicazione dell’articolo 87 Tuir, esaminando alcune fattispecie particolari, l’Amministrazione finanziaria, con circolare 36/E/2004, ha avuto modo di precisare che:

  • in tema di azioni proprie, che “le plusvalenze relative al realizzo di azioni proprie sono ammesse al regime della participation exemption, a condizione che ricorrano tutti i requisiti previsti dall’articolo 87” in quanto esso “non prevede, per le azioni proprie, disposizioni derogatorie rispetto al regime generale della participation exemption” (paragrafo n. 2.2.3.1);
  • in materia di diritti di usufrutto e di diritti d’opzione, che la cessione di tali diritti “può realizzare una plusvalenza qualificabile per il regime di esenzione a condizione che tali diritti siano ceduti dallo stesso proprietario della relativa partecipazione” (paragrafo n. 2.2.3.2);
  • in riferimento alle quote di fondi comuni e S.I.CA.V., che “il dato letterale dell’articolo 87, comma 1, del Tuir induce a ritenere che siano escluse dal regime di participation exemption le quote dei Fondi comuni di investimento mobiliare, anche se iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, in quanto non rientranti tra le azioni e quote di partecipazione in società ed enti. Esigenze di uniformità dei criteri impositivi inducono, inoltre, ad escludere dal regime di esenzione anche le quote di partecipazione nelle Sicav” (paragrafo n. 2.2.3.3);
  • in tema di pronti contro termine, che le relative cessioni non “realizzano plusvalenze e quindi non può trovare applicazione il regime previsto dall’articolo 87” e “le medesime considerazioni valgono per le operazioni di prestito titoli alle quali, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del D.L. 6/1996, si applicano anche le disposizioni contenute nell’articolo 94, comma 2, Tuir” (paragrafo n. 2.2.3.4).
  • in riferimento ai soggetti non residenti, che “l’istituto della participation exemption previsto dal comma 1 dell’articolo 87 si applica anche alle plusvalenze realizzate a seguito della cessione di azioni o quote di partecipazione, comprese quelle non rappresentate da titoli, relative alle società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), del nuovo Tuir, ossia alle società ed enti, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato” (paragrafo n. 2.2.3.5).

Infine, si rammenta che il regime dell’articolo 87 Tuir opera indipendentemente dalla percentuale di diritti patrimoniali o amministrativi detenuti, non essendo richiesto alcuno specifico rapporto di controllo o di collegamento della partecipata.

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