Non deducibili le spese della vendor due diligence se la plusvalenza è Pex

L’Ordinanza della Cassazione n. 5082/2018 depositata il 21.02.2019, nel cassare la sentenza del giudice di appello e così disponendo il rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in accoglimento dell’atto di appello dell’Amministrazione Finanziaria, si è espressa in senso favorevole alla indeducibilità dei costi sostenuti da una società in relazione al servizio di c.d. vendor due diligence connessa alla successiva vendita delle partecipazioni che ne hanno costituito l’oggetto, a sua volta avvenuta in regime di participation exemption.

La fattispecie è in verità alquanto incerta, tanto che sul punto si conta una precedente sentenza, anch’essa della CTR Lazio (n. 225 del 2011), di tenore opposto ed altresì passata in giudicato.

La posizione dell’Amministrazione Finanziaria sulla questione è invece nota.

In prima battuta, nella circolare 36/E/2004, al par. 3, viene fatto riferimento a quanto previsto nella Legge delega n. 80/2003 in cui all’articolo 4, lett. e), si afferma che sarebbero indeducibili i “costi direttamente connessi con la cessione di partecipazioni che si qualificano per l’esenzione (…)”.

A sua volta, la Relazione illustrativa specifica che i costispecificamente inerenti alla cessione” delle partecipazioni, che appunto in base alla Legge delega sarebbero indeducibili, potrebbero non essere però inclusi fra quelli qualificati come “oneri accessori di diretta imputazione”; in questa circostanza, allora, l’indeducibilità di tali ultimi costi, secondo la qui citata circolare, dovrebbe avvenire mediante una variazione in aumento da effettuare in sede di dichiarazione dei redditi.

E quali sarebbero secondo la prospettazione dell’Amministrazione Finanziaria questi “costi specificamente inerenti alla cessione”? Si tratta dei seguenti:

  • gli oneri accessori sostenuti in occasione della cessione della partecipazione (ad es.: le spese notarili, le perizie tecniche ed estimative, le provvigioni ad intermediari, ecc.);
  • gli altri oneri specificamente collegati al realizzo della plusvalenza esente.

Con riguardo agli “oneri accessori di diretta imputazione”, come indicato anche dalla circolare 10/E/2006, par. 8.1.2, essi sono direttamente imputati ad abbattimento dei corrispettivi della cessione e perciò divengono (in)deducibili proprio in misura corrispondente alla tassazione della plusvalenza (quindi, in presenza di plusvalenza in regime Pex, sono di fatto deducibili per il 5%).

Gli altri costi che sono sempre connessi alla cessione della partecipazione, ma che non sono computati nella determinazione della plusvalenza, sarebbero quindi – come sopra detto – non deducibili in forza della generale prescrizione dell’articolo 109, comma 5, Tuir: ossia, andrebbero ripresi a tassazione per il 95% del loro importo poiché correlati ad un provento considerato “esente”.

Questa posizione interpretativa, come premesso, viene sposata dalla ordinanza qui in commento; lo stesso Giudice di merito aveva qualificato tali spese come “indispensabili” e “assolutamente necessarie” alla cessione della partecipazione, ritenendo non coerente consentirne la deduzione integrale.

Va osservato che questa posizione andrebbe dapprima rivista nel caso, diverso da quello trattato dall’arresto giurisprudenziale in commento, in cui la trattativa di vendita non vada a buon fine e quindi i costi della vendor due diligence non trovino né un’accessorietà e né un collegamento diretto con la vendita; allo stesso modo, sarebbe ragionevole concludere favorevolmente alla deducibilità piena di tali costi ove i servizi siano eseguiti in un periodo di tempo sufficientemente distante dalla cessione, sì da determinare un nesso fra i due fatti piuttosto debole o del tutto astratto.

Infine, la critica all’interpretazione che limita la deducibilità dei costi direttamente connessi alla cessione in regime Pex, ma diversi da quelli accessori, fa riferimento al fatto che, come più volte ribadito dalla stessa Amministrazione, tale regime non ha affatto natura agevolativa, non integrando un regime fiscale di favore, ma solo un bilanciamento della tassazione dei trasferimenti di partecipazioni volto a evitare fenomeni di doppia imposizione.

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