Termini di accertamento dei forfetari: finisce il premio per l’e-fattura, resta la via della tracciabilità

Dal 2026 i contribuenti forfetari perdono la riduzione annuale dei termini di accertamento collegata alla fatturazione elettronica, con ritorno al termine ordinario di decadenza. Resta aperta la possibile applicazione della riduzione biennale prevista dall’art. 3, D.Lgs. n. 127/2015, subordinata però alla tracciabilità degli incassi e dei pagamenti superiori a 500 euro e non ancora chiarita in modo espresso per il regime forfetario.

Dal 2026 la fattura elettronica perde, per i contribuenti in regime forfetario, l’effetto premiale sulla durata dei termini di accertamento. L’art. 21, D.Lgs. n. 148/2026, sopprime, con effetto dal periodo d’imposta 2026, la parte dell’art. 1, comma 74, Legge n. 190/2014, che riduceva di un anno il termine di decadenza previsto dall’art. 43, comma 1, D.P.R. n. 600/1973, quando il fatturato annuo era costituito esclusivamente da fatture elettroniche. La scelta è coerente con la generalizzazione dell’obbligo in quanto un comportamento divenuto comunemente ordinario non giustifica più una premialità autonoma.

La conseguenza immediata è il ritorno al termine ordinario. Pertanto, per il 2026, se il Modello Redditi 2027 è regolarmente presentato, l’accertamento potrà essere notificato sino al 31 dicembre 2032. In caso di dichiarazione omessa, il termine arriverà al 31 dicembre 2034. Per il 2025 e per le annualità anteriori resta invece applicabile la disciplina previgente, quando risultano soddisfatte le condizioni richieste dal comma 74. La diversa disciplina applicabile alle singole annualità richiede quindi di preservare gli effetti già maturati per i periodi anteriori al 2026 e di aggiornare, per quelli successivi, le relative scadenze di controllo e conservazione documentale.

Il quadro, tuttavia, non si esaurisce nella soppressione del beneficio. Nell’ordinamento resta vigente l’art. 3, D.Lgs. n. 127/2015, che riduce di 2 anni i termini previsti dall’art. 43, comma 1, D.P.R. n. 600/1973, e dall’art. 57, comma 1, D.P.R. n. 633/1972, per i soggetti passivi IVA che rispettano le condizioni previste dalla disciplina sulla documentazione elettronica e assicurano la tracciabilità degli incassi e dei pagamenti relativi a operazioni superiori a 500 euro. Tale soglia non costituisce un limite generale all’utilizzo del contante, ma rappresenta una condizione richiesta per accedere al beneficio premiale. Dal 1° gennaio 2027 la previsione confluisce nell’art. 293, comma 7, D.Lgs. n. 141/2026.

La questione più delicata riguarda la possibilità di applicare anche ai contribuenti forfetari la riduzione biennale prevista dall’art. 3, D.Lgs. n. 127/2015. La norma non li esclude espressamente e, dal 2024, anche i forfetari sono in via generale soggetti all’obbligo di fatturazione elettronica. Difetta tuttavia, allo stato, un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate che affronti in modo diretto il rapporto tra tale beneficio e il regime forfetario.

La risposta a interpello n. 77/2026 ricostruisce i requisiti generali della riduzione, ma non esamina specificamente la posizione dei forfetari. Per questa ragione, la possibilità di anticipare di 2 anni il termine di accertamento appare sostenibile sul piano letterale e sistematico, ma non può ancora essere considerata definitivamente acquisita sul piano interpretativo.

La disciplina della tracciabilità resta comunque decisiva per comprendere la logica del sistema. Il D.M. 4 agosto 2016 richiede l’utilizzo degli strumenti ammessi, tra i quali bonifico bancario o postale, carte di debito o credito e assegni bancari, circolari o postali non trasferibili. L’art. 4 dello stesso Decreto attribuisce rilievo anche alla comunicazione dei presupposti nella dichiarazione dei redditi e stabilisce che la mancata comunicazione rende inefficace la riduzione.

Più rigorosa è la disciplina delle operazioni superiori a 500 euro, per le quali deve essere assicurata la tracciabilità dei relativi incassi e pagamenti. Anche una sola operazione sopra tale soglia regolata mediante uno strumento non ammesso impedisce di beneficiare della riduzione per l’intero periodo d’imposta.

La risposta n. 77/2026 conferma questa lettura severa. L’Agenzia ha ritenuto sufficiente un pagamento in contanti superiore a 500 euro per l’acquisto di valori bollati per impedire il beneficio, pur trattandosi di un’operazione priva di rilevanza IVA. La tracciabilità deve coprire tutte le attività poste in essere nell’esercizio dell’impresa o della professione. Se la riduzione biennale fosse ritenuta applicabile anche al forfetario, un pagamento in contanti di 700 euro sarebbe sufficiente a precluderla per l’intera annualità.

L’incidenza sulla durata del potere di accertamento sarebbe rilevante. Per il Modello Redditi 2027, relativo al periodo d’imposta 2026, il termine ordinario scade il 31 dicembre 2032. Se trovasse applicazione la riduzione biennale, la decadenza sarebbe anticipata al 31 dicembre 2030. Il beneficio riguarda il termine previsto in presenza di dichiarazione presentata e non quello più ampio applicabile in caso di omissione. Proprio l’ampiezza dell’anticipazione impone una verifica particolarmente scrupolosa, sia sulla tracciabilità dei flussi finanziari sia sulla possibilità di ricondurre il contribuente forfetario nell’ambito soggettivo dell’art. 3.

La novità produce effetti anche sulla conservazione documentale. Per il periodo d’imposta 2026 lo studio deve assumere il 31 dicembre 2032 quale scadenza ordinaria di riferimento e conservare la documentazione necessaria a dimostrare la corretta determinazione del reddito, l’accesso al regime e la permanenza al suo interno.

Qualora si intenda sostenere l’applicazione della riduzione biennale, il fascicolo dovrebbe consentire anche una ricostruzione puntuale dei flussi finanziari, attraverso estratti conto, evidenze degli incassi e documentazione dei pagamenti effettuati. Proprio questo profilo evidenzia una possibile incoerenza sistematica, poiché una verifica finanziaria così analitica per i contribuenti forfetari sembra difficilmente conciliabile con la logica di semplificazione contabile che caratterizza il regime.

Il beneficio annuale collegato alla sola fatturazione elettronica viene meno, mentre la tracciabilità resta una possibile forma di premialità, subordinata però a requisiti più rigorosi e, per i forfetari, a un’interpretazione che richiede ancora consolidamento. Dal 2026 il documento fiscale, da solo, non è più sufficiente e la riduzione dei tempi di accertamento dipende anche dalla capacità di dimostrare il percorso finanziario delle operazioni.

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