Irap non dovuta per il professionista “ospite” presso uno studio associato

Con la sentenza n. 22941 depositata il 9 ottobre 2013, la Corte di Cassazione affronta un nuovo caso relativo alla verifica della sussistenza dell’autonoma organizzazione ai fini Irap.

La Suprema Corte, dopo due gradi di giudizio sfavorevoli al contribuente, esercente la professione di avvocato, ne ha accolto l’appello proposto contro la sentenza della Commissione tributaria regionale di Bologna che, confermando la pronuncia della C.T.P. di Modena, aveva ritenuto legittima la cartella di pagamento relativa all’Irap dovuta per il periodo di imposta 2002.

Gli Ermellini, nell’esaminare il caso, partono dal considerare legittimamente escluso dall’applicazione dell’imposta solo l’esercizio di attività di lavoro autonomo non autonomamente organizzato, ribadendo che l’accertamento dei relativi presupposti è riservato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato. Il riferimento deve essere effettuato all’impiego di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure la verifica se il professionista si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui, costituendo onere del contribuente fornire la prova dell’assenza delle condizioni anzidette (richiamando sul punto le pronunce della stessa Cassazione n. 3676, n. 3673, n. 3678, n. 3680 del 2007).

La motivazione della sentenza impugnata secondo cui “l’attività del contribuente è anche autonomamente organizzata perché quella piccola organizzazione che dichiara d’avere è adeguata all’attività che svolge ed è autonoma perché non dipende dal committente” è stata ritenuta priva degli elementi previsti dall’art. 360 n. 5 c.p.c. in quanto non in grado di permettere di individuare i fatti ritenuti giuridicamente rilevanti in ordine alla affermata imposizione Irap, “non evidenziando gli elementi considerati o i presupposti della decisione ed impedendo ogni controllo sul percorso logico-argomentativo seguito per la formazione del convincimento del Giudice”.

Da un lato, il contribuente aveva formulato precise argomentazioni in merito alla mancanza di una propria struttura organizzativa, alla assenza di dipendenti, alla utilizzazione di modesti beni strumentali, testimoniate dal fatto che anzi aveva utilizzato la struttura organizzativa di una società e beneficiato dell’ospitalità di altro studio legale, dall’altro la motivazione della sentenza della C.T.R. impugnata si è rivelata insufficientemente e non congruamente motivata avendo anche apoditticamente affermato che il contribuente che è in grado di svolgere da solo la sua attività è necessariamente dotato ai autonoma organizzazione.

I giudici di appello si erano infatti limitati ad argomentare che l’attività del contribuente era da ritenersi a tutti gli effetti autonomamente organizzata (presupposto per l’assoggettamento Irap) perché quella piccola organizzazione che aveva dichiarato di avere era adeguata all’attività svolta ed inoltre era autonoma in quanto non dipendeva in alcun modo dal committente.

Di conseguenza la Cassazione ha ritenuto necessario che la decisione della CTR di Bologna debba essere rivista da altra sezione della medesima Commissione.

La sentenza in commento, ancora una volta a favore del contribuente, giunge a pochi giorni di distanza dalla sentenze 22020/13 e 22022/13 pubblicate il 25 settembre scorso, che hanno escluso l’automatismo dipendente-assoggettamento Irap: la presenza di dipendenti non è stata ritenuta elemento costitutivo, ma solo presuntivo della sussistenza di un’autonoma organizzazione.

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