La circolare n. 5/E dell’Agenzia delle Entrate sul CCII: le disposizioni generali

La circolare n. 5/E/2026 dell’Agenzia delle Entrate offre una lettura sistematica delle disposizioni generali del Codice della crisi, confermandone l’impianto unitario e preventivo. Il CCII estende la disciplina a quasi tutti i debitori, distingue crisi e insolvenza, valorizza gli adeguati assetti e i segnali d’allarme, e rafforza i principi di buona fede, correttezza e unitarietà del procedimento.

Con la circolare n. 5/E del 16 luglio 2026, prima di 4 parti dedicate al Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, l’Agenzia delle Entrate offre una lettura sistematica dei nuovi istituti introdotti dal D.Lgs. n. 14/2019. Il contributo si propone di offrire una sintesi delle disposizioni generali del Titolo I. 

1. Ambito applicativo e definizioni (artt. 1-2) 

Le disposizioni generali del CCII segnano il passaggio da una disciplina centrata solo sull’imprenditore commerciale sopra-soglia a un sistema unitario che ricomprende pressoché tutti i debitori (inclusi consumatori, professionisti, imprenditori agricoli, imprese minori, start‑up innovative e società pubbliche), con esclusione soltanto dello Stato e degli Enti pubblici. Dall’impresa individuale al gruppo societario, il CCII viene dunque a costituire il riferimento sistematico e, per così dire, “universale” per la gestione della crisi. 

L’art. 2 – che la circolare definisce «fondamento concettuale» dell’intera Riforma – è decisivo nella distinzione fra “crisi” (probabilità di insolvenza desunta dall’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici nei 12 mesi, ancorata al concetto di squilibrio economico-finanziario) e “insolvenza” (ancorata al criterio degli inadempimenti esteriorizzati e persistenti, in continuità con l’art. 5, l.f.). Rilevano, poi, l’impresa minore (contemporaneamente dotata di attivo non superiore a 300.000 euroricavi non superiori a 200.000 eurodebiti non superiori a 500.000 euro); il gruppo di imprese, presumendosi la direzione e coordinamento a carico del soggetto tenuto al consolidamento; il professionista indipendente e l’esperto nella composizione negoziata della crisi (ruoli cui il commercialista è naturalmente chiamato); le misure protettive e cautelari; gli OCC; il COMI (criterio cardine per l’individuazione del foro competente nell’insolvenza transfrontaliera). 

2 .Principi generali (artt. 3-5) 

L’art. 3 impone all’imprenditore individuale di adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e a quello collettivo di istituire assetti adeguati ex art. 2086, c.c., funzionali a cogliere i “segnali d’allarme” e di squilibrio tipizzati (ritardi retributivi di oltre 30 giorni per più della metà del monte salari; debiti verso fornitori scaduti da 90 giorni superiori ai non scadutiesposizioni bancarie scadute da 60 giorni; esposizioni verso creditori pubblici qualificati). Si tratta di obblighi tutt’altro che programmatici: l’inerzia dell’organo amministrativo, ricorda la circolare, può integrare violazione dell’art. 2086, c.c., o grave irregolarità ai sensi dell’art. 2409, c.c. (oggi art. 2396-quater, c.c.). 

L’art. 4 introduce un dovere generale di buona fede e correttezza esteso, oltre al debitore e ai creditori, ai “soggetti interessati” nelle trattative, con obblighi di trasparenza informativa e di gestione nell’interesse dei creditori. L’art. 5 presidia trasparenza, rotazione ed efficienza nelle nomine dei professionisti e introduce la trattazione prioritaria delle controversie che coinvolgono organi della procedura

3. Pubblicità delle informazioni ed economicità delle procedure (art. 6) 

L’art. 6 colloca la disciplina della prededuzione tra le disposizioni generali. Rispetto all’art. 111, comma 2, l.f., il CCII tipizza le categorie di crediti prededucibili (finanziamenti funzionali al risanamento, compensi dell’esperto e degli organismi di composizione, prestazioni professionali legate a strumenti di regolazione della crisi, debiti della massa), recependo l’indirizzo delle Sezioni Unite (Cass., SS.UU., n. 42093/2021) sulla funzionalità dell’attività professionale alla massa creditoria.  La prededuzione, inoltre, fuoriesce dal perimetro del solo concorso, assumendo natura sostanziale, assimilabile a privilegio opponibile anche nelle procedure individuali.  

4. Principi processuali (art. 7) 

L’art. 7 sancisce il principio di unitarietà del procedimento: tutte le domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e alle procedure di insolvenza sono trattate in un unico procedimento, con riunione delle domande sopravvenute. In caso di concorso tra istanze, è trattata prioritariamente quella volta a soluzioni diverse dalla liquidazione giudiziale, purché in sostanza non manifestamente inammissibile o implausibile. 

5. In conclusione 

La lettura dell’Agenzia delle Entrate conferma il nuovo diritto della crisi come un sistema unitario orientato alla prevenzione e alla continuità, nel quale assumono particolare rilievo la “progettazione” degli assetti di monitoraggio e prevenzione della crisi, nonché la lettura dei “segnali di allarme”. 

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