Gli adeguati assetti ex art. 2086 c.c. e art. 3 CCII impongono all’imprenditore un sistema organizzativo, amministrativo e contabile capace di intercettare tempestivamente squilibri economici, patrimoniali e finanziari, nonché segnali di crisi e perdita della continuità aziendale. La verifica non può limitarsi ai dati consuntivi, ma richiede strumenti prospettici, tra cui riclassificazioni, analisi per indici, flussi di cassa, DSCR e budget di tesoreria.
Con il D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza), dal 16 marzo 2019 è entrato in vigore l’obbligo per le imprese di adottare adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili ex art. 2086, c.c., con l’elemento di novità, rispetto alla normativa previgente ex art. 2381, comma 5, c.c., costituito dal fatto che l’adeguatezza degli assetti deve essere funzionale alla rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale.
L’art. 3, comma 3, CCII, dispone che l’adeguatezza in commento si riscontra quando gli assetti sono tali da consentire di:
- rilevare eventuali squilibri patrimoniali o economico/finanziari, grazie alla riclassifica di bilancio, all’analisi per indici e flussi ed alla costruzione di budget di tesoreria;
- verificare la sostenibilità dei debiti e l’assenza di continuità aziendale nei 12 mesi successivi, che richiede l’analisi dei flussi di cassa. Anche in questo caso il budget di tesoreria è uno strumento di controllo fondamentale;
- rilevare i segnali tipicamente elencati nell’art. 3, comma 4, CCII;
- ricavare le informazioni necessarie per effettuare il test pratico e quelle necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata, così come disciplinati dal D.D. 23 aprile2026 (emanato dal Ministero della Giustizia).
Gli squilibri patrimoniali o economico/finanziari
Il testo in vigore del Codice della Crisi recupera la relazione “Crisi-squilibri” riferibile alle precedenti versioni della definizione di crisi ex art. 2, comma 1, lett. a), ma la declina quale requisito di idoneità delle misure e degli assetti che devono rilevare l’eventuale:
- incapacità di produrre reddito, ovvero la circostanza nella quale i ricavi non sono sufficienti a coprire i costi sostenuti e le spese di produzione (squilibri economici);
- presenza di problemi di liquidità, sofferenze di cassa (squilibri finanziari);
- sfasamento tra fonti e impieghi (squilibri patrimoniali).
Il Legislatore non ha definito la frequenza della rilevazione in parola, ma è ragionevole ipotizzare che non possa limitarsi al bilancio di esercizio. In tal senso, è importante la stesura del bilancio intermedio (almeno una semestrale).
Altresì, si evidenzia che gli squilibri economici, finanziari e patrimoniali non dovrebbero riguardare soltanto il passato (fruendo dei dati a consuntivo): l’analisi dei dati storici andrebbe combinata con le prospettive future.
Partendo dagli squilibri economici, occorre fare attenzione ovviamente alla riduzione dei ricavi, anche con riferimento al tasso di crescita annuale composto (CAGR) che, se addirittura negativo, può indicare una contrazione strutturale del core business in atto, imponendo un’analisi delle principali cause riconducibili al calo della domanda, alla concorrenza aggressiva, alla diminuzione del volume di vendite, al disallineamento dell’offerta con il mercato, ad esempio. Dati una serie di valori corrispondenti ai fatturati registrati anno per anno, nonché gli anni di riferimento di ciascuno dei fatturati, per determinare la crescita dell’investimento come se fosse cresciuto a un tasso costante su base annuale composta con MS Excel, è sufficiente utilizzare la funzione =TIR.X (valore iniziale: valore finale; data iniziale: data finale).
Un altro fattore di squilibrio economico è rappresentato certamente dalla riduzione della marginalità, con riferimento per esempio al rapporto tra EBITDA margin [(EBITDA/Ricavi) x 100], rispetto al quale identificare uno specifico benchmark empirico per valutare l’efficienza operativa non è sempre facile, sebbene sia possibile dire che valori prossimi allo 0 costituiscono soglie critiche. Chiaramente di fondamentale importanza è l’analisi di dettaglio delle componenti dell’EBITDA, per capire meglio come l’eventuale diminuzione del predetto indice afferisca, per esempio, al calo della marginalità delle vendite, all’aumento del costo del personale, all’incremento dei consumi, ecc..
D’altra parte, una quota dei ricavi potrebbe essere bloccata in magazzino o in crediti verso clienti non ancora incassati. Ci aiuta certamente a capirlo il rapporto tra capitale circolante commerciale e ricavi: mano a mano che i valori dell’indice in questione diventano più alti, la liquidità viene assorbita.
Un altro fattore di squilibrio è rappresentato dall’indice di rinnovamento, il quale palesa come le nuove immobilizzazioni possano essere superiori a quelle che si stanno logorando, oppure come gli investimenti siano inferiori all’usura di quelli esistenti, a seconda che il rapporto tra investimenti e ammortamenti sia, rispettivamente, maggiore o minore di 1.
Sempre sotto il profilo economico, di notevole importanza per l’impresa è comprendere quanto produrre e vendere per coprire e pareggiare i costi totali (Break even point), quindi definire la quantità che moltiplicata per la differenza tra prezzo medio unitario e costo variabile unitario eguaglia i costi fissi.
Sovente il peggioramento dei risultati operativi (squilibrio economico) si accompagna all’incremento di fabbisogno di circolante e a una riduzione del flusso della gestione corrente (in prima approssimazione dato dalla differenza EBITDA – Δ capitale circolante commerciale), talvolta insufficiente a far fronte agli impegni.
L’alterazione dell’ammontare e della frequenza dei flussi di cassa, tale da non consentire più all’azienda di far fronte tempestivamente agli impegni di pagamento, purtroppo può portare a un eccessivo ricorso al credito (di breve termine soprattutto), nonché al mancato assolvimento degli impegni verso i dipendenti oppure al non pagamento di imposte, contributi e ritenute.
Altresì, di fronte a flussi della gestione insufficienti i capex di sostituzione e rinnovo possono essere posticipati o finanziati da terzi, incrementando il debito e l’onerosità dello stesso.
A seguito di quanto sopra, con eccessivo indebitamento possono conseguire significative perdite di esercizio, quindi un patrimonio netto inadeguato a coprire gli impegni a lungo termine e agli imprevisti della gestione.
La sostenibilità dei debiti
Il Codice della Crisi chiede inoltre all’imprenditore di verificare la sostenibilità dei debiti. L’orizzonte temporale è di 12 mesi.
Quindi, nella sua attività periodica di autodiagnosi, l’imprenditore dovrebbe verificare la propria capacità di rimborso (misurabile, ad esempio, dal rapporto tra la posizione finanziaria netta e l’EBITDA), il proprio rapporto di leva finanziaria (dato dal rapporto tra la posizione finanziaria netta ed il patrimonio netto), il grado di copertura degli oneri finanziari (dato dal rapporto tra l’EBITDA e gli oneri finanziari), ma soprattutto il DSCR (Debt Service Coverage Ratio), dato dal rapporto tra i flussi di cassa disponibili generati dall’attività e gli impegni finanziari assunti. Per la sua costruzione, nel documento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili del 19 ottobre 2019, “Gli indici dell’allerta”, mai entrato in vigore, ma che costituisce comunque un utile riferimento, vengono delucidati 2 approcci di costruzione del DSCR.
Un primo approccio prevede il rapporto tra la differenza tra incassi e pagamenti, sommata alle disponibilità liquide e alle aperture di credito in c/c e ai fidi per smobilizzo crediti ancora disponibili (al numeratore) e la sola quota capitale dei debiti finanziari (al denominatore).
Un secondo approccio prevede, invece, il rapporto tra il flusso finanziario dell’attività operativa OIC 10 compliant sommata alle disponibilità liquide e alle aperture di credito in c/c e ai fidi per smobilizzo crediti ancora disponibili (al numeratore) e il flusso di cassa per il servizio del debito finanziario (quindi capitale e interessi), nonché i debiti fiscali e contributivi non correnti (al denominatore).
Costituisce pregiudizio alla sostenibilità dei debiti un DSCR inferiore a 1.
Tutti gli indicatori testé menzionati vanno comunque letti insieme ad altri indici, al settore di appartenenza e al ciclo di vita del prodotto/servizio.
Il Legislatore giocoforza richiede, dunque, all’imprenditore di dotarsi di un sistema di controllo di gestione in grado di generare reportistica periodica. In tal senso, il budget di tesoreria risulta uno strumento esiziale sia per ottemperare alla richiesta di rilevare eventuali squilibri patrimoniali o economico/finanziari ma anche per la «verifica prospettica della sostenibilità dei debiti e della continuità aziendale, nell’arco temporale dei 12 mesi, oltre che per individuare tempestivamente il possibile insorgere delle anomalie riferibili ai past due indicati al quarto comma, dell’art. 3 del CCII» (cfr. CNDCEC, “Il budget di tesoreria: principali funzioni e aspetti operativi”, 19 maggio 2026).
Di tutto questo e di altro ancora verrà fornito ampio approfondimento nel seminario di specializzazione dal titolo “Piano industriale e budget di tesoreria come strumenti fondamentali per istituire gli adeguati assetti”.
