Irap: autonoma organizzazione per il medico che utilizza tre studi

L’utilizzo da parte di un medico di tre studi professionali propri fa scattare il requisito dell’autonoma organizzazione con il conseguente assoggettamento ad Irap. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 7495 del 26.03.2018.

Si ricorda che il presupposto dell’Irap è l’esercizio abituale, nel territorio delle regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi (articolo 2 D.Lgs. 446/1997). Ciò significa che il tributo regionale è dovuto esclusivamente nelle situazioni in cui si ravvisi l’esistenza di un’autonoma organizzazione.

Tuttavia, la verifica dell’esistenza o meno di un’attività autonomamente organizzata riguarda esclusivamente i singoli professionisti ed i piccoli imprenditori; difatti, il presupposto impositivo si presume in ogni caso sussistente per le società, gli enti e gli studi associati.

L’attività autonomamente organizzata sussiste tutte le volte in cui il contribuente che eserciti l’attività di lavoro autonomo o d’impresa:

  • sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
  • impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che costituiscono il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione;
  • si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui non meramente esecutivo.

Ebbene, il caso oggetto dell’ordinanza in commento riguarda il presupposto dell’impiego di beni strumentali eccedenti le quantità che costituiscono il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività.

Il giudizio trae origine dal silenzio-rifiuto dell’Agenzia delle Entrate verso la richiesta di rimborso dell’Irap versata da un medico negli anni 2007-2009. Il contribuente aveva presentato l’istanza poiché riteneva non sussistente il requisito dell’autonoma organizzazione, pur svolgendo la propria attività professionale di medico in ben tre studi.

La CTP ha avvallato le ragioni dell’Agenzia, mentre la CTR ha dato ragione al contribuente affermando l’assenza dell’autonoma organizzazione. Le Entrate hanno conseguentemente impugnato la sentenza di secondo grado deducendo il vizio di violazione degli articoli 2 e 3 D.Lgs. 446/1997 per lo svolgimento dell’attività professionale da parte del contribuente in tre distinti studi, oltre che per l’impiego di beni strumentali per un elevato ammontare.

Ritenendo fondato il ricorso dell’Agenzia la Cassazione ha rinviato la causa alla CTR al fine di verificare:

  • il carattere prevalentemente abitativo di almeno uno dei tre studi utilizzati oppure
  • il carattere prevalentemente professionale di solo due studi dei tre utilizzati.

Difatti, a parere della Suprema Corte “seppur, a volte, l’utilizzo di due studi professionali, se rigorosamente giustificati da peculiari esigenze, non è circostanza che possa far ritenere sussistente “l’autonoma organizzazione” ove tali studi costituiscano semplicemente due luoghi ove il medico – in una vicenda già esaminata – riceve i suoi pazienti e, quindi, è soltanto uno strumento per il migliore (e più comodo per il pubblico) esercizio dell’attività professionale autonoma (Cass. ordd. n. 25238/16, 16369/17), tuttavia, con l’utilizzo di tre studi propri, come nel caso di specie, il professionista appare impiegare beni strumentali potenzialmente eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività”.

Insomma, l’autonoma organizzazione può anche non configurarsi per il medico che utilizza due studi, ma se il numero di studi sale a tre allora scatta la sussistenza del requisito e l’assoggettamento ad Irap. Ciò in ragione del fatto che in quest’ultimo caso i beni strumentali impiegati devono essere considerati eccedenti il minimo indispensabile.

 

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