Partecipazioni donate in esenzione: torna l’art. 16, Legge n. 383/2001

La risposta a interpello n. 152/2026 chiarisce che, ai fini dell’esenzione per il trasferimento di partecipazioni a discendenti e coniuge, il vincolo quinquennale riguarda il mantenimento del controllo di diritto e non la conservazione delle singole azioni ricevute in donazione. Il conferimento delle partecipazioni in una holding personale non determina quindi decadenza dall’agevolazione, purché il beneficiario mantenga, direttamente o indirettamente, il controllo della società conferita.

Con la risposta a interpello n. 152 del 31 luglio 2026, l’Agenzia delle Entrate torna a pronunciarsi sulle condizioni di mantenimento dell’esenzione prevista dall’art. 3, comma 4-ter, D.Lgs. n. 346/1990 (TUSD), per i trasferimenti di partecipazioni a favore di discendenti e coniuge, chiarendo che nel quinquennio successivo alla donazione il beneficiario è tenuto a conservare il controllo di diritto della società, non già la titolarità di ciascuna delle azioni acquisite in esenzione.

Il caso riguarda un soggetto divenuto socio unico di una società capogruppo all’esito di una serie di trasferimenti, a titolo gratuito e oneroso, succedutisi nel tempo. Muovendo da una quota iniziale del 5%, nel 2011, l’istante riceve dal padre una prima donazione del 23%, non assoggettata a imposta in quanto assorbita dalla franchigia; nel 2020, per effetto di due ulteriori donazioni dei genitori, fruite in esenzione ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, TUSD, raggiunge il 60% e, con esso, il controllo di diritto; infine, nel 2025, dopo aver acquistato dal padre con patto di riservato dominio un ulteriore 5%, riceve in donazione il residuo 35%, anch’esso in regime di esenzione, assumendo l’impegno a mantenere il controllo sino a giugno 2030.

In pendenza di tale periodo quinquennale, l’istante intende conferire almeno il 70% delle azioni della capogruppo in una holding personale di nuova costituzione, in regime di c.d. realizzo controllato ex art. 177, comma 2, TUIR, e successivamente cedere a terzi una partecipazione di minoranza nella capogruppo, compresa tra il 20% e il 30%. Il quesito verte, dunque, sulla compatibilità di tali operazioni con il vincolo quinquennale e, in particolare, sulla rilevanza – ai fini dell’eventuale decadenza – dell’individuazione delle partecipazioni conferite o cedute secondo i criteri FIFO o LIFO.

L’Agenzia esclude che le prospettate operazioni costituiscano, di per sé, causa di decadenza dall’agevolazione. L’ufficio ricorda anzitutto che il D.Lgs. n. 139/2024, nell’estendere il beneficio ai trasferimenti che integrano un controllo già esistente – fattispecie in cui si colloca la donazione del residuo 35% intervenuta nel 2025 – non ha inciso sulla condizione richiesta per la conservazione dell’esenzione, che resta ancorata al mantenimento della posizione di controllo “di diritto”. Il donatario non è, pertanto, gravato da alcun divieto di alienazione delle partecipazioni ricevute, «sia uno actu, che a seguito di successiva integrazione», purché conservi il controllo acquisito o integrato.

Quanto al conferimento, la risposta richiama le circolari n. 3/E/2008 e n. 18/E/2013, secondo cui il conferimento della partecipazione in un’altra società non determina automaticamente la decadenza dall’agevolazione, purché sia lo stesso beneficiario a conservare o integrare una partecipazione di controllo nelle società coinvolte nell’operazione. Decisivo è il rinvio all’art. 2359, comma 2, c.c., in forza del quale, ai fini della verifica del controllo, si computano anche i voti spettanti alle società controllate: in linea con la risoluzione n. 75/E/2010 e con le risposte n. 72/2024 e n. 11/2026, è sufficiente che il donatario mantenga, direttamente o indirettamente, il controllo di diritto della società partecipata. Ne consegue che il conferimento non pregiudica l’esenzione ove l’istante, sino a giugno 2030, conservi il controllo tanto della holding neocostituita quanto, per il tramite di questa, della società capogruppo conferita.

In questa prospettiva, anche la questione dell’individuazione delle partecipazioni oggetto di conferimento o di successiva cessione, posta dall’istante in termini di applicazione dei criteri FIFO o LIFO e non espressamente affrontata dall’Agenzia, perde rilievo ai fini della conservazione dell’esenzione. Poiché il vincolo quinquennale ha a oggetto la posizione di controllo e non la titolarità delle singole azioni ricevute in donazione, è indifferente, sotto tale profilo, quali partecipazioni siano concretamente conferite o alienate.

Il medesimo principio opera anche con riguardo alle partecipazioni mediante le quali sia stato integrato un controllo già esistente: la loro cessione non determina, di per sé, la decadenza, purché il donatario continui a disporre, anche indirettamente, della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria.

La risposta contiene, tuttavia, un’ulteriore precisazione conclusiva, formulata dall’Agenzia delle Entrate «per completezza» e al di fuori dello specifico quesito sottoposto dall’istante. L’eventuale cessione a terzi, entro 5 anni dall’ultima donazione, della partecipazione di minoranza (compresa tra il 20% e il 30%) viene infatti ricondotta dall’Amministrazione finanziaria all’ambito applicativo dell’art. 16, comma 1, Legge n. 383/2001. Tale disposizione stabilisce che il beneficiario di una donazione avente a oggetto valori mobiliari, qualora «ceda i valori stessi entro i successivi cinque anni», è tenuto al pagamento dell’imposta sostitutiva «come se la donazione non fosse stata fatta».

Si tratta di una norma antielusiva specifica, introdotta nel 2001 in concomitanza con la temporanea abolizione dell’imposta sulle successioni e donazioni, in un contesto nel quale le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate e non qualificate erano assoggettate a regimi impositivi sensibilmente differenti (rispettivamente, 27% e 12,5%). La finalità antielusiva era, in particolare, quella di impedire che una partecipazione qualificata fosse preventivamente frazionata mediante donazioni e successivamente ceduta dai donatari, beneficiando del più favorevole regime previsto per le partecipazioni non qualificate. La norma opera attraverso una fictio iuris: il soggetto passivo resta il donatario, ma la cessione viene fiscalmente ricostruita come se la donazione non fosse mai intervenuta, assumendo la posizione fiscale che sarebbe stata propria del donante.

Nell’attuale ordinamento, tuttavia, l’operatività della disposizione appare poco giustificabile sul piano sistematico: la distinzione tra partecipazioni qualificate e non qualificate – che ne costituiva l’originario presupposto – è infatti venuta meno, poiché, per effetto della Legge n. 205/2017, le relative plusvalenze scontano, in via generale, la medesima aliquota del 26%. Si aggiunga che l’imposta sulle successioni e donazioni, soppressa nel 2001, è stata reintrodotta nel 2006 e che, per i trasferimenti agevolati di partecipazioni di controllo, l’art. 3, comma 4-ter, TUSD, già prevede la decadenza dall’esenzione ove, nel quinquennio, venga meno il controllo.

Nondimeno, la recente risposta a interpello n. 17 del 23 gennaio 2026 ha espressamente applicato la disposizione, implicitamente affermandone la vigenza, sebbene parte della dottrina la ritenesse ormai priva di funzione e implicitamente abrogata – tesi che tuttavia sembra trovare un’ulteriore smentita nella trasposizione della disciplina nell’art. 305 del nuovo TUIR (D.Lgs. n. 117/2026).

Nell’ambito della risposta n. 152/2026 e, in particolare, dell’ipotizzata cessione a terzi da parte dell’istante, è anzitutto difficile individuare l’indebito risparmio d’imposta che la norma intende prevenire, atteso che il donatario “eredita” comunque il costo fiscale del donante (art. 68, comma 6, TUIR). Un vantaggio potrebbe emergere solo ove il donatario disponga di minusvalenze proprie, che l’art. 68, comma 5, TUIR, come riformulato dalla Legge n. 205/2017, consente di compensare con le plusvalenze su partecipazioni, anche se realizzate nei 4 periodi d’imposta precedenti (salvo si tratti di minusvalenze su partecipazioni a suo tempo rivalutate, rese inutilizzabili dall’art. 5, comma 6, Legge n. 448/2001). Potrebbe essere questo – si ipotizza – l’unico effetto che la fictio dell’art. 16 richiamata dall’Amministrazione finanziaria intende contrastare, calcolando l’imposta come se a cedere fosse il donante.

Resta tuttavia il tema, non marginale, di individuazione delle azioni cedute, considerato che queste sono state acquisite per tranches, anche da soggetti diversi. Se rilevasse il criterio LIFO dell’art. 67, comma 1-bis, TUIR, per cui si considerano cedute per prime le partecipazioni acquisite in data più recente, e se tale criterio operasse anche per il conferimento (atto realizzativo, come si dirà infra), le azioni ricevute nel 2025 confluirebbero per prime nella holding e la successiva vendita della quota residua riguarderebbe le tranches più risalenti, estranee al quinquennio: con la conseguenza – opposta a quella cui sembra giungere l’Amministrazione finanziaria – che l’art. 16 non troverebbe applicazione.

Non meno incerto è il coordinamento della norma con le operazioni di riorganizzazione societaria, a partire dallo stesso conferimento infraquinquennale delle partecipazioni ricevute in donazione. Ai fini delle imposte sui redditi, infatti, i conferimenti in società sono assimilati alle cessioni a titolo oneroso (art. 9, comma 5, TUIR) e il regime di realizzo controllato di cui all’art. 177, comma 2, TUIR, non esclude la natura realizzativa dell’operazione, ma detta uno specifico criterio di determinazione del relativo valore di realizzo. È quindi legittimo chiedersi se il riferimento dell’art. 16 al beneficiario che «ceda i valori stessi» possa comprendere anche il conferimento delle partecipazioni donate, con la conseguenza di rendere applicabile la fictio prevista dalla norma già al momento del conferimento nella holding. La risposta n. 152/2026, tuttavia, richiama l’art. 16 esclusivamente con riguardo alla successiva «cessione a terzi», senza affrontare il possibile coordinamento della disposizione con il conferimento a realizzo controllato.

Né l’art. 16 potrebbe applicarsi ove la cessione a terzi fosse effettuata dalla holding conferitaria, che non è beneficiaria della donazione né avente causa a titolo gratuito, avendo acquisito le partecipazioni per conferimento (assimilato alle operazioni a titolo oneroso) e rispetto alla quale la plusvalenza seguirebbe le regole del reddito d’impresa (PEX inclusa).

Sono interrogativi che confermano la difficile collocazione della disposizione nell’attuale assetto dell’imposizione dei redditi finanziari. La disposizione continua, infatti, a operare anche in fattispecie ormai lontane dalla ratio che ne aveva giustificato l’introduzione, ponendo problemi di coordinamento con altre discipline dell’attuale ordinamento.

In tale contesto, sarebbe auspicabile che il legislatore ne valutasse l’abrogazione, anche in sede di coordinamento del nuovo TUIR, che l’ha invece riprodotta nell’art. 305.

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