La risposta a interpello n. 146/2026 chiarisce il trattamento fiscale della retrocessione dei beni dal trustee al disponente, confermando l’assenza di imposizione indiretta quando il trust si estingue senza attribuzione finale a terzi beneficiari. Anche l’incremento di valore della nuda proprietà, derivante dalla progressiva contrazione dell’usufrutto, non integra un autonomo presupposto impositivo.
La risposta a interpello n. 146 del 16 luglio 2026 ha affrontato un interessante caso di retrocessione dei beni dal trustee al disponente. Il caso era quello di una signora che aveva disposto in trust la nuda proprietà di quote sociali individuando come beneficiari la madre e aggiungendo, solo in un secondo tempo, anche la categoria dei figli. Durante la vita del trust i dividendi sono stati percepiti dalla disponente in qualità di usufruttuaria.
La retrocessione dei beni discende dalla rinuncia da parte della madre della sua posizione beneficiaria e dal fatto che l’aggiunta della categoria dei figli non era stata ritenuta legittima da un legale all’uopo interpellato. È appena il caso di ricordare come la retrocessione dei beni dal trustee al disponente non possa avvenire mediante un mero accordo tra trustee e disponente (come correttamente osservato nella risposta a interpello n. 355/2019), ma non può discendere, sic et simpliciter, nemmeno dalla rinuncia dei beneficiari alla loro posizione, postulando la casistica una richiesta da parte del disponente.
Si tratta di aspetti che non emergono in modo puntuale né nell’intervento di prassi in commento, né nel richiamato precedente interpello n. 165/2024. Nel caso di specie, tuttavia, prescindendo dalla legittimità della retrocessione che viene assunta acriticamente dall’Amministrazione e da noi in sede di commento, ci interessa focalizzarci sul profilo fiscale. La questione potrebbe apparire banale, atteso che la circolare n. 34/E/2022 ha avuto modo di chiarire definitivamente che il ritrasferimento dei beni al disponente non sconta imposta di donazione, in quanto nessuno può donare a sé stesso. Invero, sul punto, si ricorda come in passato l’Agenzia ritenesse, in modo inopportuno, che l’operazione dovesse scontare l’imposta di donazione nella misura massima (8% senza franchigie) in quanto un soggetto non può essere parente di sé stesso.
Il recente caso, tuttavia, presenta una particolarità: poiché è stata disposta in trust la sola nuda proprietà della partecipazione, la progressiva contrazione dell’usufrutto legata all’avanzare dell’età della disponente ha determinato un incremento del valore della nuda proprietà. Ciò che ritorna, pertanto, vale di più di ciò che è stato disposto in trust.
L’ufficio, richiamando la risposta n. 165/2024, esclude la tassazione ai fini dell’imposta indiretta. Viene, inoltre, richiamata la Cassazione (ord. n. 31857/2023) ove si legge che «l’anticipata cessazione del trust fa venir meno il presupposto di imposta (dato dall’originaria istituzione del vincolo e dalla finale attribuzione beneficiaria) in quanto priva l‘operazione della potenzialità di arricchimento gratuito da parte dei terzi, impedendo la manifestazione della capacità contributiva oggetto del tributo, mentre resta fiscalmente irrilevante l’automatica retrocessione dei beni non più segregati, in quanto mero riflesso della sopravvenuta inadeguatezza del vincolo di destinazione alla realizzazione dell’arricchimento del beneficiario (cfr. Cass. n. 8719 del 30/03/2021)».
L’Agenzia, inoltre, conferma l’assenza del presupposto impositivo anche ai sensi dell’art. 67, TUIR, in quanto difetta il requisito dell’onerosità.
La risposta fa sfumare un ulteriore aspetto illustrato dalla contribuente attinente alla difficoltà di ricostruire il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione detenuta dal trust. Si evidenzia, infatti, che le partecipazioni sono state acquisite per successione, tuttavia, «Stante la risalenza nel tempo di tale evento successorio, la Disponente non dispone più di documentazione idonea ad attestare il costo fiscale delle predette partecipazioni alla data dell’apertura della successione. Si ritiene pertanto, in via prudenziale, di assumere un costo fiscale delle partecipazioni in capo all’Istante pari a zero, sia con riferimento al momento dell’apporto al Trust […], sia con riferimento al momento della retrocessione che conseguirà allo scioglimento del Trust, tenuto conto degli effetti della fusione del 2015 con incorporazione [di Alfa S.r.l. in Beta S.p.A., n.d.R.]».
Anche se privo di rilevanza, ai fini della risposta, è interessante rilevare come il costo fiscale della partecipazione in capo al trust è quello che sussisteva in capo al disponente, tenuto poi conto delle successive variazioni intercorse durante la vita del trust. Il trust, come ogni donatario, potrà trovarsi nella difficoltà di ricostruire un costo maturato in capo al disponente. La soluzione pragmatica – ancorché talora inaccettabile – potrà essere quella di considerarlo pari a zero come nel caso dell’interpello o di rivalutarlo con l’imposta sostitutiva del 21%.
