Registro delle attività sportive dilettantistiche: inserito lo Yoga nella platea delle attività sportive riconosciute

Il Decreto del Ministro per lo Sport e i Giovani del 7 luglio 2026 dà prima attuazione all’aggiornamento annuale delle attività sportive riconoscibili ai fini dell’iscrizione al RASD, includendo otto nuove discipline, tra cui Yoga, Dodgeball, Speed Down, Tchoukball, Padbol, Droni Fpv, Kurash e Gushtingiri. Il riconoscimento assume rilievo sostanziale, poiché l’iscrizione al Registro costituisce la chiave di accesso alle agevolazioni fiscali, IVA, previdenziali e giuslavoristiche del comparto sportivo dilettantistico.

Con il Decreto del Ministro per lo Sport e i Giovani del 7 luglio 2026 trova per la prima volta concreta attuazione la previsione contenuta nell’art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 39/2021, secondo la quale «l’Autorità politica delegata in materia di sport provvede annualmente ad aggiornare l’elenco delle attività sportive, coinvolgendo il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza». Il provvedimento approva infatti un primo elenco di attività alle quali viene riconosciuta natura sportiva, pur non rientrando tra quelle svolte nell’ambito di una Federazione sportiva nazionale, di una Disciplina sportiva associata o di un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP. Non si tratta di un passaggio meramente formale: l’iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD) certifica infatti la natura dilettantistica dell’ente “per tutti gli effetti che l’ordinamento ricollega a tale qualifica” (art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 39/2021) e rappresenta, quindi, la vera e propria chiave di accesso all’intero sistema agevolativo riservato al comparto sportivo dilettantistico. Fino a oggi, gli enti che praticavano attività non comprese nell’elenco delle discipline riconosciute si trovavano invece esclusi dal Registro e, conseguentemente, da tali benefici.

Le attività riconosciute dall’art. 1 del Decreto sono 8 e ciascuna di esse è stata oggetto di una specifica istanza presentata, corredata dal relativo regolamento tecnico, dagli enti sportivi interessati:

  • Kurash e Gushtingiri (istanza della ASD Accademia Italiana Kurash – prot. n. DPS/1552 del 7 febbraio 2024);
  • Yoga (istanze dell’EPS CSEN – prot. n. DPS/1919 del 14 febbraio 2024 e prot. n. DPS/14544 del 3 dicembre 2024);
  • Droni Fpv, Dodgeball, Speed Down e Tchoukball (istanze dell’EPS Centro Sportivo Italiano – prot. n. DPS/3833, 3834, 3830 e 3829 del 25 marzo 2024);
  • Padbol (istanza della Rebote SSD a r.l. – prot. n. DPS/6572 del 30 maggio 2024).

Nell’elenco spicca certamente lo Yoga, attività largamente diffusa presso ASD e SSD, il cui inquadramento nell’ambito sportivo dilettantistico ha da sempre sollevato non pochi dubbi, con evidenti riflessi sulla spettanza delle agevolazioni fiscali. Va inoltre osservato come tra la presentazione delle istanze (risalenti ai primi mesi del 2024) e l’adozione del Decreto siano trascorsi oltre 2 anni: un dato che rende bene l’idea della complessità dell’iter e che gli enti interessati a percorrere la stessa strada dovranno tenere in debita considerazione.

La procedura prevista dal Regolamento RASD

Il fondamento procedurale del riconoscimento va ricercato nell’art. 6, comma 2, Regolamento, che disciplina la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro, approvato con Decreto del Capo del Dipartimento per lo Sport del 29 gennaio 2024 (attualmente vigente), che distingue 2  momenti tra loro collegati:

  • con la lett. a) si stabilisce che, qualora l’attività dichiarata non rientri tra quelle svolte nell’ambito di un Organismo sportivo riconosciuto dal CONI o dal CIP, il Dipartimento per lo Sport verifica se tale attività possa considerarsi di natura sportiva basandosi, tra gli altri, sui criteri contenuti nella definizione di sport di cui all’art. 2, lett. nn), D.Lgs. n. 36/2021 («qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l’espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l’ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli») e, in caso di esito positivo, include l’attività nell’elenco delle discipline sportive;
  • con la lett. b) si disciplina invece l’iscrizione dell’ente che svolge la propria attività in una disciplina così riconosciuta e che non risulti affiliato ad alcun Organismo sportivo.

A completamento della disposizione regolamentare, il Dipartimento ha pubblicato sul proprio sito istituzionale, sempre in data 29 gennaio 2024, una specifica procedura operativa, successivamente aggiornata il 15 novembre 2024 e richiamata nelle premesse del Decreto in commento. Nella sua versione aggiornata, la procedura ha circoscritto la legittimazione a presentare l’istanza a un numero minimo di almeno 100 associazioni e società sportive operanti in almeno 5 Regioni o con almeno 10.000 iscritti (modulo A) ovvero a uno o più Enti di promozione sportiva con almeno 50 ASD/SSD affiliate e complessivi 5.000 iscritti (modulo B). Non sorprende, pertanto, che 2 delle istanze accolte (Kurash e Padbol) siano state presentate da singoli enti prima dell’aggiornamento della procedura, mentre per lo Yoga lo CSEN ha presentato una seconda istanza nel dicembre 2024, verosimilmente proprio per adeguarsi alle nuove regole.

Ripercorrendo l’iter seguito per l’adozione del Decreto 7 luglio 2026, è possibile individuare le seguenti fasi:

  • presentazione dell’istanza al Dipartimento per lo Sport a mezzo PEC (ufficiosport@pec.governo.it), con il modulo sottoscritto dal legale rappresentante contenente una descrizione dei caratteri sportivi dell’attività e corredato dal regolamento tecnico della disciplina;
  • istruttoria del Dipartimento, che verifica la natura sportiva dell’attività ai sensi dell’art. 5, D.Lgs. n. 39/2021, con possibilità di richiedere chiarimenti e integrazioni;
  • coinvolgimento del CONI e del CIP, invitati a esprimersi sui profili di carattere tecnico e sull’eventuale volontà di procedere essi stessi al riconoscimento dell’attività (nel caso di specie, con nota del 18 marzo 2026, cui hanno fatto seguito i pareri del CONI del 9 aprile 2026 e del CIP del 13 maggio 2026);
  • adozione del Decreto da parte dell’Autorità politica delegata in materia di sport, in sede di aggiornamento annuale dell’elenco;
  • inserimento delle nuove discipline nel RASD e pubblicazione del Decreto e dei regolamenti tecnici sul sito del Dipartimento e sulla piattaforma del Registro (art. 2 del Decreto).

Le conseguenze per gli enti sportivi

Con l’inserimento delle nuove discipline nel Registro, gli enti che le praticano potranno ora richiedere l’iscrizione al RASD seguendo 2 distinti percorsi. Gli enti affiliati a un Organismo sportivo (si pensi alle realtà affiliate al CSI o allo CSEN, che hanno promosso le istanze) potranno essere iscritti secondo la procedura ordinaria di cui all’art. 6, comma 1, Regolamento, ovvero per il tramite dell’Organismo di affiliazione, che verifica la conformità dello statuto ai propri principi e attesta la corrispondenza dei dati e dei documenti trasmessi. Per gli enti non affiliati trova invece applicazione la già citata lett. b) dell’art. 6, comma 2, in base alla quale il Dipartimento verifica direttamente che l’ente:

  • svolga effettivamente attività avente natura sportiva e possegga i requisiti statutari di cui all’art. 5, comma 1, Regolamento (denominazione con indicazione della finalità sportiva dilettantistica, oggetto sociale, assenza di fini di lucro ai sensi dell’art. 8, D.Lgs. n. 36/2021, democraticità dell’ordinamento interno, obbligo di redazione dei rendiconti, devoluzione del patrimonio ai fini sportivi);
  • abbia presentato tutta la documentazione richiesta dall’art. 6, comma 1, lett. da a) a g), Regolamento (dati identificativi, atto costitutivo e statuto registrati, sede, data dello statuto vigente, oggetto sociale e attività, composizione dell’organo amministrativo, dati dei tesserati);
  • presenti tutte le condizioni di legge per l’assunzione della qualifica di ente sportivo dilettantistico.

In questi casi, non operano il requisito dell’affiliazione (art. 5, comma 1, punto (ii), lett. b)), né la verifica degli statuti da parte del Comitato permanente (art. 6, comma 4), ma l’ente deve provvedere direttamente agli adempimenti che, per gli enti affiliati, transitano dall’Organismo sportivo: la dichiarazione di avvio di almeno un’attività sportiva, didattica o formativa entro 180 giorni dalla presentazione dell’istanza e la trasmissione, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, degli aggiornamenti dei dati dell’ente e dei dati relativi all’attività svolta (art. 7, commi 2 e 3). Restano fermi i termini ordinari del procedimento: 45 giorni per l’accoglimento, il rifiuto motivato o la richiesta di integrazioni, 10 giorni per l’invio di queste ultime e il successivo silenzio-assenso decorsi ulteriori 30 giorni, con iscrizione efficace dalla data di presentazione della domanda (art. 6, commi 3 e 5). Si segnala, infine, che a decorrere dal 1° gennaio 2027 la stessa iscrizione degli enti privi di organismo affiliante troverà un espresso riconoscimento a livello normativo, avendo il D.Lgs. n. 141/2026 integrato l’art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 39/2021 con il rinvio, in mancanza di un organismo affiliante, alle modalità stabilite nel provvedimento di cui all’art. 11 (ossia il Regolamento del Registro).

Ottenuta l’iscrizione, gli enti che praticano le nuove discipline potranno accedere alle agevolazioni tipiche del comparto: dalla decommercializzazione dei corrispettivi specifici di cui all’art. 148, comma 3, TUIR, al regime forfetario della Legge n. 398/1991, dall’esclusione da IVA prevista dall’art. 4, Decreto IVA, per le prestazioni rese nei confronti di associati e fino alla disciplina dei compensi di lavoro sportivo di cui agli artt. 25 ss., D.Lgs. n. 36/2021, con la soglia di 15.000 euro non imponibile ai fini IRPEF.

Appare peraltro ragionevole ritenere che il riconoscimento della natura sportiva non produca effetti retroattivi, considerato che l’iscrizione ha efficacia dalla data di presentazione della relativa domanda: le posizioni pregresse degli enti che già praticavano tali attività restano, pertanto, da valutare secondo le regole previgenti. Sul punto sarebbe auspicabile una conferma ufficiale.

Trattandosi, come espressamente indicato nelle premesse, di un “primo elenco”, è lecito attendersi che il meccanismo di aggiornamento annuale previsto dall’art. 5, D.Lgs. n. 39/2021, venga ora attivato con maggiore regolarità. Gli enti che praticano attività non ancora riconosciute e che intendono accedere al RASD dovranno quindi muoversi per tempo, verificando in primo luogo il possesso delle soglie dimensionali richieste dalla procedura (eventualmente aggregandosi attraverso un Ente di promozione sportiva) e predisponendo un regolamento tecnico idoneo a dimostrare la riconducibilità dell’attività alla nozione di sport di cui al D.Lgs. n. 36/2021.

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