La risposta a interpello n. 109/2026 affronta il tema dell’esenzione dall’imposta sulle successioni nel trasferimento mortis causa di partecipazioni societarie, concentrandosi sul requisito dell’acquisizione o integrazione del controllo societario e sulla possibilità di cumulare quote detenute in comunione indivisa con partecipazioni già possedute individualmente dagli eredi.
Con la risposta a interpello n. 109 del 26 maggio 2026, l’Agenzia delle Entrate è stata chiamata a esprimersi in merito all’applicabilità dell’esenzione dall’imposta sulle successioni di cui all’art. 3, comma 4-ter, D.Lgs. n. 346/1990 (di seguito “TUSD”), nell’ambito del trasferimento mortis causa di una partecipazione rappresentativa del 35% del capitale di una società immobiliare, a titolo di comunione indivisa, alla moglie e alle 2 figlie del de cuius. Nel caso di specie, le aventi causa erano già titolari in proprio di partecipazioni nella medesima società: la moglie deteneva il 35% del capitale sociale, mentre le 2 figlie erano titolari, ciascuna, di una quota pari al 15%.
I quesiti interpretativi posti all’Amministrazione finanziaria sono 2: in primis, è stato chiesto se, nella fattispecie rappresentata, il trasferimento delle quote oggetto della successione configuri l’acquisizione del controllo o l’integrazione di un controllo già esistente, come richiesto dalla formulazione dell’art. 3, comma 4-ter, TUSD, risultante dalle modifiche apportate dall’art. 1, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 139/2024, in attuazione della Riforma fiscale. In secondo luogo, è stata posta la questione relativa alla natura immobiliare della società le cui partecipazioni sono oggetto di trasferimento, riproponendo la vexata quaestio concernente la spettanza dell’agevolazione con riguardo alle c.d. società “senza impresa” o di mero godimento.
L’Agenzia delle Entrate ha negato l’applicabilità dell’esenzione, ritenendo che ai fini della verifica del requisito del controllo le quote detenute a titolo di comproprietà non possano essere cumulate con quelle detenute individualmente dagli stessi coeredi. Le conclusioni a cui giunge l’Amministrazione finanziaria appaiono condivisibili e trovano il proprio fondamento in una lettura rigorosa — e coerente con la struttura civilistica dell’istituto — della nozione di controllo di diritto ex art. 2359, comma 1, n. 1), c.c..
L’art. 3, comma 4-ter, TUSD, nella formulazione introdotta dal D.Lgs. n. 139/2024, dispone che «I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all’imposta». Con riferimento specifico alle quote sociali e alle azioni emesse dai soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lett. a), TUIR, la norma agevolativa prevede che il beneficio spetta «limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito il controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile o integrato un controllo già esistente».
Rispetto al testo previgente, il D.Lgs. n. 139/2024 ha introdotto due significative novità. Da un lato, la locuzione «o integrato un controllo già esistente», che ha esplicitato — eliminando ogni dubbio — la possibilità di applicare l’esenzione anche ai trasferimenti di partecipazioni che, pur non conferendo di per sé il controllo, incrementino una partecipazione già di controllo dell’avente causa. Dall’altro, la nuova disciplina ha nettamente distinto il regime delle partecipazioni in società di capitali — per le quali il beneficio è condizionato al mantenimento del controllo per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento — da quello delle aziende o rami di aziende, sgomberando il campo – secondo alcuni – dai dubbi sorti sotto la previgente formulazione circa la necessità, anche per i trasferimenti di partecipazioni, del requisito dell’esercizio dell’attività d’impresa, seppur in via “mediata”.
Quanto alla condizione del mantenimento del controllo, la norma stabilisce che gli aventi causa devono rendere, contestualmente alla dichiarazione di successione o all’atto di donazione ovvero al patto di famiglia, apposita dichiarazione di impegno alla detenzione del controllo, pena la decadenza dall’agevolazione.
Nella soluzione interpretativa prospettata all’Amministrazione, il contribuente ha sostenuto che il requisito del controllo dovesse essere verificato sommando la quota del 35% trasferita mortis causa in comunione indivisa alle quote già detenute individualmente dagli eredi (65% complessivo), con la conseguenza che il trasferimento avrebbe integrato un “controllo già esistente” in capo agli aventi causa.
A supporto di tale tesi il contribuente ha richiamato la sentenza n. 18732 del 9 luglio 2024 della Corte di Cassazione, nella quale si legge che «la presenza di una comunione ereditaria non impedisce certamente il controllo della società da parte dei detentori delle quote» e che la norma «non richiede una corrispondenza soggettiva perfetta (comunione ereditaria di azioni e singoli soci nel caso in giudizio)».
La tesi del contribuente si fondava, in estrema sintesi, su 2 assi argomentativi:
- la nuova locuzione “controllo già esistente” sarebbe stata introdotta proprio per ricomprendere il caso di coeredi che, complessivamente considerati, già controllavano la società, a prescindere dalla diversa base soggettiva delle singole partecipazioni;
- la giurisprudenza di legittimità avrebbe ammesso la rilevanza della comunione ereditaria ai fini del computo del controllo, senza richiedere coincidenza soggettiva perfetta tra i titolari delle quote in comproprietà e i titolari delle quote individuali.
L’Agenzia delle Entrate, nel negare la spettanza dell’esenzione, ha ribadito con chiarezza la propria posizione sistematica in materia. Muovendo dalla definizione di “controllo di diritto” dettata dall’art. 2359, comma 1, n. 1), c.c. — che lo identifica nella disponibilità «della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria» — l’Amministrazione ha affermato che il beneficio fiscale è condizionato al fatto che il trasferimento della partecipazione consenta al beneficiario di esercitare in concreto tale maggioranza, non soltanto formalmente di detenere una quota che, sommata ad altre, vi si avvicini.
La risposta conferma, richiamando la consolidata prassi dell’Agenzia sul punto (circolari n. 11/E/2007, n. 3/E/2008, n. 18/E/2013 e la risoluzione n. 75/E/2010), che, nell’ipotesi in cui il trasferimento della partecipazione di controllo avvenga a favore di più discendenti in regime di comproprietà, l’agevolazione è riconosciuta purché (e perché) i beneficiari esercitino il controllo per il tramite del rappresentante comune, nominato ai sensi degli artt. 1105 e 1106, c.c., a maggioranza dei comproprietari. Tale soluzione trova il proprio fondamento negli artt. 2347 (per le azioni) e 2468 (per le quote) c.c., secondo cui i diritti dei comproprietari vengono esercitati unitariamente attraverso un rappresentante comune.
Diverso è, tuttavia, il caso in cui si voglia procedere al cumulo tra quote detenute in comproprietà e quote detenute individualmente dai medesimi soggetti: qui non è più in discussione il meccanismo di esercizio unitario del voto attraverso il rappresentante comune, ma si tenta di sommare situazioni giuridicamente distinte — la comunione e la proprietà esclusiva — per costruire artificialmente una maggioranza che non è riconducibile ad alcun unitario centro decisionale. Con la risoluzione n. 75/E/2010, confermata dalla risposta a interpello n. 155/2020, l’Amministrazione ha chiarito che, ai fini della verifica del requisito del controllo, «non è possibile procedere al computo unitario delle partecipazioni detenute da diversi aventi causa quando le stesse siano riconducibili a distinte situazioni giuridiche». La comunione di una partecipazione societaria — sia essa una quota di S.r.l. o un pacchetto azionario — genera, infatti, una situazione giuridica in cui la titolarità del diritto è soggettivamente plurima ma oggettivamente unitaria: la partecipazione rimane un’entità indivisibile, e i diritti che da essa scaturiscono sono esercitati non già da ciascuno dei comproprietari pro quota, ma da un rappresentante comune che si esprime come unico interlocutore della società.
La Corte di Cassazione, nelle sentenze n. 6591 e n. 7429, entrambe del marzo 2021, ha condiviso tale impostazione, affermando che se la partecipazione è frazionata tra più discendenti l’agevolazione spetta esclusivamente per l’attribuzione che consenta l’acquisizione o l’integrazione del controllo da parte del singolo discendente, mentre se il trasferimento avviene in comproprietà il beneficio è riconosciuto ove l’attribuzione consenta ai discendenti in comproprietà di acquisire o detenere il controllo societario.
Da ultimo, la risposta lascia aperta — perché assorbita dalla questione del controllo — la vexata quaestio relativa alla spettanza dell’esenzione con riguardo alle partecipazioni in società immobiliari o di mero godimento. Il dubbio rimane rilevante nella prassi professionale, soprattutto dopo le modifiche del D.Lgs. n. 139/2024, che ha distinto nettamente il regime delle partecipazioni da quello delle aziende: la questione se il requisito dell’esercizio dell’attività d’impresa continui a rilevare in qualche misura anche per il trasferimento di partecipazioni in società di capitali, ovvero se il nuovo testo l’abbia definitivamente espunto, merita un chiarimento che l’interpello in esame non ha consentito di rendere.
