Trust: il beneficiario non può pretendere la liquidazione anticipata della propria quota

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 12518 del 4 maggio 2026, ha affermato che il beneficiario di un trust non vanta un diritto incondizionato alla liquidazione anticipata della propria quota, quando l’atto istitutivo stabilisce una durata determinata e attribuisce al trustee soltanto un potere discrezionale di anticipazione. La cessazione anticipata e la distribuzione del fondo, ove subordinate dalla legge regolatrice al consenso di tutti i beneficiari, non possono essere ottenute su iniziativa di alcuni soltanto. In assenza di una norma inderogabile incompatibile con il trust deed, prevale la disciplina dell’atto istitutivo.

La vicenda in esame trae origine da un trust istituito nel 2012 per la durata di 25 anni e regolato dalla Legge di Jersey. I disponenti coincidevano con i beneficiari e nel fondo era stata conferita una partecipazione in una società di persone che, a seguito di alienazione, consentiva al trustee di distribuire a ciascun beneficiario 800.000 euro, trattenendo la residua liquidità nel fondo in trust. Alcuni beneficiari avevano chiesto, quindi, il pagamento della parte restante, sostenendo che, secondo il diritto di Jersey, ciascuno potesse ottenere la devoluzione anticipata della quota di propria spettanza. Il trustee aveva contestato tale richiesta, rilevando che l’atto istitutivo non attribuiva un diritto individuale alla liquidazione anticipata e che un altro beneficiario aveva manifestato il proprio dissenso.

Seguiva il giudizio dinanzi al Tribunale di Milano, che respingeva la domanda; successivamente, la Corte d’Appello confermava la decisione, escludendo un diritto individuale alla liquidazione prima della scadenza. I beneficiari proponevano ricorso per Cassazione, lamentando la violazione del principio iura novit curia, dell’art. 345, c.p.c.,e dell’art. 14, Legge n. 218/1995, per la mancata ammissione in appello di documenti sul contenuto della legge straniera. Nello specifico, essi ritenevano che tali atti non costituissero nuove prove, ma contenessero fonti e argomentazioni utili alla ricostruzione del diritto di Jersey applicabile al trust. Con il secondo motivo, che investiva il nucleo sostanziale della controversia, i ricorrenti sostenevano di essere titolari di un “diritto incondizionato” alla liquidazione anticipata della propria quota, in quanto essi erano già individuati e la singola quota era determinabile, per cui il diritto di Jersey avrebbe consentito al singolo di ottenere la distribuzione della parte di propria spettanza prima della scadenza, anche in assenza del consenso degli altri beneficiari.

Ebbene, la Cassazione ha respinto tale ricostruzione, muovendo dal contenuto dell’atto istitutivo. Il trust aveva una durata espressamente fissata in 25 anni e prevedeva la suddivisione del fondo soltanto al termine; inoltre, i beneficiari non potevano esercitare i diritti attribuiti oltre i limiti stabiliti dal trust deed. Nel corso della durata del vincolo era contemplata soltanto la possibilità che il trustee, con il consenso del garante, effettuasse anticipazioni di somme o beni. Tale previsione attribuiva, quindi, al trustee una facoltà discrezionale, senza riconoscere ai beneficiari un diritto di credito immediatamente esigibile. Neppure le somme già distribuite potevano essere invocate come prova dell’esistenza di un diritto alla liquidazione integrale, trattandosi di anticipazioni espressamente consentite dall’atto istitutivo e pienamente compatibili con la permanenza del trust sino alla scadenza.

Le conclusioni rassegnate trovavano ulteriore conferma nell’art. 43, par. 3, Jersey Trust Law 1984, nel testo applicabile ratione temporis, secondo cui i beneficiari possono ottenere la cessazione anticipata del trust e la distribuzione del fondo soltanto quando tutti siano esistenti, individuati e concordi. Secondo la Cassazione, il collegamento normativo tra cessazione del trust e distribuzione dei beni escludeva che alcuni beneficiari potessero conseguire la liquidazione della propria quota, lasciando proseguire il vincolo per gli altri. Nel caso di specie, il dissenso espresso da uno dei beneficiari impediva, pertanto, di ravvisare quella volontà unanime richiesta dalla Legge di Jersey. Né il precedente “Saunders v Vautier”, né i pareri legali prodotti dai ricorrenti erano idonei a dimostrare, nella specifica fattispecie, l’esistenza di un diritto pacifico e incondizionato alla liquidazione anticipata.

Assumeva rilievo decisivo anche la clausola del trust deed secondo cui, in caso di contrasto tra l’atto istitutivo e disposizioni non inderogabili della legge regolatrice, prevaleva il primo. Per superare la disciplina negoziale, che fissava la durata del trust e non attribuiva al singolo beneficiario un diritto alla liquidazione anticipata, i ricorrenti avrebbero dovuto indicare una norma imperativa del diritto di Jersey incompatibile con tali previsioni. Tale norma non è stata individuata e quindi, una volta esclusa l’esistenza del diritto incondizionato alla devoluzione, la Cassazione ha ritenuto prive di autonoma rilevanza anche le ulteriori censure con cui si sostenevano l’agevole divisibilità della quota e la possibilità di prosecuzione parziale del trust, entrambe logicamente subordinate al riconoscimento del diritto alla separazione e alla distribuzione della parte spettante.

In definitiva, la pronuncia ribadisce che la posizione del beneficiario deve essere ricostruita prima di tutto sulla base dell’atto istitutivo, in combinato disposto con le norme inderogabili della legge regolatrice. La coincidenza tra disponenti e beneficiari, la trasformazione del fondo in liquidità e le precedenti anticipazioni non sono elementi sufficienti a rendere immediatamente esigibile la quota. Sul piano operativo, occorre verificare con particolare attenzione la durata del trust, il momento previsto per la distribuzione finale, i poteri del trustee, le condizioni delle anticipazioni e le modalità di cessazione anticipata. In mancanza di una clausola attributiva di un diritto attuale alla devoluzione o di una norma imperativa contraria, il beneficiario resta assoggettato al programma delineato dal trust deed sino alla scadenza o alla cessazione anticipata disposta secondo la legge regolatrice e lo stesso atto istitutivo.

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