Termini dichiarativi del periodo ante-liquidazione per le SdP

Diversamente da quanto accade per le società di capitali le società di persone non sono obbligate a ricorrere alla procedura formale di liquidazione.

Le società di capitali e le società di persone, che non scelgono la via “alternativa”, devono distinguere il periodo ante liquidazione dal periodo liquidatorio. Per il primo sarà necessario determinare il reddito con le regole ordinarie e presentare la relativa dichiarazione dei redditi entro l’ultimo giorno del nono mese successivo alla data in cui ha effetto la liquidazione.

In merito al periodo liquidatorio, il reddito della frazione di esercizio in cui ha effetto la liquidazione e dei periodi successivi è determinato in via provvisoria sulla base del bilancio redatto ai fini civilistici (il periodo di imposta è unico); nei periodi intermedi si dovranno predisporre singole dichiarazioni e presentarle nei termini ordinari  (i redditi dei periodi intermedi sono da intendersi come provvisori tranne il caso in cui la liquidazione si protragga per più di 3 esercizi, in tal caso i redditi relativi agli esercizi intermedi divengono definitivi).

Ai fini del calcolo del corretto periodo ante e post liquidazione è essenziale determinare la data di efficacia della liquidazione, che, per le società di capitali, varia a seconda della causa di scioglimento; infatti, essa può essere rappresentata dalla:

  • data di iscrizione nel Registro imprese della dichiarazione degli amministratori;
  • data di iscrizione nel Registro delle imprese della delibera assembleare di messa in liquidazione della società;
  • data prevista dall’atto costitutivo o dallo statuto;
  • data di iscrizione del decreto del tribunale che accerta il verificarsi di una causa di scioglimento.

Le società di persone possono liberamente scegliere di prevedere nell’atto costitutivo apposite modalità di scioglimento. Generalmente l’inizio della liquidazione coincide con la data di iscrizione della delibera nel Registro delle imprese.

La disciplina riguardante gli adempimenti dichiarativi della liquidazione di società è contenuta nell’articolo 5 del D.P.R. 322/1998, secondo cui nell’anno in cui la società di persone viene posta in liquidazione – laddove si scelga di seguire la formale procedura di liquidazione – si generano due periodi d’imposta con conseguente duplicazione degli obblighi dichiarativi:

  • il primo ante liquidazione, che inizia dal 1° gennaio e termina con la data di effetto della liquidazione;
  • il secondo post liquidazione, che inizia dalla predetta data di effetto della liquidazione e termina con il 31 dicembre dello stesso anno.

Per il periodo ante liquidazione, il liquidatore, o il legale rappresentante della società, deve presentare le dichiarazioni dei redditi e dell’Irap del periodo entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello in cui si determinano gli effetti dello scioglimento, esclusivamente utilizzando la modalità telematica.

Per quanto riguarda i modelli da utilizzare:

  • per il periodo d’imposta ante-liquidazione, deve essere utilizzata la vecchia modulistica, relativa all’anno precedente a quello di effetto della liquidazione (quindi se la liquidazione ha effetto dal 10 aprile 2016 vanno utilizzati i modelli Unico e Irap 2016);
  • per i periodi d’imposta successivi che si chiudono il 31 dicembre di ogni anno, deve essere utilizzata la nuova modulistica.

Infine, si ricorda che ai fini Iva si rendono applicabili sempre i termini ordinari, tuttavia, a far data dal 2017 (anno di imposta 2016) la dichiarazione potrà essere presentata solo in via autonoma entro il 28 febbraio.

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