Sul concetto di azienda nell’ambito della cessione

È spesso controverso, nell’ambito delle operazioni di cessione e di conferimento di beni, distinguere in modo chiaro le fattispecie nelle quali si configura un trasferimento di un’azienda (o di un ramo d’azienda) da quelle in cui il trasferimento ha invece per oggetto un complesso di beni atomisticamente considerati in quanto non funzionali nel loro insieme a rappresentare lo strumento destinato all’esercizio di una attività economica di impresa (l’azienda).

Di recente, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sentenza n. 1812/5/18 del 19.04.2018, nel confermare il giudizio di primo grado, ha affrontato il caso della cessione della proprietà superficiaria di un impianto fotovoltaico realizzato sul lastrico di un fabbricato industriale, completo di accessori ed impianti idonei all’allacciamento alla rete elettrica, con titolarità della convenzione con il Gestore dei servizi energetici.

Le parti, in atti, avevano espressamente convenuto che si trattasse di cessione di un immobile non abitativo, ed avevano quindi assoggettato la cessione ad Iva, imposta di registro in misura fissa, ed imposte ipo-catastali proporzionali.

L’Ufficio delle Entrate aveva invece contestato la configurazione di una cessione di azienda, nel presupposto che non si trattasse solo del trasferimento di un singolo bene, bensì di un complesso unitario composto da attrezzature, diritti e benefici rivenienti dalla titolarità della convenzione con il Gestore dei servizi energetici; aveva di conseguenza accertato un maggior valore venale dell’azienda trasferita, inclusivo del valore dell’avviamento, ed infine assoggettato l’atto ad imposta di registro proporzionale.

Per la nozione civilistica di azienda occorre come noto riferirsi all’articolo 2555 cod. civ., ai sensi del quale è azienda “il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”.

Nel definire l’azienda, la dottrina e la giurisprudenza hanno in particolare evidenziato la concorrenza quantomeno di due elementi fondamentali:

  • un elemento oggettivo: il complesso di beni;
  • un elemento finalistico: l’organizzazione.

Quest’ultimo, in particolare, si sostanzia nell’opera dall’imprenditore volta a realizzare, partendo da un insieme di beni e di risorse di diversa natura, uno strumento idoneo all’esercizio di un’attività economica d’impresa.

L’organizzazione è perciò un carattere distintivo dell’azienda e va intesa come la destinazione strumentale dei beni al compimento di una attività economica, la quale si distingue dal mero godimento statico dei frutti prodotti dai beni, come pure dal solo compimento di occasionali atti di disposizione del patrimonio.

C’è allora organizzazione dove si realizza una relazione sistematica tra i beni e le risorse impiegate che rende beni e risorse non più valevoli e visibili nella loro individualità, bensì nel loro complesso unitario, insieme ad altri elementi, ad altre risorse e ad altri rapporti giuridici, tutti tesi a fungere da strumento per conseguire il fine economico dell’imprenditore.

Ed è proprio per via dell’assenza, nel caso di specie, dell’elemento organizzativo, che la CTR Lombardia ha confermato la sentenza di primo grado.

Ha infatti colto nell’oggetto del contratto, e nella volontà delle parti contraenti, il trasferimento di un impianto che, seppure sofisticato, non necessita per il suo funzionamento e per la produzione dei suoi frutti, di alcun intervento organizzativo che conferisca agli impianti stessi una dimensione unitaria che vada oltre quella tecnicamente implicita nel loro stesso funzionamento.

Non avendo ritenuto sussistente l’elemento indispensabile dell’organizzazione, la CTR Lombardia ha perciò ritenuto corretta la qualificazione fornita in atti dalle parti all’oggetto della cessione, escludendo che potesse configurarsi un’azienda.

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