Realizzo controllato condizionato dalla residenza

Il regime del realizzo controllato che contraddistingue le operazioni di scambio di partecipazioni effettuate tramite conferimento trova applicazione solo quando sia la conferitaria che il soggetto scambiato sono società di capitali residenti.

L’importante chiarimento è contenuto nella risoluzione AdE 43 di ieri.

È noto che l’operazione di scambio di partecipazione mediante conferimento è regolata, ai fini delle imposte sui redditi, dal comma 2 dell’articolo 177 del Tuir.

La disposizione prevede che le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in società, mediante i quali la società conferitaria

  • acquisisce il controllo di un’altra società (c.d. “scambiata”) ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1), cod. civ., ovvero
  • incrementa (in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario) la percentuale di controllo,

sono valutate, ai fini della determinazione del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento”.

Non emerge, quindi, alcuna materia imponibile (plusvalenza) in capo al conferente quando il valore di iscrizione della partecipazione e, pertanto, l’incremento di patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria, riconducibile al singolo conferimento, risulta pari all’ultimo valore fiscale – presso ciascun soggetto conferente – della partecipazione conferita (c.d. “neutralità indotta”).

Gli effetti fiscali, pertanto, dipendono dal comportamento contabile adottato dalla società conferitaria; da qui deriva la denominazione “realizzo controllato”.

Nel caso oggetto della risoluzione di ieri una società di capitali residente (ALFA) intendeva conferire a valori di libro GAMMA Ltd in BETA Ltd – due società di diritto inglese e residenti in Inghilterra controllate al 100% -, per poi procedere alla fusione tra le due società.

Atteso che il comma 2 dell’articolo 177 del Tuir non prevede il requisito della residenza, nel territorio dello Stato Italiano, dei soggetti interessati all’operazione, ALFA ha richiesto all’Amministrazione finanziaria se nello scambio prospettato poteva trovare applicazione la modalità di determinazione controllata della plusvalenza.

Nel rispondere al quesito l’Agenzia ha ritenuto applicabili le stesse condizioni di ordine soggettivo individuate dal comma 1 dell’articolo 177, riguardante la permuta di partecipazioni, nonostante il comma 2 non ne faccia menzione.

Ciò in ragione del fatto che la norma del Tuir disciplina lo scambio di partecipazioni nel suo insieme, che può avvenire con due diverse modalità, permuta e conferimento.

Ne deriva che, ai fini dell’applicazione del regime del realizzo controllato, sia la società acquirente/conferitaria sia la società acquistata/scambiata devono essere società di capitali residenti.

Lo scambio prospettato da ALFA, non rispettando la condizione soggettiva, va assoggettato alla regola generale di cui all’articolo 9 del Tuir.

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