Quando l’approccio sostanzialistico dell’Agenzia crea incertezze nella scissione

Nel corso degli ultimi anni, in tema di scissione societaria, si è assistito a diversi casi in cui l’Agenzia, rivedendo precedenti posizioni sostenute, ha adottato un nuovo approccio che, nella maggior parte dei casi, è risultato maggiormente conforme ad un principio sostanzialistico.

Infatti, l’Ufficio ha abbandonato alcuni criteri forfettari e, quindi, per ovvi motivi, imprecisi, per orientarsi verso nuovi criteri più aderenti alla sostanza, ma che determinano maggiori profili di incertezza in capo al contribuente.

Un primo esempio è rappresentato dalla ripartizione del costo fiscalmente riconosciuto del socio nella società scissa tra la stessa società e le società beneficiarie.

È banale, infatti, osservare che, se il costo fiscalmente riconosciuto della società scindenda Alfa è pari a 100, la somma dei costi fiscalmente riconosciuti della scissa Alfa e della beneficiaria Beta non può che essere pari a 100. Il problema, tuttavia, è quello di ripartire questo valore tra le due società.

Sul tema la circolare 98/E/2000 e la circolare 6/E/2006 avevano previsto che la ripartizione dovesse avvenire in proporzione ai patrimoni contabili.

Si trattava, senza ombra di dubbio, di un approccio grossolano e che poteva dar luogo a manovre abusive. Poteva, infatti, ben accadere che il contribuente riuscisse a pilotare la ripartizione del costo fiscalmente riconosciuto in modo da assegnarlo prevalentemente alla beneficiaria o lasciarlo prevalentemente alla scissa in modo da minimizzare un eventuale plusvalenza in ipotesi di successiva cessione.

Ad esempio, si pensi al caso di una società operativa destinata ad una successiva vendita dove i soci hanno rivalutato a pagamento le partecipazioni. La società avrebbe potuto implementare una scissione comportante una sensibile riduzione del valore economico della stessa a fronte di una modestissima riduzione del costo fiscalmente riconosciuto dei soci nella scissa.

Potrebbe essere il caso di uno spin off immobiliare con attribuzione alla beneficiaria di un contratto di leasing immobiliare prossimo al riscatto, la cui unica evidenza contabile può essere un risconto attivo di euro 10.000.

Ebbene, ripartendo il costo fiscalmente riconosciuto in proporzione al patrimonio contabile, di fatto si riuscirebbe a preservare sostanzialmente l’intero costo rivalutato in capo alla scissa oggetto di alienazione.

La questione è stata risolta dalla risoluzione 52/E/2015; con essa l’Agenzia ha mutato il proprio orientamento affermando che la ripartizione non va più effettuata in proporzione ai patrimoni contabili bensì in proporzione ai patrimoni effettivi. Dal punto di vista concettuale il nuovo approccio è indiscutibile in quanto:

  • maggiormente corretto sul piano della sostanza;
  • utile ad evitare effetti distorsivi che portino a situazioni di abuso.

Non vi è dubbio, tuttavia, che tale impostazione complica la vita al contribuente, in quanto lo stesso dovrà discutere con l’Agenzia delle Entrate in merito alla questione del valore di mercato delle società coinvolte, quando, lo ricordiamo, nelle operazioni di scissioni la presenza della perizia di stima è oltremodo rara.

Un ulteriore esempio di approccio sostanzialistico dell’Agenzia è rappresentato dalla recente circolare 31/E/2022, già commentata in precedenti interventi, la quale ha affermato che, in ipotesi di scissione a vantaggio di beneficiaria già esistente con assegnazione di perdite fiscali, il test di vitalità non deve più essere operato in relazione alla società scissa nel suo complesso, bensì in relazione al patrimonio trasferito.

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