Quando il conferimento di azienda non è fiscalmente neutro

Come noto, l’articolo 176 Tuir prevede che il conferimento di azienda operata tra soggetti che lavorano come imprenditori commerciali risulta fiscalmente neutro.

Peraltro, il comma 2 estende la neutralità anche al caso in cui il conferente o il conferitario sia un soggetto non residente, qualora il conferimento abbia ad oggetto aziende situate nel territorio dello Stato.

La questione può essere sintetizzata in alcune tabelle.

Tabella 1)
CONFERENTE AZIENDA CONFERITARIO NEUTRALITÀ FISCALE RIFERIMENTO
Italia Italia Ue requisiti Si Articolo 179, comma 2, Tuir
Italia Italia Ue senza requisiti Si Articolo 176, comma 2, Tuir
Ue requisiti Italia Ue requisiti SI Articolo 179, comma 2, Tuir
Ue (no req.) Italia Italia SI Articolo 176, comma 2, Tuir

Nella tabella n. 1 proponiamo il caso in cui il conferente o il conferitario siano residenti in Italia o in un Paese Ue.

Si fa riferimento anche al soddisfacimento di requisiti previsti dalla Direttiva che, tuttavia, essendo ininfluenti ai fini della nostra analisi, non sono oggetto di approfondimento.

L’elemento comune è rappresentato dal fatto che l’azienda, essendo collocata in Italia, rende il conferimento fiscalmente neutro.

Questo principio vale anche nel caso in cui uno dei due soggetti coinvolti sia extracomunitario: si veda la tabella successiva n. 2.

Tabella 2)
CONFERENTE AZIENDA CONFERITARIO NEUTRALITÀ RIFERIMENTO
Italia Italia Extra Ue Si Articolo 176, comma 2, Tuir
Extra ue Italia Italia Si Articolo 176, comma 2, Tuir
Extra ue Italia Extra Ue Si Articolo 176, comma 2, Tuir

Il discorso, tuttavia, cambia se l’azienda è collocata in un Paese estero. Si veda, al riguardo, la tabella n. 3.

Tabella 3)
CONFERENTE AZIENDA CONFERITARIO NEUTRALITÀ RIFERIMENTO
Italia Ue Italia Si Articolo 176, comma 1, Tuir
Italia Extra Ue Italia Si Articolo 176, comma 1, Tuir
Italia Ue Ue requisiti No Articolo 179, comma 5, Tuir, con riconoscimento di notional tax credit
Italia Ue Ue no requisiti No Articolo 9, comma 5, Tuir
Italia Ue Extra Ue No Articolo 9, comma 5, Tuir
Italia Extra Ue Ue requisiti No Articolo 9, comma 5, Tuir
Italia Extra Ue Ue no requisiti No Articolo 9, comma 5, Tuir
Italia Extra Ue Extra Ue No Articolo 9, comma 5, Tuir
Estero Estero Italia Nessun presupposto imponibile
Estero Estero Estero Nessun presupposto imponibile

Come si evince dalla tabella n. 3, il fatto che l’azienda sia situata all’estero rende generalmente realizzativa l’operazione.

Ad esempio, si pensi al caso in cui un soggetto residente in Italia conferisca una azienda situata all’estero in un soggetto estero.

È evidente che l’azienda esce in questo caso dalla sfera impositiva in Italia. Prima del conferimento, infatti, la stessa era trattata come una stabile organizzazione in Italia e quindi la sua contabilità confluiva in quella della casa madre italiana. A seguito del conferimento, tuttavia, tale circostanza viene meno.

Affinché la stabile organizzazione estera non fuoriesca dal regime impositivo italiano, infatti, è necessario che il conferitario sia collocata in Italia.

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