Non occorre il consenso unanime dei soci nella scissione “totale estrema”

Un’interessante pronuncia è stata emessa dal Tribunale di Milano (Rg. 20283-1/2020) nell’ambito di un procedimento cautelare in materia di scissione societaria.

In particolare, il progetto di scissione controverso prevedeva, nel caso di specie, che l’operazione di scissione si realizzasse mediante l’estinzione della società scissa e la costituzione di quattro nuove società beneficiarie, le cui quote di partecipazione erano destinate ad essere assegnate rispettivamente a ciascuno dei quattro soci della scissa; in esito dell’operazione progettata, quindi, si addiveniva all’estinzione della società scissa, e alla costituzione di quattro nuove beneficiarie, ciascuna a sua volta partecipata esclusivamente da uno solo dei quattro soci della scissa.

Si trattava perciò di quella che nella prassi viene indicata con il termine di scissione totale non proporzionale “estrema” (dove l’appellativo “estrema” discende proprio dalla particolarità che nessuno dei soci è assegnatario, o rimarrà titolare, di partecipazioni della scissa, bensì ciascuno di essi diventerà unico socio di una delle società beneficiarie).

Il tema controverso verteva sul fatto che la scissione in questione era stata approvata senza il consenso unanime dei soci, sicché uno di essi, ritenendosi leso nei propri diritti dagli esiti dell’operazione, aveva domandato al Tribunale di Milano la sospensione della delibera, sostenendo che questa sarebbe stata assunta in violazione dell’articolo 2506, comma 2, cod. civ..

Infatti, ai sensi del citato comma 2, secondo periodo, è consentito “per consenso unanime” che ad alcuni soci “non vengano attribuite azioni o quote di una delle società beneficiarie della scissione, ma azioni o quote della società scissa”.

La tesi dell’attore non è stata tuttavia ritenuta condivisibile dal Tribunale di Milano.

Ed è interessante notare il percorso argomentativo della decisione in commento.

In particolare, il Tribunale ha ritenuto che l’eccezione sollevata dall’attore si fondava sulla equiparazione della fattispecie in questione – che ricordiamo è una scissione totale non proporzionale “estrema” – con quella regolata dal succitato secondo periodo dell’articolo 2506, comma 2, cod. civ..

Invece, secondo il Tribunale, la norma appena citata si riferisce ad un diverso caso di scissione, che non si realizza in modo “totale”, ossia con l’estinzione della società scissa, bensì in modo “parziale” e “asimmetrico” (ovvero, senza che tutti i soci ricevano partecipazioni in tutte le società beneficiarie, bensì taluni vedano accrescere le rispettive partecipazioni della scissa).

E proprio perché nel caso in questione si trattava invece di una scissione “totale”, si ha che essa determina, secondo i Giudici milanesi, una “definitiva separazione della compagine” (da cui, appunto, l’aggettivo “estrema”) che rende non applicabile per via analogica la disciplina che richiede il consenso unanime dei soci, il quale risulta invece prescritto specificamente per il caso della scissione “parziale” e “asimmetrica” (quella, appunto, regolata dal secondo periodo dell’articolo 2506, comma 2, cod. civ.).

Nella scissione “parziale” e “asimmetrica”, come detto, alcuni soci non ricevono partecipazioni al capitale delle beneficiarie, bensì vedono incrementare il loro peso nella società scissa.

Secondo il Tribunale di Milano, quindi, solo in questa circostanza – e non quando la scissione è “totale” – si può incorrere nel rischio che si realizzi una distribuzione asimmetrica di attività e passività latenti nella società scissa: rischio che non sarebbe presente nel diverso caso della scissione “totale”, per il semplice fatto che la società scissa si estingue.

Il Tribunale di Milano aggiunge infine un’ulteriore considerazione interessante: la norma di cui al secondo periodo dell’articolo 2506, comma 2, cod. civ. ha carattere derogatorio dal principio generale di maggioranza che regola la vita della società, e ciò ne escluderebbe alla radice ogni interpretazione di tipo estensivo o analogico.

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