L’esatta indicazione dei beni nella scissione

L’articolo 2506 bis, cod. civ., prevede che il progetto di scissione debba contenere “l’esatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare a ciascuna delle società beneficiarie”.

Ovviamente, gli elementi patrimoniali sono le poste dell’attivo e del passivo. Un problema che si pone in capo agli operatori è di soddisfare il requisito della “esatta descrizione”. Ciò in quanto se sussistono dubbi in merito al trasferimento di una posta, la norma prevede una disciplina che ha un chiaro carattere sanzionatorio per la società e tutelante per i terzi. È previsto, infatti, che “se la destinazione di un elemento dell’attivo non è desumibile dal progetto, esso, nell’ipotesi di assegnazione dell’intero patrimonio della società scissa, è ripartito tra le società beneficiarie in proporzione della quota del patrimonio netto assegnato a ciascuna di esse, così come valutato ai fini della determinazione del rapporto di cambio; se l’assegnazione del patrimonio della società è solo parziale, tale elemento rimane in capo alla società trasferente”.

In caso di scissione parziale, il bene non passa, mentre in caso di scissione totale, dovendo per forza di cose passare, il trasferimento avviene in proporzione ai patrimoni economici assegnati alle varie beneficiarie.

In caso di passività, la conseguenza di una imprecisa indicazione è sanzionata con una responsabilità in solido delle società coinvolte. È, infatti, previsto che, “degli elementi del passivo, la cui destinazione non è desumibile dal progetto, rispondono in solido, nel primo caso [scissione totale], le società beneficiarie, nel secondo [scissione parziale] la società scissa e le società beneficiarie. La responsabilità solidale è limitata al valore effettivo del patrimonio netto attribuito a ciascuna società beneficiaria”.

L’esatta descrizione degli elementi dell’attivo e del passivo non comporta necessariamente una indicazione dei valori contabili. Non vi è ombra di dubbio che una indicazione nel progetto di scissione del seguente tenore:sono assegnati alla società beneficiaria tutti gli immobili detenuti dalla scindenda a titolo di proprietà o in forza di contratto di leasingnon lasci dubbio alcuno che si tratta di uno spin-off immobiliare attraverso cui la scissa si libera di tutto il compendio immobiliare.

Nella prassi, ad ogni modo, è frequente, se non quasi opportuno, il riferimento al dato contabile. In questa fattispecie, si presti attenzione a non fare riferimento alla situazione patrimoniale nel caso (tutt’altro che infrequente) in cui la stessa non sia redatta in quanto non richiesta o derogata per volontà dei soci. Si potrà indicare nel progetto che i dati in esso riportati sono quelli desumibili da una situazione contabile redatta ad una certa data.

L’obbligo di curare una puntuale indicazione degli elementi patrimoniali non si spinge, tuttavia, al punto di dover rendicontare (nel progetto) l’esatta indicazione delle poste del netto che dovranno transitare alla società beneficiaria. Non è infrequente leggere, in progetti di scissione, prospetti che indicano per ogni singola posta del netto la quota che rimane alla società scissa e la quota che viene attribuita alla beneficiaria. Queste indicazioni, oltre ad essere superflue, rischiano talora di essere anche fuorvianti, per non dire errate. Va, infatti, ricordato che il patrimonio viene ripartito, non in base alla situazione patrimoniale o contabile utilizzata come riferimento per la scissione, ma in base alla situazione contabile redatta alla data in cui la scissione ha efficacia. Inoltre, è il caso di ricordare che il progetto di scissione è un documento civilistico e non fiscale, per cui l’indicazione della natura fiscale delle varie poste del netto non appare indispensabile. La ripartizione delle stesse, inoltre, in ossequio del dettato normativo e delle indicazioni dell’amministrazione finanziaria, non è libera, ma necessitata. In particolare, le riserve di rivalutazione in sospensione di imposta devono essere attribuite in proporzione ai patrimoni contabili. Solo in ipotesi marginali le stesse seguono i beni che le hanno generate.

In nessun caso, le riserve in sospensione di imposta vanno attribuite in proporzione ai patrimoni economici in luogo di quelli contabili.

Una volta ricostituite le riserve in sospensione di imposta, in base alla risoluzione n. 97/E/2017, il mix tra riserve di capitale e di utile della scindenda dovrà essere conservato nelle medesime proporzioni nella scissa e in tutte le società beneficiarie nate dalla scissione.

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