La ratio del conferimento di partecipazioni qualificate

Come ormai noto, da un paio di anni ha fatto capolino nel nostro ordinamento anche il comma 2 bis dell’articolo 177 Tuir che consente i conferimenti a realizzo controllato con le medesime tecniche contabili previste dal più noto comma 2, anche a fronte del conferimento di partecipazioni qualificate.

La nuova norma, al riguardo, richiede il requisito, assente nel comma 2, secondo cui le partecipazioni devono essere conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente.

Una prima questione con cui gli operatori si sono da subito dovuti confrontare attiene all’applicabilità della norma al caso in cui ci siano più di uno i soci conferenti.

Al di là della formulazione normativa che letteralmente parla di “conferente” e non di “conferenti”, chi scrive ha da subito aderito alla tesi secondo cui la norma debba applicarsi anche nel caso di più soggetti conferenti.

Ciò per una serie di ragioni:

  • la lettera a) parla di partecipazioni conferite che rappresentano, “complessivamente” determinate soglie partecipative. L’uso dell’avverbio “complessivamente” ben si confà alla pluralità dei soci conferenti;
  • il comma 2, che risulta pacificamente applicabile anche nel caso di più soci conferenti, determina i criteri per determinare il “reddito del conferente”. L’uso del singolare non esclude in questo caso la pluralità dei soci;
  • da ultimo la pluralità dei soci dovrebbe essere ammessa per ragioni di ordine logico-sistematico.

Il mio entusiasmo è stato tuttavia frustrato dalla tesi successivamente esposta dall’Agenzia delle entrate nei seguenti interventi, ove è stata sostenuta la tesi opposta, affermando che il socio conferente deve essere solo uno:

In tutte le occasioni l’argomentazione dell’Ufficio è stata univoca: “l’operazione sostanzialmente “converte” una partecipazione qualificata diretta in una analoga partecipazione qualificata indiretta detenuta attraverso il controllo totalitario della conferitaria. Tale operazione appare quindi finalizzata a favorire operazioni di riorganizzazione o ricambio generazionale in fattispecie che resterebbero altrimenti escluse per la insufficiente misura della partecipazione detenuta, purché ciò avvenga attraverso la creazione di una holding unipersonale riconducibile al singolo conferente”.

Rimane da chiarire cosa si debba intendere per “favorire operazioni di riorganizzazione o ricambio generazionale in fattispecie che resterebbero altrimenti escluse per la insufficiente misura della partecipazione detenuta”.

Nessuna indicazione, al riguardo, viene fornita nelle risposte agli interpelli.

Si potrebbe ritenere che il socio che si crea la sua personal holding sia legittimato ad implementare un passaggio generazionale applicando il comma 4 ter dell’articolo 3 D.Lgs. 346/1990 attraverso una donazione, un patto di famiglia o un trust. L’agevolazione consistente nella esenzione da imposta di donazione risulterebbe preclusa nel caso in cui fosse conservata una partecipazione di minoranza, ancorché qualificata.

In generale, ad ogni modo, si potrebbe sostenere che la c.d. personal holding permette di passare le quote ai discendenti senza particolari attenzioni a diritti di prelazione di altri soci estranei alla propria famiglia.

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