La non neutralità della trasformazione della società semplice in società commerciale

La trasformazione progressiva della società semplice in società commerciale è inquadrabile nella fattispecie dell’articolo 2500 octies cod. civ., ossia della trasformazione eterogenea.

Il comma 1, infatti, prevede che “I consorzi, le società consortili, le comunioni d’azienda, le associazioni riconosciute e le fondazioni possono trasformarsi in una delle società disciplinate nei capi V, VI e VII del presente titolo”.

A ben vedere, la norma non contempla espressamente la società semplice, ma si ritiene che la casistica non debba essere intesa come tassativa.

Inoltre, la norma non considera le trasformazioni in società di persone commerciali (snc e sas) ma si ritiene che si tratti di una mera svista del legislatore.

L’articolo 171, comma 2, Tuir prevede che la trasformazione, effettuata ai sensi dell’articolo 2500-octies cod. civ., di un ente non commerciale in società soggetta all’imposta di cui al Titolo II si considera conferimento limitatamente ai beni diversi da quelli già compresi nell’azienda o complesso aziendale dell’ente stesso.

Questa impostazione è stata peraltro confermata dalla DRE del Piemonte nella risposta ad interpello n. 46754 del 20.07.2007 non resa ufficiale dall’Agenzia delle Entrate.

L’articolo 67, comma 1, lett. n), Tuir stabilisce che sono redditi diversi (se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente) “le plusvalenze realizzate a seguito di trasformazione eterogenea di cui all’articolo 171, comma 2, ove ricorrono i presupposti di tassazione di cui alle lettere precedenti”.

In caso di passaggio di beni immobili, si applicano le regole ordinariamente previste per le persone fisiche private.

Pertanto, in caso di aree edificabili la plusvalenza è sempre rilevante.

Diversamente, in caso di terreni agricoli e fabbricati, in presenza di aree fabbricabili o di beni posseduti da meno di 5 anni si avrebbe la tassazione della plusvalenza, in base all’articolo 67, comma 1, lettera b), Tuir, mentre la tassazione è esclusa in caso di detenzione ultra quinquennale.

Appurato ciò, si deve valutare come si deve calcolare la plusvalenza. In assenza di un corrispettivo di cessione, la plusvalenza deve essere determinata come differenza tra il valore normale ed il costo storico.

Il principio del valore normale è stato confermato dalla relazione governativa al D.Lgs. 344/2003.

Analoghe considerazioni valgono anche in ipotesi di passaggio di partecipazioni.

Sia che si tratti di partecipazioni qualificate che di partecipazioni non qualificate, la plusvalenza è comunque assoggettata a tassazione con l’imposta sostitutiva del 26%.

È possibile per la società semplice affrancare il costo storico delle quote assoggettando il valore normale all’imposta straordinaria, sfruttando le varie leggi di rivalutazione che man mano vengono riproposte.

Una ultima considerazione, infine, va fatta in relazione all’imposizione indiretta.

La trasformazione eterogenea progressiva di società semplice è operazione non rilevante ai fini Iva e soggetta ad imposta di registro in misura fissa.

L’irrilevanza Iva appare scontata in considerazione del fatto che la società semplice, di godimento o per lo sfruttamento dei beni al fine di ritrarre una rendita, è generalmente dotata solo di un codice fiscale.

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