La holding società semplice: croce e delizia

La società semplice presenta diversi profili di interesse. Per certo si tratta di un veicolo leggero. La stessa, infatti, non è obbligata alla tenuta delle scritture contabili, la sua dichiarazione dei redditi non presenta particolari complessità, per la costituzione non sono richieste forme particolari, a meno che i beni che vengono conferiti non richiedano particolari formalità (ad esempio gli immobili).

I soci hanno un ampio margine di scelta nella regolazione dei propri rapporti ed il regime fiscale è quello tipico dei privati. Ad esempio, le plusvalenze derivati dalla cessione ultra quinquennale di fabbricati non risultano imponibili.

Le risposte ad interpello n. 689 e 691/2021 hanno avuto modo di chiarire che, in questi casi, non interviene tassazione in capo al socio nemmeno in occasione della liquidazione della società.

La società semplice può essere un interessante veicolo per detenere la liquidità (c.d. liquidity company). In particolare, trova applicazione il regime impositivo sostitutivo tipico dei privati, ma l’imposta di bollo del 2 per mille è dovuta solo nella misura massima di 14 mila euro. In sostanza, la stessa non è dovuta sui prodotti finanziari eccedenti i 7 milioni di euro.

Un problema con cui ci si deve tuttavia confrontare, attiene alla difficoltà di effettuare il conferimento di partecipazioni nella società semplice con il regime dell’articolo 177, comma 2, Tuir.

Ciò per due ordini di ragioni. Innanzitutto, la risoluzione n. 43 del 04.04.2017 ritiene che il regime di realizzo controllato ex articolo 177, comma 2, Tuir non possa trovare applicazione se la conferitaria è una società di persone.

Si tratta di una tesi invero non condivisibile in quanto non in linea con il dato letterale della norma.

Ad ogni buon conto, quando volessimo ritenere superata la questione, a prescindere dalla tesi dell’Agenzia, nel caso della società semplice, l’assenza della contabilità rende impossibile verificare l’incremento del patrimonio netto.

Tale circostanza rende l’applicazione del regime a realizzo controllato oltremodo incerta.

L’articolo 3, comma 4-ter, D.Lgs. 346/1990 dispone che i trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti cod. civ. a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all’imposta.

Lo Studio del Notariato 17-2020/T sostiene che la norma in discorso trovi applicazione anche al caso della società semplice.

La questione viene messa in discussione dalla risposta ad interpello n. 552/2021.

L’Agenzia, nel negare che l’esenzione possa essere applicata al caso di una holding in quanto, pur essendo la stessa detenuta al 100% da un unico socio, non controllava la società operativa, forse, implicitamente, nega l’agevolazione alle quote di società semplici.

Infine, la società semplice si caratterizza per un regime impositivo dei dividendi percepiti da società di capitali particolarmente complesso.

Infatti, spirato un periodo transitorio relativo agli utili maturati fino al 2019 e deliberati entro il 2022, troverà applicazione un regime di look through che si differenzia rispetto alla classica trasparenza.

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